Ingiusta detenzione: il tossicodipendente non è sempre spacciatore ma se viene assolto il risarcimento non è automatico – CASSAZIONE PENALE, Sezione IV, Sentenza n. 37664 del 23/09/2004
Illegittimo considerare colpa grave (per escludere
la riparazione) lo stato soggettivo dell’imputato ma prima di indennizzare
bisogna esaminare le circostanze di fatto
Non basta essere tossicodipendente per far scattare l’arresto. Ma se le porte
del carcere si sono comunque aperte per un’accusa di spaccio sfumata, poi, in
un’assoluzione, non sempre il "tossico" ha diritto ad essere risarcito per
l’ingiusta detenzione subita. Frequentare spacciatori ed essere scoperti in
possesso di dosi di eroina già confezionate possono, infatti, rappresentare per
il giudice dei buoni motivi per escludere il diritto alla riparazione per
ingiusta detenzione.
A chiarirlo è stata la IV sezione penale della Cassazione che con la sentenza
37664/04 – depositata il 23 settembre e qui leggibile tra i documenti correlati
– ha condiviso la valutazione fatta dai giudici di merito che avevano negato
tale diritto, per "la sussistenza della colpa grave", ad un tossicodipendente
prosciolto dall’imputazione di cui all’articolo 73 del Dpr 309/90. Dopo aver
ricordato che il mero stato di tossicodipendenza non puo’ legittimare l’arresto,
gli "ermellini" hanno anche affermato che lo medesimo stato "non è
automaticamente sufficiente per configurare la colpa grave" quale causa di
esclusione del diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione prevista
dell’articolo 314, comma 1, Cpp. Allo stesso tempo, pero’, Piazza Cavour ha
tenuto a puntualizzare che non sempre il tossicodipendente prosciolto va
risarcito: il suo stato di tossicodipendenza insieme "ad altre circostanze
fattuali" puo’, infatti, essere idoneo a fare ritenere una detenzione
finalizzata allo spaccio e, quindi, a condurre il giudice ad escludere
l’indennizzo. Nel caso in esame la frequentazione da parte dell’imputato di
ambienti "ritrovo" di spacciatori e di altri tossicodipendente, l’essere in
possesso di sostanza stupefacente confezionata in dosi e in quantitativo non
trascurabile ha, infatti, consentito "di configurare la "colpa grave" prevista
dall’articolo 314, comma 1, Cpp per l’esclusione del diritto alla riparazione,
essendosi cosi’ realizzata una condotta che ha dato causa alla custodia
cautelare subita". (b.m.)
Fonte:
www.dirittoegiustizia.it



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