«Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento» (Ddl 4604/C, primo firmatario Gaetano Pecorella)
«Modifiche
al codice di procedura penale,
in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento»
(Ddl 4604/C,
primo firmatario Gaetano Pecorella)
Articolo 1
1.
L’articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Articolo 593. (Casi di appello). – 1. Il pubblico ministero e l’imputato
possono appellare contro le sentenze di condanna.
2. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la
sola pena dell’ammenda».
Articolo 2
1.
Il comma 2 dell’articolo 597 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:
«2. Quando appellante è il pubblico ministero il giudice puo’, entro i limiti
della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione
giuridica più grave, mutare la specie o
aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre,
misure di sicurezza e
adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge. Se conferma
la sentenza di primo grado, il giudice puo’ applicare, modificare o escludere,
nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza».
Articolo 3
1.
Al comma 2 dell’articolo 323 del codice di procedura penale, le parole:
«impugnata dal pubblico ministero» sono soppresse.
Articolo 4
1.
Il comma 1 dell’articolo 443 del codice di procedura penale è abrogato.



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