Niente sanzioni per gli scioperi anteriori al 1999. Quelle inflitte precedentemente ai dipendenti scioperanti illegittimamente sono estinte – CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV, Semtemza n. 6192 del 23/09/2004

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Le sanzioni disciplinari inflitte ai dipendenti
che avevano aderito a scioperi illegittimi anteriormente al 1999 ed i
relativi giudizi sono estinti per legge. Il Consiglio di Stato ha cosi’
accolto il ricorso del Ministero dell’Interno contro un suo dipendente al
quale il Ministero aveva comminato la sanzione disciplinare della censura in
seguito alla partecipazione ad uno sciopero illegittimo. Il provvedimento
disciplinare era stato annullato dai giudici di primo grado perchè secondo
il TAR l’amministrazione non aveva preso in considerazione la buona fede del
ricorrente che era convinto di partecipare ad uno sciopero legittimo. I
Supremi giudici amministrativi hanno chiarito che la sanzione disciplinare
era fondata in quanto lo sciopero, riguardando un servizio pubblico
essenziale, era da considerarsi illegittimo perchè non era stata indicata
la durata dell’astensione dal lavoro, inoltre non era l’amministrazione che
aveva il compito di informare i dipendenti sull’illegittimità dello
sciopero; tuttavia, in applicazione della legge che prevede l’estinzione
delle sanzioni disciplinari anteriori al 1999 e dei relativi giudizi, la
sanzione si deve considerare estinta cosi’ come il giudizio di primo grado.


 


Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, sentenza n.
6192/2004


 


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E


sul ricorso in appello iscritto al NRG 5861
dell’anno 1999 proposto dal MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro
in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;


contro


P. S., rappresentato e difeso dall’avvocato
Mario Salerni, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, viale
Carso n. 23;


per l’annullamento


della sentenza del Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, sez. I ter, n. 313 del 1° febbraio 1999;


Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;


Visto l’atto di costituzione in giudizio del
sig. M. P. e le relative memorie prodotte a sostegno delle proprie tesi
difensive;


Visti tutti gli atti di causa;


Relatore alla pubblica udienza del 18 maggio
2004 il consigliere Carlo Saltelli;


Uditi l’avvocato dello Stato Diego Giordano,
per l’amministrazione appellante, e l’avvocato Mario Salerni, per la parte
appellata;


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO


Con decreto n. 21467 D.G.C.P.S.A. ” Div. Pers.
II Sez. IV ” del 5 ottobre 1993 il Ministero dell’Interno respingeva il
ricorso gerarchico proposto dal V.P. M. P. avverso il provvedimento con il
quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della censura in
relazione all’astensione nel giorno 28 marzo 1993 dai servizi di vigilanza,
cui era stato designato con formale ordine di servizio, a norma della legge
26 luglio 1965, n. 966, e delle circolari n. 27 del 7 ottobre 1991 e n.
80640 del 14 novembre 1992.


Accogliendo il ricorso proposto
dall’interessato, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I
ter, con la sentenza n. 313 del 1° febbraio 1999 annullava il predetto
provvedimento, rilevando che, pur concordarsi in astratto sulla
illegittimità di uno sciopero nei servizi essenziali, privo
dell’indicazione del termine finale, e sulla conseguente responsabilità
disciplinare dei dipendenti che vi aderivano, nel caso di specie
l’amministrazione aveva irrogato la sanzione disciplinare senza tener conto
dello stato di assoluta buona fede del ricorrente, convinto di aderire ad
uno sciopero legittimo, correttamente indetto dalle organizzazioni
sindacali, non essendovi stata al riguardo alcuna preventiva contestazione o
riserva da parte dell’amministrazione.


Con atto di appello notificato l’8 giugno 1999
il Ministero dell’Interno chiedeva la riforma della prefata sentenza,
rivendicando l’assoluta legittimità dell’impugnato provvedimento
disciplinare, correttamente fondato sull’unica, decisiva ed indiscutibile
circostanza della piena adesione del dipendente ad uno sciopero di cui non
poteva sfuggire l’illegittimità, non potendo ammettersi l’esistenza in capo
all’amministrazione di un onere di informazione nei confronti dei propri
dipendenti circa le conseguenze pregiudizievoli dell’adesione ad
un’astensione dal lavoro (a nulla rilevando la peculiarità di quest’ultima,
concernente prestazioni al di fuori dell’orario, ordinario o straordinario,
di servizio).


Si costituiva in giudizio l’appellato,
deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso gravame di cui
chiedeva il rigetto; con successive memorie, poi, l’appellato, pur
insistendo nella principale richiesta di rigetto dell’appello, rilevava che,
ai sensi dell’articolo 16 della legge 11 aprile 2000, n. 83, le sanzioni
comminate anteriormente al 31 dicembre 1999 in relazione agli articoli 4 e 9
della legge 12 giugno 1990, n. 146, erano estinte, cosi’ come i relativi
giudizi di opposizione pendenti in qualsiasi stato e grado, con la
conseguenza che anche il procedimento in questione doveva essere dichiarato
estinto.

DIRITTO


I. E’ controversa la legittimità del decreto
n. 21467 D.G.P.C.S.A., Div. Pers. II ” Sez. IV, del 5 ottobre 1993, con cui
il Ministero dell’Interno ha respinto il ricorso gerarchico avverso il
provvedimento disciplinare di irrogazione al V.P. M. P. della sanzione
disciplinare della censura in relazione all’astensione nel giorno 28 marzo
1993 dai servizi di vigilanza, cui era stato designato con formale ordine di
servizio, a norma della legge 26 luglio 1965, n. 966, e delle circolari n.
27 del 7 ottobre 1991 e n. 80640 del 14 novembre 1992.


L’Amministrazione dell’Interno ha chiesto la
riforma della sentenza n. 313 del 1° febbraio 1999 con cui il Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sez. I ter, ha annullato la predetta
sanzione disciplinare, sostenendo la piena legittimità di quest’ultima in
relazione all’adesione dell’interessato all’illegittimo sciopero proclamato,
irrilevante essendo al riguardo il suo asserito stato di buona fede.


L’appellato ha resistito al gravame chiedendone
in via principale il rigetto e rilevando, altresi’, che andava comunque
dichiarato estinti il giudizio, ai sensi
dell’articolo 16 della legge 11 aprile 2000, n. 83
.


II. Al riguardo la Sezione osserva quanto
segue.


II.1. Come emerge dalla documentazione versata
in atti, deve innanzitutto rilevarsi che la sanzione disciplinare, della cui
legittimità si duole il V.P. M. P., risulta a questi inflitta in relazione
all’astensione dal lavoro del giorno 28 marzo 1993 in adesione ad uno
sciopero che, riguardando un servizio pubblico essenziale, era da
considerarsi illegittimo, non essendo stata indicata la durata
dell’astensione stessa.


Tale sanzione disciplinare trova pertanto
fondamento nell’articolo 4 della legge
12 giugno 1990, n. 146
.


II.2. La legge 11 aprile 2000, n. 83, recante
"Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di
esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati",
all’articolo 16, dopo aver disposto, al primo comma, che "le sanzioni
previste dagli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, non si
applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999",
dispone, al secondo comma, che "le sanzioni comminate, anteriormente al 31
dicembre 1999, per le violazioni di cui al comma 1 sono estinte" e aggiunge,
al terzo comma, che "i giudizi di opposizione agli atti con i quali sono
state comminate le sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, commesse
anteriormente al 31 dicembre 1999, pendenti, in qualsiasi stato e grado,
sono automaticamente estinte".


II.3. Come correttamente rilevato da parte
appellata, tale norma è perfettamente applicabile alla fattispecie in esame
che, come si è avuto modo di delineare, concerne una sanzione disciplinare
inflitta in relazione alle disposizioni contenute nell’articolo 4 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, per una violazione commessa anteriormente al
31 dicembre 1999: detta sanzione, pertanto, ai sensi del comma 2 del citato
articolo 16 della legge 11 aprile 2000, n. 83, deve essere dichiarata
estinta.


III. A tal fine l’appello dell’Amministrazione
deve essere accolto ed in riforma dell’impugnata sentenza deve essere
dichiarato estinto il giudizio introdotto in primo grado dal sig. M. P., non
comportando cio’ alcun vulnus alle garanzie costituzionali di tutela
giudiziale del cittadino, cosi’ come precisato dalla Corte Costituzionale
nella sentenza n. 223 del 6 luglio 2001.


La peculiarità e la novità delle questioni
prospettate giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi di
giudizio.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Ministero
dell’Interno avverso la sentenza n. 313 del 1° febbraio 1999 del Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sez. I ter, lo accoglie e, per
l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara estinto il giudizio
introdotto in primo grado dal sig. M. P.


Dichiara compensate le spese di entrambi i
gradi di giudizio.


Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall’autorità amministrativa.


Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio
dell’18 maggio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ”
Sezione Quarta – con la partecipazione dei signori:


RICCIO STENIO – Presidente


SALVATORE COSTANT

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