Camera dei Deputati «Modificazione di articoli della parte II della Costituzione» Ddl 4862-A/C ed altri – articolo 35 – Con le modifiche apportate dall’Aula il 30 settembre 2004
Articolo 35
(Modifiche all’articolo 118 della Costituzione)
1. L’articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 118 – Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princi’pi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze.
La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, istituisce la
Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere
accordi ed intese. Per le medesime finalità, puo’ istituire altre Conferenze
tra lo Stato e gli enti di cui all’articolo 114.
Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è garantita l’autonomia
nell’esercizio delle funzioni amministrative , nell’ambito delle competenti
leggi statali o regionali.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle
materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma
dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento
alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica.
Disciplina altresi’ forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti
strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.
Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. riconoscono e
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono
altresi’ l’autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le
medesime attività e sulla base del medesimo principio; l’ordinamento generale
degli enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai sensi
dell’articolo 70, primo comma.
(…), la legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma,
favorisce l’esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di
quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative la
medesima autonomia riconosciuta ai Comuni».
Articolo 36
(Modifica all’articolo 120 della Costituzione)
1.
All’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «Il Governo puo’ sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni», sono sostituite
dalle seguenti: «Lo Stato puo’ sostituirsi alle Regioni, alle Città
metropolitane, alle Province e ai Comuni nell’esercizio delle funzioni loro
attribuite dagli articoli 117 e 118».
b) dopo le parole «dei governi locali» sono aggiunte le seguenti: «e nel
rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà» ;
c) è soppresso il secondo periodo.
Articolo 37
(Modifiche all’articolo 123 della Costituzione)
1. All’articolo 123 della Costituzione, al secondo comma, è
soppresso il secondo periodo.
2. All’articolo 123 della Costituzione, il quarto comma
è sostituito dal seguente:
«In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali,
quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e
gli enti locali».
Articolo 38
(Modifiche
all’articolo 126 della Costituzione)
(Accantonato)
Articolo 39
(Leggi regionali ed interesse nazionale della
Repubblica.)
1. All’articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è
inserito il seguente:
«Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi
l’interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua
pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora
entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa
del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone
la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici
giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti,
puo’ annullare la legge o sue disposizioni. La Commissione propone al
Presidente della Repubblica, entro gli ulteriori quindici giorni, con
deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, di
annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i
successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento».
Articolo 39bis
(Garanzie per le autonomie locali)
1. Dopo l’articolo 127 della Costituzione, è aggiunto il
seguente:
«Art. 128. – I Comuni, le province e le città metropolitane, qualora
ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della
regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono
promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità
costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni le forme
ed i termini di proponibilità della questione».
Articolo 39ter
(Coordinamento interistituzionale da parte del Senato federale della Repubblica)
1. Dopo l’articolo 127 della
Costituzione, è aggiunto il seguente:
«Art. 129. – Il Senato federale della Repubblica promuove il coordinamento tra
Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni ed il Senato medesimo, nonchè
la circolazione delle informazioni tra gli stessi.
Il regolamento del Senato disciplina le forme e le modalità di tale
coordinamento e garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione
tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui all’articolo 114.
I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio
della Regione ovvero della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le
modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti».
Articolo 39quater
(Autorità amministrative indipendenti nazionali)
1. Dopo l’articolo 98 della
Costituzione, è aggiunto il seguente:
«Art. 98bis – Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza
su determinate materie di competenza dello Stato, ai sensi dell’articolo 117,
secondo comma, la legge approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, puo’
istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i
requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.
Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte».
Articolo 39quinquies
1. All’articolo 131 della
Costituzione le parole: «Valle d’Aosta» e «Trentino-Alto Adige» sono sostituite
rispettivamente dalle parole «Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste» e «Trentino-Alto
Adige/Sudtirol».
Articolo 39sexies
(Città metropolitane)
1. All’articolo 133 della
Costituzione è premesso il seguente comma:
«L’istituzione di Città metropolitane nell’ambito di una Regione è stabilita
con legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, su
iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa
Regione».



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