DECRETO 11 agosto 2004, n.246 Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 agosto 2004, n.246
Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, concernente la patente di servizio
per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia
stradale;
Visto il comma 2 del citato articolo 139 che affida al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'interno il compito di stabilire requisiti e modalità per il
rilascio della patente di servizio;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota del 26 luglio 2004, n. 13880 UL;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Patente di servizio
1. Ai soggetti elencati nell'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, abilitati a svolgere compiti di polizia stradale e
riconosciuti idonei ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente
decreto, è rilasciata una patente di servizio, conforme al modello
di cui all'allegato A, per la guida di veicoli adibiti ai servizi di
polizia stradale o di veicoli nella disponibilità
dell'Amministrazione utilizzati per l'espletamento di compiti
istituzionali dell'ente di appartenenza.
2. La patente rilasciata ai sensi dell'articolo 138 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è equiparata a quella prevista
dal comma 1.
3. La patente di servizio è rilasciata dal Prefetto, nell'ambito
del territorio di competenza, a:
a) appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale;
b) appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale.
Ai rimanenti soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, e comma 3,
lettera a), la patente di servizio è rilasciata dal competente
ufficio dell'Amministrazione di appartenenza ad eccezione dei
dipendenti dell'ANAS per i quali, a seguito di istruttoria effettuata
dal medesimo Ente, provvede il competente ufficio del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, che stabilisce con proprio decreto i
criteri e le modalità di rilascio.
4. La patente di servizio autorizza a condurre gli stessi veicoli
per i quali il conducente è abilitato a guidare con la patente
conseguita ai sensi degli articoli 116 e 138 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
A tal fine, nell'ambito della patente di servizio sono individuati
i seguenti tipi di abilitazione:
abilitazione 1 consente la guida di motoveicoli e ciclomotori;
abilitazione 2 consente la guida di autoveicoli e ciclomotori.
Art. 2.
Requisiti e modalità per il rilascio della patente di servizio
1. La patente di servizio puo' essere rilasciata ai soggetti che
sono già in possesso della patente di guida di cui all'articolo 116,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed ha la medesima validità della patente di guida
posseduta.
2. Per ottenere il rilascio della patente di servizio, i soggetti
di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere in attività di
servizio presso l'Amministrazione di appartenenza e devono
frequentare un corso di qualificazione con esame finale secondo i
programmi e le modalità di cui all'articolo 9 del presente decreto.
Art. 3.
Rilascio della patente di servizio per il personale di polizia locale
1. Al personale indicato all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis)
ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la patente di
servizio è rilasciata dal prefetto della provincia in cui il
personale presta servizio, su richiesta del responsabile del corpo o
servizio di polizia locale da cui dipende.
2. I comuni e le province, attraverso l'ufficio o comando da cui
dipende il personale di polizia locale, d'intesa con l'ufficio
competente della prefettura-UTG, provvedono all'istruttoria ed alla
compilazione della patente di servizio, e conservano agli atti copia
autenticata della patente di guida rilasciata ai sensi
dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i
verbali delle prove di idoneità, la dichiarazione di appartenenza al
corpo o servizio di polizia locale interessato. Il Prefetto puo'
richiedere in ogni momento gli atti ed i documenti conservati dai
Comandi o dagli uffici di polizia locale.
3. L'esame di qualificazione deve essere sostenuto davanti ad una
commissione provinciale permanente nominata dal Prefetto e presieduta
da un funzionario della carriera prefettizia.
La commissione, inoltre, è composta da quattro membri di cui uno
appartenente alla Specialità Polizia stradale della Polizia di
Stato, uno dipendente dall'Ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, uno appartenente ad un ufficio di polizia municipale
designato dal Sindaco ed uno appartenente ad un ufficio di polizia
provinciale designato dal Presidente della provincia. Le funzioni di
segretario sono assunte da un dipendente del comune capoluogo di
provincia. Gli oneri conseguenti sono interamente a carico dell'ente
locale che richiede il rilascio delle patenti di servizio.
4. La patente di servizio è rilasciata solo al personale in
possesso di tutte le qualità previste dall'articolo 5 della legge
7 marzo 1986, n. 65.
5. La patente di servizio si intende rinnovata ad ogni conferma di
validità della patente di guida ai sensi dell'articolo 126 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. La patente di servizio è aggiornata, in caso di variazione di
categoria della patente di guida rilasciata ai sensi
dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in
tal caso non è richiesta la frequenza del corso ed il relativo esame
di cui all'articolo 2 del presente decreto.
7. I comuni e le province informano il Prefetto dell'avvenuto
rinnovo e aggiornamento della patente di servizio rilasciata ai
propri dipendenti.
Art. 4.
Rilascio della patente di servizio per il personale abilitato ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
1. Al personale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a) del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la patente di servizio è
rilasciata dal competente ufficio del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti con i criteri e le modalità stabiliti con il decreto
di cui all'articolo 1, comma 3.
2. L'esame di idoneità si svolge presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti davanti ad una commissione nominata
dal Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. La prova d'esame per il conseguimento della patente di guida
puo' essere svolta, con apposita prova, in occasione della selezione
o del concorso per l'assunzione; in tal caso deve essere prevista
nell'apposito bando di concorso o nel provvedimento di selezione.
4. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 3.
Art. 5.
Rilascio della patente di servizio per il restante personale
abilitato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
1. I titolari di patente rilasciata ai sensi dell'articolo 138 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono autorizzati
dall'Amministrazione di appartenenza, secondo i regolamenti interni,
alla guida dei veicoli in servizio di polizia stradale o comunque dei
veicoli nella disponibilità dell'Amministrazione.
Art. 6.
Variazioni della patente di guida
1. All'atto del rilascio della patente di servizio, l'interessato
si obbliga ad osservare le modalità e le condizioni stabilite dai
regolamenti e dalle disposizioni dell'Ente o dell'Amministrazione di
appartenenza per la guida dei veicoli, nonchè a comunicare ogni
variazione di validità e di conferma della patente di guida
rilasciata ai sensi dell'articolo 116 o dell'articolo 138 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'amministrazione, al corpo o
al servizio di appartenenza entro dieci giorni dalla sua effettiva
conoscenza.
Art. 7.
Validità della patente di servizio
1. Nel caso di sospensione o revoca della patente di guida di cui
all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
d'ufficio o su segnalazione del corpo o servizio di appartenenza
dell'interessato, la patente di servizio è sospesa o revocata dal
Prefetto per i soggetti indicati all'articolo 12, comma 1, lettere
d-bis) ed e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o
dall'autorità che l'ha rilasciata, per gli altri soggetti indicati
dall'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a) del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
2. La patente di servizio puo' essere altresi' sospesa fino ad un
massimo di un anno o, nei casi più gravi o di recidiva, revocata dal
prefetto d'ufficio ovvero su proposta motivata del responsabile del
corpo o servizio di appartenenza del titolare, quando questi
nell'impiego dei veicoli di servizio abbia cagionato, per imperizia o
negligenza, danni ai medesimi o ad altre cose dell'ente o di altri
soggetti, nell'ambito dell'attività di servizio.
3. La patente di servizio è altresi' ritirata, sospesa o revocata
in tutti i casi di violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, commesse alla guida di veicoli di servizio, che comportino
l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti a carico del
trasgressore. In tali casi detti provvedimenti non si applicano alla
patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Le disposizioni dell'articolo 126-bis del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, non si applicano alla patente di servizio. In
questi casi, quando le violazioni ivi previste sono commesse alla
guida di veicoli di servizio, le disposizioni relative alla patente a
punti non si applicano neanche alla patente di guida rilasciata ai
sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
Art. 8.
Anagrafe delle patenti di servizio
1. Nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, istituita
presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i
trasporti terrestri, sono registrati in apposito campo i dati
relativi alle patenti di servizio.
2. L'Anagrafe è popolata e aggiornata con comunicazioni effettuate
per via telematica dalle Amministrazioni che rilasciano le patenti di
servizio.
Art. 9.
Programma e prove d'esame per il conseguimento della patente di
servizio
1. I programmi di insegnamento e di addestramento e le modalità di
esame per il conseguimento della patente di servizio indicata
dall'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono riportati nelle tabelle di cui agli allegati B e C.
2. Essi sono formulati con riguardo alla guida di motoveicoli e di
autoveicoli di servizio.
3. Le prove di esame per il conferimento della patente di servizio
sono pubbliche e si articolano in una prova teorica consistente in un
accertamento delle cognizioni relative alle materie di programma
previste per il conseguimento della corrispondente patente di guida
ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, integrato da un colloquio sulle specifiche materie di
insegnamento teorico di cui al comma 1, ed in una prova pratica
consistente nelle verifiche di abilità di cui alla tabella B
allegata al presente decreto.
Art. 10.
Norme transitorie
1. Le patenti di servizio rilasciate prima della data di entrata in
vigore del presente decreto secondo le disposizioni del decreto
ministeriale 26 agosto 1994, n. 577, sono valide anche per la guida
dei veicoli adibiti all'espletamento dei servizi di polizia stradale
di cui all'articolo 1.
2. Al personale che svolge funzioni di polizia stradale indicato
nei precedenti articoli 3 e 4 che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non è in possesso della patente di servizio
rilasciata secondo le norme richiamate al comma 1 e che nei tre anni
precedenti, è stato adibito, in modo continuativo, all'espletamento
dei compiti di polizia stradale o comunque alla guida dei veicoli
dell'Amministrazione di appartenenza, la patente di servizio è
rilasciata d'ufficio solo sulla base della patente posseduta, senza
necessità di frequentare il corso e di superare l'esame di
qualificazione di cui all'articolo 2. Per questi soggetti, la patente
di servizio è rilasciata dalle autorità indicate dagli articoli 3 e
4, le cui disposizioni si applicano, altresi', in quanto compatibili
per il rilascio della patente stessa. L'attività svolta dal
dipendente nei tre anni precedenti è documentata sulla base di
apposita dichiarazione da parte del responsabile dell'ufficio presso
il quale ha prestato il servizio da valutare.
Art. 11.
Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato
il decreto ministeriale 26 agosto 1994, n. 577.
Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 11 agosto 2004
Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 7, foglio n. 336
Allegato A
----> Vedere allegato da pag. 7 a pag. 8 <----



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