DECRETO 11 agosto 2004, n.246 Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale.


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 agosto 2004, n.246
 

Regolamento  recante  norme per il rilascio della patente di servizio
per  il  personale  abilitato  allo svolgimento di compiti di polizia
stradale.

          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  l'articolo 139  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  e  successive modificazioni, concernente la patente di servizio
per  il  personale  abilitato  allo svolgimento di compiti di polizia
stradale;
  Visto  il  comma  2  del citato articolo 139 che affida al Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di concerto con il Ministro
dell'interno  il  compito  di  stabilire requisiti e modalità per il
rilascio della patente di servizio;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota del 26 luglio 2004, n. 13880 UL;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                         Patente di servizio

  1.  Ai soggetti elencati nell'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a),
del   decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni,  abilitati  a  svolgere  compiti di polizia stradale e
riconosciuti  idonei  ai  sensi  degli  articoli 3  e  4 del presente
decreto,  è  rilasciata una patente di servizio, conforme al modello
di  cui all'allegato A, per la guida di veicoli adibiti ai servizi di
polizia     stradale    o    di    veicoli    nella    disponibilità
dell'Amministrazione   utilizzati   per   l'espletamento  di  compiti
istituzionali dell'ente di appartenenza.
  2.  La  patente  rilasciata  ai sensi dell'articolo 138 del decreto
legislativo  30 aprile  1992, n. 285, è equiparata a quella prevista
dal comma 1.
  3.  La  patente di servizio è rilasciata dal Prefetto, nell'ambito
del territorio di competenza, a:
    a) appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale;
    b) appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale.
  Ai  rimanenti  soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, e comma 3,
lettera  a),  la  patente  di  servizio  è rilasciata dal competente
ufficio   dell'Amministrazione   di  appartenenza  ad  eccezione  dei
dipendenti dell'ANAS per i quali, a seguito di istruttoria effettuata
dal medesimo Ente, provvede il competente ufficio del Ministero delle
infrastrutture  e dei trasporti, che stabilisce con proprio decreto i
criteri e le modalità di rilascio.
  4.  La  patente di servizio autorizza a condurre gli stessi veicoli
per  i  quali  il  conducente  è  abilitato a guidare con la patente
conseguita  ai sensi degli articoli 116 e 138 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
  A  tal fine, nell'ambito della patente di servizio sono individuati
i seguenti tipi di abilitazione:
    abilitazione 1 consente la guida di motoveicoli e ciclomotori;
    abilitazione 2 consente la guida di autoveicoli e ciclomotori.

      
                               Art. 2.
   Requisiti e modalità per il rilascio della patente di servizio

  1.  La  patente  di servizio puo' essere rilasciata ai soggetti che
sono già in possesso della patente di guida di cui all'articolo 116,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni  ed  ha  la  medesima  validità della patente di guida
posseduta.
  2.  Per  ottenere il rilascio della patente di servizio, i soggetti
di  cui  all'articolo 12,  commi  1  e  3,  lettera  a),  del decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n.  285, devono essere in attività di
servizio   presso   l'Amministrazione   di   appartenenza   e  devono
frequentare  un  corso  di  qualificazione con esame finale secondo i
programmi e le modalità di cui all'articolo 9 del presente decreto.

      
                               Art. 3.
Rilascio della patente di servizio per il personale di polizia locale

  1.  Al  personale indicato all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis)
ed  e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la patente di
servizio  è  rilasciata  dal  prefetto  della  provincia  in  cui il
personale  presta servizio, su richiesta del responsabile del corpo o
servizio di polizia locale da cui dipende.
  2.  I  comuni  e le province, attraverso l'ufficio o comando da cui
dipende  il  personale  di  polizia  locale,  d'intesa  con l'ufficio
competente  della  prefettura-UTG, provvedono all'istruttoria ed alla
compilazione  della patente di servizio, e conservano agli atti copia
autenticata    della   patente   di   guida   rilasciata   ai   sensi
dell'articolo 116  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i
verbali delle prove di idoneità, la dichiarazione di appartenenza al
corpo  o  servizio  di  polizia  locale interessato. Il Prefetto puo'
richiedere  in  ogni  momento  gli atti ed i documenti conservati dai
Comandi o dagli uffici di polizia locale.
  3.  L'esame  di qualificazione deve essere sostenuto davanti ad una
commissione provinciale permanente nominata dal Prefetto e presieduta
da un funzionario della carriera prefettizia.
  La  commissione,  inoltre, è composta da quattro membri di cui uno
appartenente  alla  Specialità  Polizia  stradale  della  Polizia di
Stato,  uno dipendente dall'Ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti   terrestri   del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  uno  appartenente  ad  un  ufficio  di polizia municipale
designato  dal  Sindaco  ed uno appartenente ad un ufficio di polizia
provinciale  designato dal Presidente della provincia. Le funzioni di
segretario  sono  assunte  da  un  dipendente del comune capoluogo di
provincia.  Gli oneri conseguenti sono interamente a carico dell'ente
locale che richiede il rilascio delle patenti di servizio.
  4.  La  patente  di  servizio  è  rilasciata  solo al personale in
possesso  di  tutte  le qualità previste dall'articolo 5 della legge
7 marzo 1986, n. 65.
  5.  La patente di servizio si intende rinnovata ad ogni conferma di
validità  della  patente  di  guida  ai  sensi dell'articolo 126 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  6.  La  patente di servizio è aggiornata, in caso di variazione di
categoria    della    patente    di   guida   rilasciata   ai   sensi
dell'articolo 116  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in
tal caso non è richiesta la frequenza del corso ed il relativo esame
di cui all'articolo 2 del presente decreto.
  7.  I  comuni  e  le  province  informano il Prefetto dell'avvenuto
rinnovo  e  aggiornamento  della  patente  di  servizio rilasciata ai
propri dipendenti.

      
                               Art. 4.
Rilascio  della  patente  di  servizio  per il personale abilitato ai
sensi  dell'articolo 1,  comma 3, lettera a), del decreto legislativo
                       30 aprile 1992, n. 285.

  1.  Al  personale  di  cui all'articolo 12, comma 3, lettera a) del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la patente di servizio è
rilasciata  dal competente ufficio del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti con i criteri e le modalità stabiliti con il decreto
di cui all'articolo 1, comma 3.
  2.  L'esame  di  idoneità  si  svolge  presso  il  Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti davanti ad una commissione nominata
dal Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri.
  3.  La  prova  d'esame  per il conseguimento della patente di guida
puo'  essere svolta, con apposita prova, in occasione della selezione
o  del  concorso  per  l'assunzione; in tal caso deve essere prevista
nell'apposito bando di concorso o nel provvedimento di selezione.
  4. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 3.

      
                               Art. 5.
Rilascio   della  patente  di  servizio  per  il  restante  personale
abilitato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo
                       30 aprile 1992, n. 285.

  1.  I titolari di patente rilasciata ai sensi dell'articolo 138 del
decreto   legislativo   30 aprile  1992,  n.  285,  sono  autorizzati
dall'Amministrazione  di appartenenza, secondo i regolamenti interni,
alla guida dei veicoli in servizio di polizia stradale o comunque dei
veicoli nella disponibilità dell'Amministrazione.

      
                               Art. 6.
                  Variazioni della patente di guida

  1.  All'atto  del rilascio della patente di servizio, l'interessato
si  obbliga  ad  osservare le modalità e le condizioni stabilite dai
regolamenti  e dalle disposizioni dell'Ente o dell'Amministrazione di
appartenenza  per  la  guida  dei  veicoli, nonchè a comunicare ogni
variazione  di  validità  e  di  conferma  della  patente  di  guida
rilasciata ai sensi dell'articolo 116 o dell'articolo 138 del decreto
legislativo  30 aprile  1992, n. 285, all'amministrazione, al corpo o
al  servizio  di  appartenenza entro dieci giorni dalla sua effettiva
conoscenza.

      
                               Art. 7.
                 Validità della patente di servizio

  1.  Nel  caso di sospensione o revoca della patente di guida di cui
all'articolo 116  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285,
d'ufficio  o  su  segnalazione  del  corpo o servizio di appartenenza
dell'interessato,  la  patente  di servizio è sospesa o revocata dal
Prefetto  per  i  soggetti indicati all'articolo 12, comma 1, lettere
d-bis)  ed  e)  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285, o
dall'autorità  che  l'ha rilasciata, per gli altri soggetti indicati
dall'articolo 12,  commi  1  e  3, lettera a) del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
  2.  La  patente di servizio puo' essere altresi' sospesa fino ad un
massimo di un anno o, nei casi più gravi o di recidiva, revocata dal
prefetto  d'ufficio  ovvero su proposta motivata del responsabile del
corpo   o  servizio  di  appartenenza  del  titolare,  quando  questi
nell'impiego dei veicoli di servizio abbia cagionato, per imperizia o
negligenza,  danni  ai  medesimi o ad altre cose dell'ente o di altri
soggetti, nell'ambito dell'attività di servizio.
  3.  La patente di servizio è altresi' ritirata, sospesa o revocata
in tutti i casi di violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.  285,  commesse  alla guida di veicoli di servizio, che comportino
l'applicazione  di  tali  tipologie  di  provvedimenti  a  carico del
trasgressore.  In tali casi detti provvedimenti non si applicano alla
patente  di  guida  rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  4.  Le  disposizioni  dell'articolo 126-bis del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, non si applicano alla patente di servizio. In
questi  casi,  quando  le  violazioni ivi previste sono commesse alla
guida di veicoli di servizio, le disposizioni relative alla patente a
punti  non  si  applicano neanche alla patente di guida rilasciata ai
sensi  dell'articolo 116  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.

      
                               Art. 8.
                 Anagrafe delle patenti di servizio

  1.  Nell'Anagrafe  nazionale  degli abilitati alla guida, istituita
presso  il  Centro  elaborazione  dati  (CED)  del Dipartimento per i
trasporti  terrestri,  sono  registrati  in  apposito  campo  i  dati
relativi alle patenti di servizio.
  2. L'Anagrafe è popolata e aggiornata con comunicazioni effettuate
per via telematica dalle Amministrazioni che rilasciano le patenti di
servizio.

      
                               Art. 9.
Programma  e  prove  d'esame  per  il  conseguimento della patente di
                              servizio

  1. I programmi di insegnamento e di addestramento e le modalità di
esame  per  il  conseguimento  della  patente  di  servizio  indicata
dall'articolo 139  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285,
sono riportati nelle tabelle di cui agli allegati B e C.
  2.  Essi sono formulati con riguardo alla guida di motoveicoli e di
autoveicoli di servizio.
  3.  Le prove di esame per il conferimento della patente di servizio
sono pubbliche e si articolano in una prova teorica consistente in un
accertamento  delle  cognizioni  relative  alle  materie di programma
previste  per  il conseguimento della corrispondente patente di guida
ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   integrato   da   un  colloquio  sulle  specifiche  materie  di
insegnamento  teorico  di  cui  al  comma  1, ed in una prova pratica
consistente  nelle  verifiche  di  abilità  di  cui  alla  tabella B
allegata al presente decreto.

      
                              Art. 10.
                          Norme transitorie

  1. Le patenti di servizio rilasciate prima della data di entrata in
vigore  del  presente  decreto  secondo  le  disposizioni del decreto
ministeriale  26 agosto  1994, n. 577, sono valide anche per la guida
dei  veicoli adibiti all'espletamento dei servizi di polizia stradale
di cui all'articolo 1.
  2.  Al  personale  che svolge funzioni di polizia stradale indicato
nei precedenti articoli 3 e 4 che, alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  non  è  in  possesso  della  patente di servizio
rilasciata  secondo le norme richiamate al comma 1 e che nei tre anni
precedenti,  è stato adibito, in modo continuativo, all'espletamento
dei  compiti  di  polizia  stradale o comunque alla guida dei veicoli
dell'Amministrazione  di  appartenenza,  la  patente  di  servizio è
rilasciata  d'ufficio  solo sulla base della patente posseduta, senza
necessità   di  frequentare  il  corso  e  di  superare  l'esame  di
qualificazione di cui all'articolo 2. Per questi soggetti, la patente
di servizio è rilasciata dalle autorità indicate dagli articoli 3 e
4,  le cui disposizioni si applicano, altresi', in quanto compatibili
per   il  rilascio  della  patente  stessa.  L'attività  svolta  dal
dipendente  nei  tre  anni  precedenti  è  documentata sulla base di
apposita  dichiarazione da parte del responsabile dell'ufficio presso
il quale ha prestato il servizio da valutare.

      
                              Art. 11.
                             Abrogazioni

  1.  Alla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato
il decreto ministeriale 26 agosto 1994, n. 577.

      
                              Art. 12.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il quindicesimo giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sarà inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Roma, 11 agosto 2004

                                              Il Ministro
                                 delle infrastrutture e dei trasporti
                                                Lunardi


Il Ministro dell'interno
Pisanu

                                    Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2004

  Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 7, foglio n. 336

      
                                                           Allegato A

          ---->   Vedere allegato da pag. 7 a pag. 8  <----

      

https://www.litis.it

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