Il compenso, di natura indennitaria, percepito dai vice pretori onorari, va assoggettato a tassazione – CASSAZIONE CIVILE, Sezione V , Sentenza n. 15237 del 06/08/2004

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La Cassazione,
con la sentenza n. 15237 del 6 agosto 2004, si è pronunciata in materia di
reddito di lavoro dipendente, stabilendo che il compenso, di natura indennitaria,
percepito dai vice pretori onorari, va assoggettato a tassazione, atteso che
l’articolo 47, comma 1, lettera f) del Dpr n. 917/1986 (corrispondente
all’attuale articolo 50) assimila ai redditi di lavoro dipendente le indennità,
i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti a tutti coloro che
comunque espletano un’attività comportante l’esercizio di pubbliche funzioni.

Il caso affrontato dalla Corte
La Cassazione ha esaminato il caso di un contribuente che aveva presentato una
istanza di rimborso della ritenuta operata a titolo Irpef sui compensi percepiti
in qualità di vice pretore onorario. Infatti, la commissione tributaria
regionale aveva accolto il ricorso del contribuente, escludendo l’imponibilità
di tali compensi in assenza di una norma di legge che esplicitamente stabilisca
cio’.
Infatti, secondo il giudice di appello, non è possibile ampliare, in via
analogica, l’elencazione tassativa delle indennità previste dall’articolo 47,
comma 1, lettera f) (corrispondente, a partire dal 1° gennaio 2004, all’articolo
50, comma 1, lettera f), del Dpr n. 917/1986 per altre categorie di magistrati
(giudici di pace, giudici tributari, esperti del Tribunale di sorveglianza),
ricomprendendovi i giudici onorari, non assimilabili ai lavoratori dipendenti.
La controversia, pertanto, è giunta in Cassazione su ricorso proposto
dall’Amministrazione finanziaria.

La posizione della Cassazione
Adducendo violazione degli articoli 47, comma 1, lettera f) e 48-bis del Tuir
(corrispondenti agli attuali articoli 50 e 52), nonchè dell’articolo 24 del Dpr
n. 600/1973, l’Amministrazione finanziaria ha censurato la decisione della
commissione tributaria regionale, in quanto non avrebbe tenuto conto che i
magistrati onorari, ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinamento giudiziario di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, come modificato dall’articolo 4 del Dlgs 19
febbraio 1998, n. 51, svolgono una pubblica funzione.
Conseguentemente l’indennità da essi percepita per l’attività svolta deve
essere inquadrata tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui
all’articolo 47, comma 1, lettera f) del Tuir.
Secondo quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate, pertanto, sull’indennità
giornaliera deve essere applicata la ritenuta d’acconto Irpef con le stesse
modalità previste per i redditi di lavoro dipendente dell’articolo 23 del Dpr
n. 600/1973.

La Cassazione, partendo da tali premesse, con la sentenza in oggetto, ha
precisato che l’articolo 47 del Tuir deve essere letto in una con il successivo
articolo 48 (attuale articolo 51), che oltre a dettare, al primo comma, una
norma omnicomprensiva di tutte le somme comunque percepite, anche sotto forma di
erogazione liberale, in relazione al rapporto di lavoro, elenca a sua volta le
varie fattispecie che non concorrono a formare il reddito, tra le quali non è
annoverata alcuna forma di ricompensa per attività onoraria svolta da
funzionari pubblici.
Per la Cassazione, tale categoria è invece chiaramente inclusa fra quelle che
percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui al più
volte citato articolo 47, comma 1, lettera f), laddove tale assimilazione
riguarda "le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi
corrisposti dallo Stato…per l’esercizio di pubbliche funzioni
".

E’ anche vero che tale norma, con le parole inserite dall’articolo 2 del Dlgs n.
314/1997, è stata ampliata mediante l’inclusione di figure di magistrati "non
di carriera" (membri delle commissioni tributarie, giudici di pace ed esperti
dei tribunali di sorveglianza), ma espletanti attività giudiziaria in modo
continuativo (a differenza dei vice pretori), anche se a tempo determinato.
Tuttavia, cio’ non altera la portata della parte non modificata della norma che
si riferisce a tutti coloro che comunque espletano un’attività comportante
esercizio di pubbliche funzioni.
Va anche ricordato che, ai sensi dell’ordinamento giudiziario di cui al regio
decreto n. 12/1941, i vice pretori onorari sono magistrati onorari che
esercitano una pubblica funzione non continuativamente, ma allorchè ne siano
richiesti per supportare o sostituire i magistrati ordinari.
Pertanto, secondo quanto chiarito dalla Cassazione, se puo’ convenirsi sul fatto
che i vice pretori onorari, come riportato nella sentenza impugnata della
commissione regionale, non esercitano lavoro dipendente, tale affermazione non
comporta conseguenze sul piano tributario, ove sono presi in considerazione
anche redditi "assimilati" a quelli di lavoro dipendente, quale è quello
oggetto della controversia.
Da cio’ deriva la tassazione di tali compensi come redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente.

Saverio Cinieri (http://www.fiscooggi.it)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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