Per Bossi circoscrizione determinata con sorteggio. Il leader della Lega non ha comunicato la scelta nel termine previsto per legge – TAR LAZIO, Sezione I, Sentenza n. 9928 del 29/09/2004


Un candidato che risulta eletto in
più circoscrizioni deve comunicare la scelta della circoscrizione
all’Ufficio elettorale entro otto giorni dall’ultima proclamazione. Il
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha cosi’ respinto il ricorso
dell’on. Bossi contro l’Ufficio Elettorale Nazionale per il Parlamento
Europeo ( presso la Corte Suprema di Cassazione) che con sorteggio aveva
assegnato all’on. Bossi la circoscrizione corrispondente all’Italia nord
orientale, poichè l’onorevole non aveva comunicato all’Ufficio nel termine
previsto dalla legge la circoscrizione scelta, essendo stato eletto sia
nella prima circoscrizione (Italia nord occidentale) che nella seconda (
Italia nord orientale). I giudici amministrativi hanno chiarito che in base
alla legge il termine per comunicare la scelta decorre dall’ultima
proclamazione e non dalla comunicazione personale al candidato dell’avvenuta
elezione. Inoltre, non decorrendo il termine dal momento in cui il candidato
viene a conoscenza dell’elezione, si permette la rapida e regolare
formazione del Parlamento europeo che puo’ cosi’ iniziare a funzionare fin
dalla sua costituzione al completo.
(4 ottobre
2004)


 


Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I, sentenza n.
9928/2004


 

Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I,


composto dai Signori:


1) Corrado Calabro’ Presidente


2) Nicola Gaviano Consigliere relatore


3) Mario Alberto Di Nezza Consigliere


ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A


sul ricorso n. 86012004 Reg. Gen., proposto da
BOSSI on. Umberto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Bertolissi del
Foro di Padova, Sandro De Nardi del Foro di Treviso e Luigi Manzi del Foro
di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via
F. Confalonieri, n. 5


c o n t r o


l’Ufficio Elettorale Nazionale per il
Parlamento europeo (presso la Corte Suprema di Cassazione) in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato


e nei confronti


di S.on. M., n.c.


per l’annullamento


di tutte le operazioni (ivi espressamente
compreso il sorteggio della Circoscrizione elettorale da assegnare all’on.
Umberto Bossi e la conseguente individuazione dell’eletto in sostituzione)
nonchè di tutti gli atti compiuti dall’Ufficio Elettorale Nazionale per il
Parlamento europeo in data 15 luglio 2004 (ivi compresa la proclamazione
degli eletti, e la relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 16
luglio 2004); del provvedimento adottato dallo stesso Ufficio Elettorale
Nazionale in data 19 luglio 2004 con il quale è stata dichiarata
irricevibile l’opzione presentata dall’on. Umberto Bossi e per la
conseguente proclamazione degli eletti risultante dall’annullamento di cui
sopra e dall’esercizio dell’opzione formulata dall’on. Umberto Bossi in data
16 luglio 2004.


VISTO il ricorso con i relativi allegati;


VISTO l’atto di costituzione in giudizio
dell’Amministrazione intimata; VISTA la memoria presentata dalla medesima a
sostegno delle sue difese;


VISTI gli atti tutti di causa;


UDITI alla pubblica udienza del 992004 il
relatore ed altresi’ gli avv.ti Manzi, Bertolissi e De Nardi, nonchè l’avv.to
dello Stato Fedeli;


RITENUTO e considerato in fatto e in diritto
quanto segue:

FATTO E DIRITTO


Con il ricorso in epigrafe, presentato il 12
agosto 2004, e indi ritualmente notificato e depositato, l’on. Umberto Bossi
premetteva: di essersi candidato alle elezioni dei membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia tenutesi il 1213 giugno del 2004, venendo il
successivo 6 luglio proclamato eletto sia nella I circoscrizione (Italia
nord occidentale) che nella II (Italia nord orientale); di non avere
personalmente ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in ordine a tali
proclamazioni; che il seguente 15 luglio l’Ufficio elettorale nazionale per
il Parlamento europeo presso la Suprema Corte di Cassazione, dopo avere
constatato che esso esponente non aveva fatto pervenire entro le ore
ventiquattro del 14 luglio 2004 alcuna dichiarazione di opzione, aveva
provveduto ad individuare mediante sorteggio la circoscrizione da
assegnargli, identificata cosi’ nella II (Italia nord est), ed individuato
l’eletto in surrogazione nella persona dell’on. M.S.; che a fronte di tanto
esso esponente si era attivato, il successivo 16 luglio, per esercitare il
diritto di opzione accordatogli dalla legge, scegliendo, invece, la I
circoscrizione; che, tuttavia, con provvedimento del giorno 19 tale opzione
era stata dichiarata irricevibile dal medesimo Ufficio elettorale, "stante
la non modificabilità dell’atto già adottato da questo ufficio in data
15 luglio 2004, impugnabile davanti al giudice amministrativo", e
sull’ulteriore rilievo che le proclamazioni avvenute il 6 luglio 2004 erano
state rese "con modalità che ne determinano la conoscibilità legale da
parte degli interessati".


L’interessato, premesso tutto cio’, insorgeva
avverso i riferiti atti ed operazioni che lo concernevano, compiuti
dall’Ufficio elettorale nazionale nei termini meglio specificati in
epigrafe.


A fondamento del gravame veniva dedotto un
articolato mezzo d’impugnativa cosi’ rubricato: violazione e falsa
applicazione

degli artt. 22 e 41
della legge n. 181979 [1]
; difetto dei presupposti legali;
violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3
Cost. anche in rapporto al tertium comparationis evocato in ricorso;
violazione del principio del buon andamento e della imparzialità della
Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 Cost.[2].
Con questo motivo si sosteneva, in sintesi, la tesi di fondo secondo la
quale ai fini della decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di
opzione da parte del candidato eletto in più circoscrizioni occorrerebbe la
personale ricezione da parte sua dell’attestato di ciascuna proclamazione,
avendosi a che fare con atti recettizi.


In via subordinata, per l’eventualità che non
fosse reputata condivisibile l’interpretazione normativa proposta in
ricorso, la parte ricorrente prospettava un’eccezione di illegittimità
costituzionale degli artt. 22 e 41 della legge n. 181979 in relazione agli
artt. 3, 51 e 97 della Carta.


Resisteva all’impugnativa l’Avvocatura Generale
dello Stato per l’Amministrazione intimata, deducendo l’infondatezza delle
doglianze avversarie e concludendo per il rigetto del gravame.


Alla pubblica udienza del 9 settembre 2004,
esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.


Il ricorso è infondato.


1 Osserva il Tribunale che il tema sul quale
verte la controversia forma oggetto di una precisa disposizione normativa,
l’art. 41, comma 1°, della legge n. 18 del 1979, ubicato in apertura del
titolo VII della fonte ("Surrogazione e contenzioso"), il quale per quanto
qui interessa recita: "Il candidato che risulta eletto in più
circoscrizioni deve dichiarare all’Ufficio elettorale nazionale, entro otto
giorni dall’ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie. Mancando
l’opzione, l’Ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio. ".


Questa previsione, che concentra in se stessa
la regolamentazione dell’istituto intorno al quale è causa, esprime in modo
univoco l’intento del legislatore di far decorrere il termine stabilito per
l’esercizio del diritto di opzione, appunto, dal perfezionamento della
"ultima proclamazione" in se stessa considerata (secondo un’impostazione che
si ritrova nell’art. 6, comma 2, della legge, in tema di incompatibilità),
e non già dal momento della notizia che l’interessato ne abbia acquisito. E
la relativa intenzione legislativa si rivela con evidenza ancora maggiore se
si considera che nel contesto della stessa fonte normativa, al titolo V
("Scrutinio"), esiste una distinta previsione (art. 22, ultimo comma) che
onera gli uffici elettorali circoscrizionali che abbiano proclamato eletti i
candidati aventi titolo dell’invio di un attestato a tutti i soggetti
proclamati. Appare chiaro, infatti, che se il legislatore avesse voluto
realmente ancorare il dies a quo di cui sopra alla ricezione del detto
attestato, piuttosto che alla pura e semplice formalità della proclamazione
degli eletti, è al primo evento, e non al secondo, che l’art. 41 avrebbe
fatto riferimento.


Ebbene, le determinazioni dell’Ufficio
elettorale nazionale oggetto d’impugnazione riposano proprio sul fondamento
del lineare disposto di quest’ultima norma, in piena aderenza alla quale è
stato detto che il dies a quo ai fini dell’esercizio dell’opzione "è
segnato dal giorno dell’ultima proclamazione, resa con modalità che ne
determinano la conoscibilità legale da parte degli interessati".


Per tentare di confutare questa impostazione,
la parte ricorrente oppone che la disciplina delle elezioni a deputato e a
senatore prevede, analogamente, non solo l’onere di chi sia risultato eletto
in più circoscrizioni di dichiarare, entro otto giorni dalla data
dell’ultima proclamazione, quale circoscrizione prescelga (con la soluzione
del sorteggio per il caso in cui tale opzione manchi), ma anche il dovere
degli uffici di inviare un attestato della proclamazione agli eletti: e
assume, cio’ posto, che la prassi interpretativa formatasi in materia
sarebbe nel senso che solo il perfezionarsi della comunicazione personale
indicata autorizzerebbe l’avvio della decorrenza del termine per l’esercizio
dell’opzione.


Della prassi cosi’ solo genericamente
richiamata, pero’, non sono stati forniti elementi di prova. Segnatamente,
è rimasta indimostrata l’asserzione per cui la prassi invocata farebbe
decorrere il dies a quo per l’effettuazione dell’opzione non dalla
proclamazione, ma solo dalla ricezione personale della relativa
attestazione.


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