Codice della strada – L’attività di rilevazione degli illeciti amministrativi ha natura ufficiosa e non sindacabile -; CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, Sentenza n. 5558 del 19/03/2004


In tema di controllo sull’osservanza delle prescrizioni del codice della strada, l’attività di rilevazione degli illeciti amministrativi ha natura ufficiosa e non puo’ essere graduata secondo le indicazioni o i desideri dell’utente della strada. Essa rientra a pieno titolo fra i cd. servizi di polizia stradale, che non possono formare oggetto di sindacato in ordine alla loro organizzazione in sede di ricorso avverso le sanzioni, e che – ai sensi dell’art. 11 c.s. – comprendono sia l’attività di prevenzione e sia quella di accertamento delle violazioni, senza che tra le stesse vi sia una funzionalizzazione assoluta e predeterminata della seconda rispetto alla prima. Infatti, spetta al Ministero dell’interno coordinare i servizi di polizia stradale da chiunque espletati (art. 11, comma 3, in riferimento all’art. 12 c.s.) e stabilire quali attività di repressione e di accertamento delle violazioni organizzare e con quali forze; e ai Comuni (e alle altre autonomie territoriali), nell’ambito delle proprie attribuzioni e con le limitazioni territoriali che la legge stabilisce (artt. 11, comma 3, e 12, comma 3, lett. b-f ) in materia, di svolgere anche l’attività di prevenzione dei sinistri stradali. Pertanto, gli enti proprietari delle strade non hanno la facoltà di concedere agli organi deputati al servizio di polizia stradale (elencati nell’art. 12, comma 3), nè in via generale e astratta, nè in concreto, attraverso singoli provvedimenti autorizzatori, il permesso di svolgere le attività stabilite dall’art. 11 citato
 
CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, Sentenza n. 5558 del 19/03/2004
(Pres. Saggio – Est. Genovese – P.M. Martone (conf.)
Svolgimento del processo. 1. – Il signor Giovanni Remedi veniva contravvenzionato dalla Polizia Municipale del Comune di Vecchiano, in data 4 ottobre 1999, per aver superato il limite di 50 km/h. esistente sulla via Traversagna di Vecchiano, con il riscontro di una velocità di 63 km/h. Il predetto ricorreva davanti al Prefetto di Pisa, lamentando sia la mancata contestazione immediata della violazione sia la mancata salvaguardia della sicurezza stradale, non assolta con il semplice posizionamento dell’autovelox.
Il prefetto, con ordinanza-ingiunzione del 27 gennaio 2000, respingeva il ricorso e intimava il pagamento.
Contro l’ordinanza il sig. Remedi proponeva opposizione davanti al Giudice di pace di Pisa, che l’accoglieva dichiarando nulla sia l’ordinanza-ingiunzione che il verbale dei vigili municipali di Vecchiano.
Secondo quel Giudice, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge con gli apparecchi autovelox (che – a suo dire – apparterrebbero alla categoria dei rallentatori di velocità ex art. 38 del codice della strada), la Polizia, con il verbale in esame, avrebbe violato la regola della contestazione immediata, considerata in relazione: a) alla necessità di eliminare la turbativa veicolare; b) alla regolarità e sicurezza della circolazione; c) alle modalità stabilite dalla normativa stradale sulla presegnalazione del controllo e sulla conseguente collocazione autorizzata dell’autovelox sulla strada; d) alla mancata specificazione dei motivi che non avrebbero reso possibile un adatto posizionamento degli stessi ufficiali accertatori.
2. – Contro tale decisione ricorre la Prefettura di Pisa, affidando l’impugnazione ad un unico motivo di ricorso, articolato in più profili, contro cui resiste il signor Remedi, con controricorso.
Motivi della decisione. 1. – Con l’unico motivo di ricorso (con il quale lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 e degli artt. 38, 42, 200 c.s. e degli artt. 179 e 345 del regolamento del codice della strada, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) la Prefettura deduce che la sentenza del Giudice di Pace di Pisa sarebbe viziata da alcuni errori di diritto e da ultrapetizione. Innanzitutto, con essa il giudice avrebbe ricercato, nell’ordinanza-ingiunzione e nel verbale della Polizia Municipale, alcuni vizi non denunciati dall’opponente. In secondo luogo, avrebbe erroneamente affermato che i cartelli di presegnalazione dei controlli elettronici sono segnalatori di velocità, ai sensi del comb. disp. dagli artt. 38, 42 codice della strada e 179 Reg. codice della strada, disciplinanti i segnali complementari destinati a far rallentare la velocità. Inoltre, avrebbe erroneamente concluso circa la necessità, per gli agenti di Polizia che svolgono accertamenti e controlli, di munirsi dell’autorizzazione dagli enti proprietari delle strade per il posizionamento dei rilevatori della velocità. Infine, ricorda la giurisprudenza della Corte sul dovere di contestazione immediata delle violazioni rilevate a mezzo degli apparecchi autovelox.
2. – Il ricorso dell’Amministrazione è fondato, sia in ordine alla censura di ultrapetizione, sia riguardo alla presunta illegittimità del verbale elevato dai vigili, per l’omessa contestazione immediata, in relazione ai vari profili esaminati, incluso quello riguardante il requisito dell’autorizzazione degli enti proprietari delle strade, ai fini dell’esecuzione dei controlli a mezzo delle apparecchiature autovelox.
2.1. – L’affermazione, secondo cui l’attività di rilevazione degli illeciti amministrativi deve essere effettuata solo dopo un’espressa autorizzazione da parte degli enti proprietari delle strade e, in relazione alla finalità primaria da perseguire, cioè la prevenzione dei sinistri e degli stessi illeciti amministrativi, previa installazione di cartelli stradali indicanti l’esistenza di tale autorizzazione e del fatto che – su quel tratto di strada – possono esserci – in attività di servizio – alcuni agenti addetti al controllo della velocità dei veicoli in circolazione, è palesemente destituita di giuridico fondamento.
Tale censura, infatti, investe un’attività amministrativa (l’accertamento degli illeciti) che non puo’ essere graduata secondo le indicazioni o i desideri dell’utente della strada. Essa, infatti, rientra a pieno titolo fra i cd. servizi di polizia stradale, stabiliti dall’art. 11 del codice della strada. In questi si comprende sia la prevenzione sia l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (primo comma, lett. a), senza che tra le due attività vi sia una funzionalizzazione assoluta e predeterminata della seconda rispetto alla prima. Spetta infatti al Ministero dell’interno coordinare i servizi di polizia stradale da chiunque espletati (art. 11, comma 3, in riferimento all’art. 12 del c.s.) e stabilire quali attività di prevenzione svolgere e quali attività di repressione o di accertamento delle violazioni organizzare e con quali forze. Ma anche i Comuni (e le altre autonomie territoriali) possono, nell’ambito delle proprie attribuzioni in materia, svolgere attività di prevenzione dei sinistri stradali.
Tali attività amministrative, infatti, in linea di massima, non possono formare oggetto di sindacato giurisdizionale, trattandosi dell’organizzazione di un servizio doveroso e non sottoposto ad autorizzazione da parte di chicchessia.
Gli enti proprietari delle strade non hanno il potere di concedere, nè in via generale ed astratta, nè in concreto, attraverso singoli provvedimenti autorizzatori, agli organi deputati al servizio di polizia stradale (elencati nell’art. 12 c.s.), il permesso di svolgere le attività stabilite dall’art. 11 citato.
Queste, infatti, sono indefettibili e devono essere svolte dai corpi di polizia con le necessarie qualificazioni professionali (art. 12, comma 3) e le limitazioni territoriali che solo la legge stabilisce (art. 11, comma 3, e art. 12, comma 2, lett. b-f).
2.2. – Inoltre, questa Corte ha, ormai da tempo, affermato (Cass. n. 3017 del 2002) che, è condizione di legittimità del verbale di violazione amministrativa per eccesso di velocità, rilevato a mezzo di apparecchiatura autovelox, e non contestato immediatamente, quella secondo la quale nel verbale di contravvenzione l’amministrazione provveda ad indicare concretamente e specificamente i motivi della mancata contestazione diretta ed immediata della violazione.
Onde qualora l’organo accertatore abbia dato atto a verbale dei motivi che hanno reso impossibile procedere a contestazione immediata e tali motivi configurino una delle ipotesi previste dall’art. 384, lett. e), del regolamento di esecuzione del codice della strada, non è consentito al giudice un apprezzamento al riguardo, con l’indicazione di apparecchi più adeguati o con la prospettazione di una diversa organizzazione del servizio, risolvendosi una tale valutazione in una inammissibile ingerenza nel modus operandi della pubblica amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario (Cass. n. 4048 del 2002).
2.3. – Il verbale non poteva essere annullato per tali ragioni (eccetto quella riguardante la mancata contestazione immediata del verbale, in gran parte non dedotte dallo stesso ricorrente) e doveva formare oggetto di esame per le diverse (e in gran parte non esaminate) doglianze effettivamente addotte dallo stesso (disparità di trattamento e corretto funzionamento dell’apparecchio utilizzato, oggetto del secondo e terzo motivo del ricorso introduttivo portato all’esame del giudice) ma non esaminate e assorbite dalle erronee argomentazioni svolte dalla sentenza di merito.
3. – La sentenza va, pertanto, cassata e la causa rinviata per un nuovo esame al Giudice di Pace di Pisa (cui si rinvia, in persona di altro giudicante) il quale dovrà regolare anche le spese di questa fase del giudizio
 

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