Verso l’albo unico ragionieri-commercialisti. L’unificazione sarà realizzata con decreto legislativo (Ddl Com Giustizia Senato 28.9.2004)


Si stringono i tempi per la nascita dell’ordine
unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. La commissione
Giustizia di palazzo Madama, ha infatti approvato, il 28 settembre scorso,
il ddl che punta all’unificazione degli Ordini professionali dei dottori
commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali , oltre che delle
rispettive Casse di previdenza e assistenza, per consentire il completamento
della riforma dell’accesso alle professioni per le quali è previsto il
superamento dell’esame di Stato. L’unificazione sarà realizzata con decreto
legislativo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge delega, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica. Per
quel che riguarda le attività che potranno essere esercitate dagli iscritti
si prevede che potranno essere attribuite competenze diverse specifiche ai
soli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici, con il
preciso limite che dette competenze presentino profili di interesse pubblico
generale – tali da poter assurgere al rango di competenze “riservate”-, nel
rispetto del principio di libertà di concorrenza e fatte salve le
prerogative attribuite ad iscritti in altri Albi professionali.
E’ prevista inoltre la protezione dei titoli professionali attuali, nonchè
del nuovo titolo di “esperto contabile”, e l’uso del titolo abbreviato di
“commercialista” è stato riservato ai soli iscritti nella sezione di albo
destinata ai laureati specialistici, allo scopo di mantenere una
corrispondenza tra la denominazione e l’ampiezza delle attività e
competenze. Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.


 


Ddl Senato – 2516 – Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili


 


Articolo 1.


1. L’Ordine dei dottori commercialisti e l’Ordine dei ragionieri e periti
commerciali sono unificati nell’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili presso il quale è istituito l’Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili.


Articolo 2.


1. All’unificazione di cui all’articolo 1 si provvede, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto legislativo da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti i Consigli
nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle
Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione
del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni
abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo
puo’ essere comunque emanato.


Articolo 3.


1. Con il decreto legislativo di cui all’articolo 2 sono definiti:
a) le modalità per la costituzione del Consiglio nazionale e dei Consigli
locali del nuovo Ordine professionale e la relativa composizione, nel
rispetto dei princi’pi di proporzionalità e rappresentatività, assicurando
comunque alla componente della sezione riservata ai laureati specialistici,
alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera h), un numero minimo
di rappresentanti non inferiore alla metà e l’elettorato passivo per la
nomina del presidente;
b) le classi di laurea e di laurea specialistica, nonchè i titoli regolati
dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell’articolo
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, che costituiscono requisiti di ammissione all’esame di Stato,
ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 173;
c) l’istituzione di due sezioni dell’Albo, rispettivamente riservate ai
possessori dei titoli di cui alla lettera b);
d) l’ambito delle attività oggetto della professione ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 ottobre 1953, n. 1067, e al decreto del Presidente della Repubblica 27
ottobre 1953, n. 1068, e delle altre disposizioni vigenti, con attribuzione
specifica di attività agli iscritti nella sezione riservata ai laureati
specialistici e agli iscritti nell’altra sezione. E’ consentita
l’attribuzione di nuove competenze agli iscritti nella sezione dell’Albo
unico riservata ai laureati specialistici, che presentino profili di
interesse pubblico generale, nel rispetto del principio della libertà di
concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge
a professionisti iscritti ad altri Albi. Sono fatte salve, altresi’, le
attività di natura privatistica già consentite dalla legge agli iscritti a
registri, ruoli ed elenchi speciali tenuti dalla pubblica amministrazione;
e) le prove degli esami di Stato per l’iscrizione alle sezioni dell’Albo,
tenuto conto di quanto disposto alla lettera d), con previsione della
possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi
specialistici ed esenzione da una delle prove scritte dell’esame di Stato
all’esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra università e
Ordini locali;
f) le norme transitorie che disciplinano l’inserimento nella sezione
dell’Albo riservata ai laureati specialistici degli attuali iscritti agli
Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali,
questi ultimi con il titolo professionale di "ragioniere commercialista",
con specifica distinta indicazione, per ciascuno, dell’anzianità di
iscrizione, del titolo di studio, del titolo professionale e dell’Ordine o
Collegio di provenienza;
g) la protezione dei titoli professionali di "dottore commercialista", di
"ragioniere commercialista" e di "esperto contabile", nonchè del termine
abbreviato di "commercialista", utilizzabile soltanto dagli iscritti nella
sezione del nuovo Albo riservata ai laureati specialistici;
h) le norme transitorie che garantiscono, per la durata di nove anni a
decorrere dalla data di scioglimento degli attuali organismi dirigenti di
cui all’articolo 6, le maggioranze e le presidenze dei nuovi organi,
nazionali e locali, ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai
ragionieri;
i) le norme transitorie che definiscono le modalità, le procedure e i
termini per la confluenza degli enti nazionali e locali dei due attuali
Ordini, nei rispettivi enti del nuovo Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili, definendo altresi’ l’ambito territoriale degli
Ordini locali e le procedure per la prima elezione dei relativi organismi
direttivi.


Articolo 4.


1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure volte a
sostenere l’iniziativa dei competenti organi di amministrazione della Cassa
nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e
della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e
periti commerciali finalizzata all’unificazione, nel rispetto dei seguenti
princi’pi e criteri direttivi:
a) a) definizione delle regole da seguire nel processo di
unificazione, sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti
del codice civile in quanto applicabili e, comunque, nel rispetto dei
princi’pi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive
modificazioni, previa adozione di progetti di unificazione da parte dei
competenti organi delle Casse interessate sulla base di bilanci di
unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e le
previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare al
controllo di cui all’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del
1994 e a condizione che eventuali modifiche ai regimi previdenziali non
comportino effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali
previsti a normativa vigente;


b) applicazione da parte delle Casse unificande del principio del pro rata,
di cui all’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti la
propria gestione;
c) adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle Casse,
rispetto al processo di unificazione come da esse definito;
d) esenzione da imposte e da tasse di tutti gli atti finalizzati alla
unificazione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Gli schemi
dei decreti legislativi di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere
ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che
sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi
di decreto. Decorso il termine di cui al secondo periodo senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.


Articolo 5.


1. Con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 2, su
proposta del Ministro della giustizia, sono attribuite all’Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili competenze sul registro dei
revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e
successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle
Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine
senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza,
il decreto legislativo puo’ essere comunque emanato.
3. Nell’esercizio della delega il Governo è tenuto ad osservare i seguenti
princi’pi e criteri direttivi:
a) salvaguardare l’autonomia del registro dei revisori contabili rispetto
agli Albi tenuti dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili;
b) mantenere le funzioni e le competenze della commissione centrale per i
revisori contabili prevista dal titolo I del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive
modificazioni;
c) mantenere l’attuale disciplina normativa dell’esame per l’accesso al
registro dei revisori contabili prevista dall’articolo 3 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dal titolo III del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive
modificazioni;
d) mantenere in capo al Ministero della giustizia la competenza ad adottare
i provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro dei
revisori contabili.


Articolo 6.


1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 2, il Governo disciplina
la durata dei Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori
commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti princi’pi e
criteri direttivi:
a) prevedere la proroga degli organi in carica fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;
b) prevedere la facoltà per i Consigli locali prorogati di indire nuove
elezioni alla naturale scadenza del loro mandato, fermo restando che gli
organi cosi’ eletti decadranno comunque alla data di cui alla lettera a).

 

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