Giudici di pace, casi di incompatibilità alla Consulta. La decadenza dall’ufficio prevista solo per chi non svolge la professione forense TAR LAZIO, Sezione I, Ordinanza n. 10125 del 04/10/2004


Diverso il trattamento dei giudici di pace che
non esercitano l’attività di avvocato. Il Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio ha cosi’ rinviato all’esame della Corte Costituzionale
la legittimità costituzionale della norma che regola le cause di
incompatibilità per l’esercizio dell’ufficio di giudice di pace. Infatti
mentre i giudici di pace che svolgono attività professionale per le imprese
di assicurazione o per le banche vengono dichiarati decaduti dall’ufficio se
non rimuovono questa causa di incompatibilità ( che sussiste anche se è il
coniuge o un parente a svolgere abitualmente l’attività professionale), i
giudici di pace che sono avvocati o il cui coniuge o parente eserciti la
professione forense hanno la possibilità di chiedere il trasferimento in
un’altra sede e di astenersi dal giudizio. Tra l’altro, neanche per i
magistrati ordinari è prevista come causa di incompatibilità all’esercizio
delle funzioni di giudice la circostanza che il coniuge o i parenti
esercitano l’attività professionale presso le banche o le assicurazioni.


 


Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I, ordinanza n.
10125/2004


 

IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

– SEZIONE I^ –


composto dai Signori Magistrati:


CORRADO CALABRO’, PRESIDENTE


NICOLA GAVIANO, CONSIGLIERE


CARLO MODICA DE MOHAC, CONSIGLIERE – RELATORE


ha pronunziato la seguente


ORDINANZA


sul ricorso n. reg. gen. 2538-2002, proposto
dalla Dott.ssa G. M., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Alibrandi
e Roberto Righi, ed selettivamente domiciliata presso lo studio del secondo,
in Roma, Via G. Calducci n.4;


contro


– il Ministero della Giustizia in persona del
Ministro p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato
presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege
domiciliato;


– il Consiglio Superiore della Magistratura in
persona del legale rappresentante p.t., come sopra rappresentato, difeso e
domiciliato;


– la Presidenza del Consiglio dei Ministri in
persona del Presidente in carica, come sopra rappresentato, difeso e
domiciliato;


per l’annullamento,


previa sospensione


– del decreto del 6.7.2001 del Ministro della
Giustizia, con il quale la ricorrente è stata dichiarata decaduta per causa
di sopravvenuta incompatibilità – ai sensi dell’art. 8, comma I, lett. "c"
bis della L.n.374/1991 come modificato dall’art.6 della L. n.468/1999-
dall’incarico di Giudice di Pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di
Pistoia;


– della conforme deliberazione del 14.6.2001
del Consiglio Superiore della Magistratura;


– ove occorra, della Circolare del 19.1.2000
del Consiglio Superiore della Magistratura relativa alle incompatibilità
dei Giudici di Pace;


– dell’art.17, comma 9°, del D.P.R. 10.6.2000 n.198,
nella parte in cui non prevede che il termine per l’avvio del procedimento
(volto alla pronunzia della decadenza) decorra dalla conoscenza, da parte
dell’Amministrazione, della situazione di incompatibilità; e nella parte in
cui non prevede che entro il termine annuale ivi stabilito (a pena di
estinzione) per la conclusione del procedimento, debba intervenire anche la
notificazione all’interessato del provvedimento.


Visti gli atti depositati dalla ricorrente;


visti gli atti di costituzione in giudizio e la
memoria delle Amministrazioni resistenti;


visti gli atti tutti della causa;


designato relatore il Consigliere Avv. Carlo
Modica;


udito, alla pubblica udienza del 28.4.2004,
l’Avv. F. Paoletti su delega dell’avv. R. Righi;


ritenuto in fatto e considerato in diritto
quanto segue:

FATTO


Con ricorso notificato il 19.2.2002 e
depositato il 6.3.2002, la Dott.ssa G. M. impugna i provvedimenti indicati
in epigrafe, esponendo quanto segue.


Nel 1995 la ricorrente veniva nominata Giudice
di Pace.


Nel 1999 entrava in vigore la L.n.468/1999 che
(con l’art..6) ha modificato l’art.8 della L. n.374/1991, introducendo nuove
cause di incompatibilità per i Giudici di Pace.


In particolare, il "nuovo" art.8 della L.n.374/1991
stabilisce che non possono esercitare le funzioni di Giudice di Pace "coloro
che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche
oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini
entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività".


L’art.24 della L.468/99 cit., ha poi accordato
ai Giudici di Pace che alla data della sua entrata in vigore (avvenuta il 21
dicembre 1999) fossero già in servizio, il termine di sessanta giorni
(decorrenti dalla predetta data) per rimuovere le sopravvenute situazioni di
incompatibilità.


Alla fine del primo quadriennio dalla nomina a
Giudice di Pace ed al fine di ottenerne la conferma (a seguito del
prescritto giudizio di idoneità), con nota del 10.1.2000 la ricorrente
rappresentava al competente Consiglio Giudiziario che i suoi due figli
svolgevano entrambi attività professionale di "Agente assicurativo" per
conto della Compagnia "RAS"; e si impegnava "ad astenersi da tutte la cause
in cui sia parte la predetta compagnia".


Successivamente, il 14.2.2000 la ricorrente
trasmetteva al Consiglio Superiore della Magistratura una nota nella quale
chiedeva di essere confermata nell’incarico di Giudice di Pace ed assegnata
– proprio al fine di evitare situazioni di incompatibilità eventualmente
scaturenti dall’attività professionale svolta dai figli – alla trattazione
delle sole cause di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni.


In data 15.3.2000 l’Assemblea Plenaria del
C.S.M., previa acquisizione del giudizio di idoneità espresso dal Consiglio
Giudiziario, la confermava nell’incarico.


Senonchè in data 8.8.2000 la Commissione per i
Magistrati Onorari presso il C.S.M. comunicava alla ricorrente di aver
avviato il procedimento volto alla "eventuale declaratoria di decadenza
dall’ufficio di giudice di pace ai sensi dell’art.9 della Legge 21 novembre
1991 n.374 e succ. mod. per motivi di incompatibilità ex art.8, comma 1,
lett. C-bis, della stessa legge, a seguito della dichiarazione da Lei resa
in data 10 gennaio 2000, non risultando l’avvenuta rimozione delle
suddette cause di incompatibilità".


A seguito di tale contestazione, con nota del
14.8.2000 la ricorrente trasmetteva al C.S.M. le proprie controdeduzioni,
nelle quali faceva rilevare – tra l’altro – che inspiegabilmente la causa di
incompatibilità a cagione della quale rischiava di essere dichiarata
decaduta dalle funzioni, non era prevista anche per i Magistrati Ordinari.


Lamentando, pertanto, che una interpretazione
puramente letterale dell’art.8 cit. ne avrebbe evidenziato la illegittimità
costituzionale (risultando vietato ai Giudici di Pace cio’ che invece è
consentito ai Magistrati Ordinari), la ricorrente proponeva una
interpretazione più flessibile, e sistematicamente più logica, della norma
in questione.


In particolare la ricorrente sosteneva (e
sostiene):


– che "l’agente di assicurazione non ha alcun
interesse economico alla gestione della società assicuratrice se non con
riguardo esclusivo alla stipula delle polizze"; e che, conseguentemente, in
caso di lite fra assicurato e compagnia assicuratrice l’agente non è
direttamente e personalmente interessato, ragion per cui è statisticamente
molto raro (se non addirittura impossibile) che un Giudice di Pace che abbia
un congiunto Agente assicurativo si trovi effettivamente in situazione di
incompatibilità (che gli impedisca di giudicare serenamente) nelle cause
insorte fra la compagnia assicuratrice (della quale il detto congiunto sia
Agente) e l’assicurato;


– che l’unico caso in cui puo’ sorgere
conflitto fra l’Agente e l’assicurato è quello della mancata riscossione
del premio; e che in tali casi la garanzia dell’imparzialità del giudizio
(per l’ipotesi in cui il Giudice di Pace abbia "legami" con l’Agente) è
assicurata dall’istituto dell’"astensione" (e dalla normativa che lo
regola);


– e che pertanto con l’art.8 cit. il
Legislatore non ha inteso riferirsi anche agli Agenti di assicurazione.


Il 29.3.2001 il Consiglio Giudiziario di
Firenze udiva personalmente la ricorrente, la quale dichiarava di non aver
rimosso la causa di incompatibilità; e insisteva nella sua tesi
interpretativa sostenendo ancora la non sussistenza di alcun conflitto di
interesse.


Ma l’interpretazione proposta non ha convinto
il Consiglio Giudiziario che ha proposto l’adozione del provvedimento di
decadenza; nè il C.S.M. che con la deliberazione del 14.6.2001 ha accolto
la proposta.


Infine con il Decreto ministeriale del 5.7.2001
la ricorrente è stata definitivamente dichiarata decaduta dall’ufficio e
dalle funzioni di Giudice di Pace.


Impugnato il predetto provvedimento e gli atti
ad esso connessi, la ricorrente lamenta:


1) viol

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