Lo stemma civico rappresenta un segno distintivo, il cui uso da parte di terzi è vietato quando l’utilizzo risulti arbitrario -; CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentnenza n. 16984 del 26/08/2004
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Gli
effetti giuridici discendenti dall’adozione di uno stemma da parte di un comune
e i limiti all’eventuale uso che altri ne faccia sono regolati dai principi di
diritto comune operanti nella materia dei segni distintivi. Il nuovo testo
dell’art. 114 Cost. non vi deroga, rimettendo allo statuto di dettare i (soli)
principi di funzionamento dell’ente, tra i quali non rientra il potere
d’innovare nella disciplina dell’uso e del conflitto tra i segni identificativi
dei soggetti o tra i segni del mercato. Mancando una norma che disponga
diversamente, la riproduzione di uno stemma civico nell’ambito di un’attività
commerciale ricade all’interno di un sistema nel quale sono tutelate da
qualunque forma di riproduzione solamente le istituzioni internazionali, ex art.
18, n. 4, R.D. n. 929 del 1941. Lo stemma civico rappresenta, quindi, un segno
distintivo, il cui uso da parte di terzi non è vietato in modo assoluto, bensi’
solo quando l’utilizzo risulti arbitrario. In tal caso, ben potrebbe esservi
spazio per pretese risarcitorie da parte del comune, trattandosi di
arbitrarietà in una materia nella quale non vengono in rilievo questioni di
concorrenza e di pregiudizio connesso.
CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentnenza n. 16984 del 26/08/2004
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE
PRIMA CIVILE
Composta
dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati:
Dott.
SAGGIO Antonio – Presidente
Dott.
CRISCUOLO Sergio – Consigliere
Dott.
PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere
Dott.
BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere
Dott.
GILARDI Gianfranco – rel. Consigliere
ha
pronunciato la seguente:
sentenza
sul
ricorso proposto da:
COMUNE DI
ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’avvocato DELFINI ANGELO che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato RODOLFO MORRA’, giusta procura a margine del
ricorso;
–
ricorrente –
contro
EDIZIONI
CIERRE DI FRANCO CAPOMASI;
– intimato
–
e sul 2^
ricorso n.^ 29060/01 proposto da:
EDIZIONI
CIERRE, in persona del titolare Franco Capomasi, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA CARLO POMA 4, presso l’avvocato LUCIO CONGEDO, che lo rappresenta e
difende, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;
–
ricorrente –
contro
COMUNE DI
ROMA;
– intimato
–
avverso la
sentenza n. 3745/00 della Corte d’Appello di ROMA, depositata il 27/11/00;
udita la
relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/04/2004 dal
Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per
il ricorrente, l’Avvocato MURRA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
principale;
udito per
il resistente, l’avvocato CONGEDO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
principale e l’accoglimento del ricorso incidentale;
udito il
P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che
ha concluso per il rigetto di entrambi ricorso.
Svolgimento del processo
Il Comune
di Roma, dopo di aver ottenuto un’inibitoria ai sensi dell’art 700 c.p.c.,
conveniva davanti al tribunale di Roma la Edizioni Cierre di Franco Capomasi
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da esso ente subiti a seguito
della pubblicazione da parte della convenuta di un volume recante sulla
copertina lo stemma comunale. Tale volume per detta caratteristica era tale da
indurre in errore gli aspiranti alla partecipazione ad un concorso comunale
circa la sua provenienza, dal momento che conteneva una guida alle prove di
esame in questione. Chiedeva anche la conferma delle inibitorie concesse in via
cautelare.
Resisteva
la Cierre. il primo giudice respingeva le domande del Comune. La Corte di Roma
adita dall’ente territoriale confermava la prima sentenza.
Il secondo
giudice riteneva che la pubblicazione della Cierre non aveva violato alcuna
norma del diritto di autore ne del diritto sulla personalità. Riteneva che la
riproduzione dell’emblema non aveva recato alcun danno all’ente ne aveva
prodotto una lesione alla sua identità. Rilevava che l’intento dell’editore di
accendere l’attenzione del pubblico sul concorso comunale non era in contrasto
con la legge inarchi e che il contesto della copertina era tale da far
comprendere con immediatezza che l’opera non risaliva all’ente.
Ricorre
per Cassazione con tre motivi il comune di Roma. Resiste e spiega ricorso
incidentale la Cierre. Il Comune ha depositato una memoria.
Motivi
della decisione
1. I
ricorsi vanno preliminarmente riuniti.
2. Con il
primo motivo il Comune lamenta la violazione dell’art 1, comma 3, dello statuto
del Comune di Roma e la motivazione omessa sul punto della individuazione
dell’emblema nella totalità dei suoi componenti. La sentenza impugnata dando
rilievo all’acronimo SPQR ha esaminato l’emblema senza considerarne l’inscindibilità,
ed è pervenuta alla sua conclusione pur ammettendo in astratto il diritto all’identità
personale dell’ente comunale.
2. a. Con
il secondo motivo il Comune lamenta la violazione dell’art 2 della Costituzione
dell’art 6 e ss oc. Sostiene l’errore della sentenza impugnata che non ha
ravvisato che il diritto alla identità personale è parte del diritto della
persona e che esso viene leso quando che l’identità viene alterata o travisata.
Sostiene, in tale ottica, che non rileva che l’inganno in questione andava
immediatamente a danno del pubblico che non era messo in grado di individuare la
provenienza del volume.
2. b. Con
l’ultimo motivo il ricorrente censura l’errore della corte di merito che ha
negato il pregiudizio del comune in base ad una valutazione conseguente alla
errata impostazione denunciata e peraltro relativa a profili esclusivamente
commerciali, dimentichi della natura del diritto della persona.
3. I tre
motivi vanno esaminati insieme in quanto connessi. essi sono anzitutto
ammissibili giacchè prospettano anzitutto talune violazioni di legge.
In
proposito va chiarito con riguardo al primo motivo che allega direttamente la
violazione dello statuto comunale, che in base al nuovo testo dell’art. 114
della Costituzione esso ove deliberante in materie poste al riparo dalla
preferenza della legge, nazionale o regionale ovvero del regolamento
governativo, è fonte del diritto.
Anche in
tal senso il motivo è ammissibile, salvo a verificare se abbia disposto in
materie di attribuzione comunale metropolitana, posta appunto al riparo dalla
legge.
Cio’
premesso le doglianze sono infondate.
4. Quello
che rileva nella vicenda non è, come ritiene la ricorrente, la spettanza
all’ente della tutela della sua identità.
Essa non
viene in discussione dal momento che tale diritto non è stato negato dalla
Corte romana.
Neppure
viene in discussione il potere dello statuto di stabilire con esclusione di ogni
altro il diritto esclusiva dell’ente sull’emblema comunale in quanto tale,
diritto nemmeno esso negato dal giudico di merito, nè, ancora, la affermata
scissione da parte della sentenza impugnata degli elementi dell’emblema. Viene
in rilievo invece anzitutto l’effetto giuridico della adozione di un emblema da
parte di un comune, sia pure metropolitano, e quindi i limiti all’eventuale uso
che altri ne faccia.
Ritiene il
collegio che debbano valere i principi della materia dei segni, che non si
possono considerare derogati dalla attribuzione costituzionale di cui all’art
114 citato come il ricorrente sembra presupporre. Tale norma, come si chiarisce
anche nella legge attuativa n 131 del 2003, art 4 in particolare, assegna agli
statuti di disporre i principi del funzionamento dell’ente, e tra questi non
rientra il potere di innovare nella disciplina dell’uso e del conflitto tra i
segni identificativi dei soggetti o tra i segni del mercato.
Orbene
quanto alla ipotesi di riproduzione di un emblema comunale nell’ambito di un
attività commerciale va osservato che manca nel sistema una proibizione analoga
a quella che in modo assoluto tutela le istituzioni internazionali da qualunque
forma di riproduzione (art 18 n 4 rd n 929 del 1941), in armonia con l’art 6
della Convenzione di Parigi. La questione che ne occupa deve essere decisa sulla
base di principi che nel nostro sistema disciplinano l’uso, non vietato in
assoluto, del segno altrui.
La
sentenza impugnata ha accertato che le modalità della riproduzione in questione
dell’emblema furono tali da chiarire immediatamente al pubblico che non si
trattava di una pubblicazione comunale ma piuttosto di una pubblicazione che
doveva servire a quanti fossero interessati alla iniziativa comunale. Tale
accertamento esclude la violazione di legge denunciata. Essa esclude infatti l’ingannevolezza
del messaggio e con essa sia la lesione del diritto alla identità, che non
viene confusa, e sia l’arbitrarietà dell’uso del segno altrui, arbitrarietà
che in una materia nella quale non vengono in rilievo questioni di concorrenza e
di pregiudizio connessole riscontrata avrebbe, contrariamente a quanto nella
stessa sentenza si afferma e che sul punto deve essere corretta, ben potuto dare
luogo a profili risarcitori.
5. I tre
motivi, poichè peraltro la motivazione della sentenza impugnata sul predetto
accertamenti di fatto è immune da vizi di legittimità, sono infondati.
6. E’
infondata la doglianza avanzata dalla ricorrente incidentale che si duole della
compensazione delle spese da parte del secondo giudice. La statuizione è stata
motivata con la sottolineatura della natura peculiare della controversia. E tale
motivazione e sufficiente a sorreggerla perchè il potere esercitato appartiene
al giudice del merito.
7. I
ricorsi vanno respinti. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione
delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q.
M.
La Corte
riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Cosi’
deciso in Roma, il 6 aprile 2004.
Depositato
in Cancelle



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