È in servizio il militare che muore in un incidente tra la caserma e l’alloggio – CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV, Sentenza n. 6365 del 01/10/2004
Anche se era fuori turno alla famiglia spetta
l’elargizione speciale soprattutto quanto la casa era stata messa a disposizione
dall’amministrazione
Il sergente perde la vita durante il tragitto dalla caserma al proprio alloggio:
gli eredi hanno diritto alla corresponsione di una speciale elargizione. Lo ha
precisato la quarta sezione del Consiglio di Stato con la decisione 6365/04
(depositata lo scorso 1 ottobre e qui leggibile nei documenti correlati).
Esprimendo questo indirizzo Palazzo Spada ha respinto il ricorso del ministero
della Difesa, contro la sentenza del Tar Lazio che aveva riconosciuto al padre
del ragazzo la speciale elargizione prevista dalla legge 308/91, in caso di
decesso durante l’adempimento del servizio.
In sostanza, il tribunale aveva stabilito che anche se l’incidente era avvenuto
in itinere, era comunque attribuibile al suo lavoro.
Contro il verdetto dei giudici laziali, il ministero della Difesa ha protestato
al Consiglio di Stato, sostenendo che "il mortale infortunio è avvenuto mentre
il militare si trovava in itinere e […] pertanto […] non sussisteva il
titolo per l’elargizione, in quanto il decesso non è riferibile a fatti
avvenuti nell’adempimento del servizio".
I giudici di Palazzo Spada, pero’, non hanno condiviso il punto di vista del
Ministero sostenendo che l’incidente in cui fu coinvolto il sergente è avvenuto
mentre si spostava dall’aeroporto di Cameri alla contigua zona logistica, presso
la quale gli era stato assegnato l’alloggio.
Ne deriva quindi che spetta agli eredi lo speciale beneficio poichè l’incidente
del ragazzo è analogo a quello che avviene nello spostarsi da una sede
all’altra del reparto di appartenenza. (cri.cap, Diritto & Giustizia)
CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV, Sentenza n. 6365
del 01/10/2004
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in
appello n. 797/1996 proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro
pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale domicilia in Roma Via dei Portoghesi n. 12;
contro
Minghetti
Francesco, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo G. Andreuzzi, presso il
cui studio è elettivamente domiciliato in Roma Via Antonio Allegri n. 1;
per
l’annullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ” Sez. staccata di
Latina 6 marzo 1995 n. 226;
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Vista
la memoria di costituzione dell’appellato;
Visti
gli atti tutti della causa;
Relatore
alla Udienza dell’8 luglio 2004 il Consigliere Antonino Anastasi;
uditi l’avvocato dello Stato Fiorentino e l’avvocato Andreuzzi;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Il 3 settembre 1985 il sergente dell’Aeronautica Minghetti
Daniele è deceduto a seguito di incidente stradale occorsogli mentre al termine
del servizio giornaliero, alla guida della propria motocicletta, si recava dalla
zona operativa dell’aeroporto di Cameri (No) alla zona logistica di Veveri, ove
gli era stato assegnato l’alloggio.
A seguito del decesso l’odierno appellante, padre del militare,
ha richiesto la concessione della speciale elargizione prevista dalla legge n.
308 del 1981 e, a fronte del diniego opposto dall’Amministrazione, ha adito il
TAR Latina il quale ha accolto il ricorso con la sentenza in epigrafe indicata,
nella quale si riconosce il buon fondamento della pretesa dell’istante.
La sentenza è impugnata con l’atto di appello in esame
dall’Amministrazione che ne chiede l’integrale riforma, sostenendo che il
mortale infortunio è avvenuto mentre il militare si trovava in itinere e che
pertanto, ai sensi della normativa applicabile ratione temporis, non sussisteva
il titolo per l’elargizione, in quanto il decesso non è riferibile a fatti
avvenuti nell’adempimento del servizio.
Si è costituito l’appellato, insistendo per il rigetto del
ricorso.
Alla Udienza dell’8 luglio 2004 l’appello è stato trattenuto in
decisione.
DIRITTO
L’appello non
è fondato.
Sostiene l’Amministrazione che, prima delle modificazioni
introdotte dalla legge n. 280 del 1991, la speciale elargizione prevista dalla
legge n. 308 del 1981 poteva essere concessa solo nel caso in cui il decesso del
militare fosse avvenuto in adempimento del servizio e che pertanto nel caso di
specie, venendo in rilievo un infortunio mortale occorso in itinere, del tutto
legittimamente era stata negata agli eredi la concessione del beneficio in
parola.
Il mezzo, avuto riguardo alla peculiarità del caso all’esame,
risulta infondato.
L’art. 6 della legge 3 giugno 1981 n. 308 ” nel testo vigente
all’epoca dei fatti in controversia – prevedeva per quanto qui interessa la
corresponsione di una speciale elargizione ai familiari dei militari di leva ed
in s.p.e. ” deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o
lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell’adempimento del
servizio”.
A fronte di tale inequivoco disposto normativo, la giurisprudenza
ha costantemente riconosciuto la impossibilità di ricollegare la elargizione ad
infortuni mortali avvenuti in itinere, come tali non ascrivibili all’adempimento
del servizio in senso proprio. (fra le recenti cfr. IV Sez. 23.9.1998 n. 1179).
Successivamente, la legge 14.8.1991 n. 280 ” modificando l’art. 1
e l’art. 6 della legge n. 308 ” ha espressamente esteso tale provvidenza anche
agli eventi verificatisi “durante il periodo di servizio”: tale disposizione, di
carattere evidentemente innovativo (cfr. ad es. Corte dei Conti ” Sez. giur.
Emilia Romagna 14.3.1995 n. 38) – non è pero’ applicabile alla fattispecie
all’esame, venuta in essere prima dell’entrata in vigore della legge stessa.
In astratto dunque ” diversamente da come afferma l’appellato –
le osservazioni formulate dall’Amministrazione meritano adesione, in quanto la
disciplina dell’epoca effettivamente escludeva l’erogazione del beneficio a
fronte di eventi occorsi al militare occasionalmente (ad es. nel periodo di
“libera uscita”) e al di fuori dell’ adempimento del servizio, cosi’ precludendo
” per quanto qui rileva ” il ristoro di danni mortali derivanti da incidenti
verificatisi nella fase in cui l’interessato si sposta tra la propria abitazione
e la sede di servizio.
In concreto, pero’, a giudizio del Collegio nel caso del sergente
Minghetti non puo’ parlarsi di infortunio in itinere e cioè di evento
traumatico intervenuto appunto dopo la conclusione del servizio giornaliero e
nella fase di rientro dell’interessato al proprio domicilio.
Come risulta dagli atti, l’incidente stradale nel quale fu
coinvolto il militare è infatti avvenuto mentre questi si spostava
dall’aeroporto di Cameri alla contigua zona logistica, presso la quale gli era
stato assegnato l’alloggio, non risultando disponibili alloggi per sottufficiali
all’interno della zona operativa.
Ne deriva in sostanza che, come del resto già evidenziato dalla
Commissione medica, la posizione dell’interessato all’atto dell’incidente è
sotto ogni profilo omologabile a quella del militare che si sposta da una sede
all’altra del reparto di appartenenza, con conseguente spettanza del beneficio
legale.
E’ del resto intuitivo che la ricorrenza del presupposto per
l’erogazione non sarebbe stata contestata nel caso di incidente occorso
all’interno dell’aeroporto o della caserma in fase di spostamento del militare –
dopo la fine del turno comandato – dalle strutture operative a quelle logistiche
(camerate, alloggi etc.).
In conclusione la problematica dell’infortunio in itinere è
impropriamente invocata dall’Amministrazione nel caso di specie, in cui invece
l’evento traumatico ha colpito il militare nell’adempimento del servizio.
Sulla base delle considerazioni che precedono l’appello
dell’Amministrazione va percio’ respinto.
Le spese di
questo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale ” Sezione IV, definitivamente pronunciando,
respinge l’appello.
Condanna
l’Amministrazione al pagamento di Euro 3.000,00 (tremila/00) per le spese del
grado.
Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Cosi’
deciso in Roma l’8 luglio 2004 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l’intervento dei
Signori:
Filippo
PATRONI GRIFFI Presidente f.f.
Antonino
ANASTASI,
estensore Consigliere
Anna
LEONI Consigliere
Carlo
SALTELLI Consigliere
Carlo
DEODATO Consigliere
L’ESTENSORE IL
PRESIDENTE
Antonino Anastasi Filippo Patroni Griffi
 
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