Perché Zeman non ha diffamato Lippi e la Juventus – Commissione Disciplinare Lega Calcio
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Zdenek Zeman
non ha offeso nè Marcello Lippi, nè tantomeno la Juventus. Lo ha stabilito la
Commissione Disciplinare della Lega Calcio, dopo che il tecnico boemo era stato
deferito dal procuratore federale per dichiarazioni alla stampa considerate
"lesive della reputazione di persone e organismi operanti in ambito federale" .
Sebbene la
materia, in quanto relativa a un teserato, sia stata poi `sbrigata` dall`organo
competente di giustizia sportiva, puo’ essere interessante approfondire la
materia in campo giuridico, che lascia spazio al diritto penale, che regola la
questione attraverso gli articoli 594 e 595 del codice penale.
Va detto che, per
qualsiasi situazione, è necessario vedere il contesto in cui si svolge il
fatto. Ognuno, come in questo caso Zeman, è libero di esprimere pareri che non
siano lesivi di un soggetto o che comportino la divulgazione di notizie false.
I due articoli
del codice penale che regolano la materia sono comunque chiari al riguardo:
art.594
L`ingiuria ha
luogo quando si offende l`onore e il decoro di una persona presente. E` punita
con la reclusione fino a 6 mesi o in alternativa con una multa fino a 516 euro.
art.595
La diffamazione
ha luogo quando, comunicando con più persone, si offenda l`altrui reputazione.
E` punita con la reclusione fino a un anno o in alternativa con una multa fino a
1032 euro. Se a mezzo stampa o attraverso un altro mezzo di pubblicità è
punita con la relcusione da sei mesi a tre anni e con una multa non inferiore a
516 euro.
Troppo vaghe
comunque le definizioni date da Zeman per essere effettivamente inquadrate sia
in un ambito ingiurioso che diffamatorio. Secondo la Commissione Disciplinare
Zeman non avrebbe utilizzato quindi una valenza offensiva, ma espresso una
propria opinione esercitando un legittimo diritto di critica.



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