Sequestro sulle pertinenze del delitto. Limiti ai mezzi probatori CASSAZIONE PENALE, Sentenza n. 37991 del 27/09/2004

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Il sequestro dei
beni collegati ad un illecito è fondato solo se collegato alla ricerca della
prova e se cade sul corpo del reato o sulle cose genericamente pertinenti al
reato stesso. A chiarirlo è la sentenza n. 37991 depositata il 27 settembre
scorso con cui la Corte di cassazione ha annullato il decreto di sequestro
probatorio di tre automobili e un autocarro, i cui serbatoi contenevano
carburante agricolo agevolato dal punto di vista fiscale, ma utilizzato in modo
illecito per autotrazione civile. Il sequestro dei quattro veicoli insieme ad
una cisterna interrata, contenenti carburante sottratto alla legittima
tassazione, era stato disposto da una ordinanza dal Tribunale di Brescia con
l’accusa di “sottrazione di oli minerali al pagamento delle relative accise”,
come previsto dall’articolo 44 del decreto legislativo n.504/1995. Tale
ordinanza disponeva infatti la confisca obbligatoria dei “mezzi comunque
utilizzati”, anche occasionalmente, per la consumazione dell’illecito fiscale,
includendovi in base ad un rapporto di strumentalità anche i veicoli che
utilizzavano abusivamente il carburante a tassazione agevolata. Contro il
provvedimento del tribunale bresciano hanno presentato ricorso i proprietari dei
beni sequestrati, sostenendo che i quattro veicoli e la cisterna non
costituiscono il corpo del reato ipotizzato, nè “cose pertinenti al reato
necessarie per l’accertamento dei fatti”. Per i proprietari quindi non sussiste
la necessità della confisca dei beni prevista dall’articolo 44 decreto
504/1995, essendo già acquisita la dimostrazione che il carburante contenuto
nei serbatoi dei veicoli e nella cisterna fosse effettivamente gasolio agricolo.
Chiamata a rispondere, la Suprema corte ha giudicato fondati i motivi di ricorso
solo per quanto riguarda il sequestro dei veicoli. Le tre auto e l’autocarro
sotto sequestro, secondo la Corte, vanno dunque restituiti ai proprietari
perchè, a differenza della cisterna, non costituiscono corpo del reato nè cose
“genericamente pertinenti” al reato stesso e “necessarie all’accertamento dei
fatti” secondo la nozione di sequestro probatorio indicata dall’articolo 253, 2
comma del Codice di procedura penale, dove per corpo del reato si intendono le
cose sulle quali il reato è commesso, mediante le quali il reato è commesso e
che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. I veicoli
sotto sequestro, ha chiarito la Cassazione, non sono stati usati per attuare
l’indebito mutamento di destinazione del carburante agevolato, perchè l’impiego
concreto del carburante “cade in un momento successivo al perfezionamento del
reato” e puo’ “assumere rilevanza solo sul piano probatorio ai fini
dell’accertamento della mutata destinazione”, mentre “non è ravvisabile una
oggettiva e specifica destinazione, sia pure occasionale, dei veicoli stessi
all’attività criminosa”. Diverso il discorso per la cisterna. Secondo la Corte,
infatti, rappresenta un mezzo necessario per commettere il reato alla luce del
suo “utilizzo finalizzato ad attuare in concreto l’indebito mutamento di
destinazione di prodotti petroliferi agevolati”, ragion per cui il sequestro
probatorio in questo caso risulta legittimo e confermato.

Cristina Giua

 

Fonte: Il Sole 24
Ore

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