Corte UE – Appalti, alt al prezzo più basso. Vanno considerati anche altri aspetti come i tempi di consegna e il valore tecnico
di Enrico Brivio
La legge quadro
italiana sugli appalti pubblici non è in linea con il diritto comunitario, in
quanto impone «in termini generali e astratti, alle amministrazioni
aggiudicatrici di ricorrere unicamente al criterio del prezzo più basso» nei
casi di licitazione privata. A questa conclusione è giunta ieri la Corte di
giustizia europea, con una sentenza sulla controversia tra la società Sintesi e
l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in merito all’assegnazione dei
lavori per la costruzione di un parcheggio sotterraneo nel centro storico di
Brescia (causa C-247/02). I giudici europei hanno stabilito che la legge quadro
italiana 109/1994 non traspone in modo corretto la direttiva comunitaria 93/37,
che invece lascia aperta la possibilità di applicare anche il criterio
dell’«offerta economicamente più vantaggiosa». Ovvero una categoria nella quale
possono rientrare diversi parametri di giudizio, quali il prezzo, il termine di
esecuzione, il costo di utilizzo, la redditività e il valore tecnico. Il
criterio più articolato dell’offerta economicamente vantaggiosa viene pero’
ristretto dalla legge italiana ai casi dell’appalto-concorso e dell’affidamento
di concessioni. In tutti gli altri casi, l’obbligo di ricorrere al solo criterio
del prezzo più basso — secondo la Corte europea — impedisce alle
amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione la natura e le
caratteristiche di ogni appalto e di scegliere per ognuno il criterio più
idoneo a garantire la libera concorrenza e assicurare la selezione della
migliore offerta. Nel caso in esame, essendo la realizzazione di un parcheggio
un’opera complessa, l’organo aggiudicante doveva essere posto nella condizione
di tener conto di tale complessità e poter scegliere criteri oggettivi di
aggiudicazione più articolati, diversi da quelli del prezzo più basso. Ha
cosi’ visto avvalorare il proprio approccio dai princi’pi europei l’impresa
Sintesi, che aveva deciso di indire una gara d’appalto mediante licitazione
privata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nel febbraio
1991 la municipalità di Brescia aveva affidato in concessione alla Sintesi la
costruzione e gestione di un parcheggio sotterraneo nel centro storico. La
convenzione tra le parti, stipulata nel dicembre 1999, prevedeva l’obbligo per
l’impresa di aggiudicare l’esecuzione dei lavori tramite licitazione privata da
eseguire attraverso gara europea, in accordo alla normativa comunitaria sui
lavori pubblici. La Sintesi ha scelto di valutare le offerte non solo in base al
prezzo, ma anche in virtù del valore tecnico e del tempo necessario alla
realizzazione dell’opera. Al termine della fase di preselezione, questa
impostazione è stata pero’ contestata da una delle società invitate a
presentare un’offerta, la Provera, che l’ha ritenuta non conforme alla legge
quadro italiana. Cosi’, la Sintesi ha aggiudicato l’appalto dopo aver
individuato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ma l’assegnazione è
stata poi contestata dall’Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici, che
l’ha considerata non conforme alla legge quadro italiana. Da qui il ricorso al
Tar della Lombardia, che a sua volta ha chiesto alla Corte Ue se la direttiva
europea potesse ammettere una normativa nazionale che restringe al solo criterio
del prezzo più basso l’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o
licitazione privata. Ottenendo una chiara risposta negativa.
Fonte: Il Sole
24
Ore



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