In tema di accertamento della paternità naturale, l’emissione del decreto anmissivo dell’azione di dichiarazione giudiziale di paternità rende imprescrittibile l’azione giudiziale.CASSAZIONE CIVILE,. Sezione . I, Sentenza

La Corte di
Cassazione è intervenuta in materia di accertamento della paternità naturale
affermando che l’interessato una volta ottenuto il decreto di ammissibilità
all’azione di dichiarazione giudiziale di paternità,  puo’ proporre l’azione di
merito senza alcun termine e, quindi, anche dopo il decorso, rispetto a tale
decreto, del termine di prescizione decennale. A giudizio della Corte, non
conferendo il decreto in esame il potere di agire a tutela del diritto
soggettivo ma limitandosi esso a rimuovere un ostacolo frapposto dalla legge
all’esercizio giudiziario del diritto stesso, rimosso l’ostacolo, il “potere”
del figlio di agire sarà imprescrittibile, cosi’ come è imprescrittibile il
diritto di cui l’azione è espressione.

 

CASSAZIONE CIVILE,. Sezione
. I, Sentenza n. 18053  del 08/09/2004

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:

Dott. DELLI PRISCOLI Mario –
Presidente

Dott. PROTO Vincenzo – rel.
Consigliere

Dott. VITRONE Ugo – Consigliere

Dott. ADAMO Mario – Consigliere

Dott. BONOMO Massimo –
Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

(…) elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso l’avvocato CARLO MARTUCCELLI,
rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO GRASSI, giusta procura in calce al
ricorso;

– ricorrente –

contro

(…) elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso l’avvocato BIAGIO BERTOLONE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO SIENA, giusta procura
speciale per Notaio Badurina Corrado di Roma, rep. 4705 del 2.7.2002;

– resistente –

avverto la sentenza n. 269/01
della Corte d’Appello di NAPOLI, depositata il 12/07/01;

udita la relazione della causa
svolta nella pubblica udienza del 19/04/2004 dal Consigliere Dott. Vincenzo
PROTO;

udito per il resistente,
l’Avvocato BERTOLONE che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

 


Svolgimento del processo

 

Il 24 luglio 1995 il sig. (…)
convenne davanti al Tribunale di Napoli il sig. (…) per accertare che il
convenuto era suo padre naturale. L’istante – premesso che in data 4 novembre
1932, essendo minore, sua madre, (…) aveva chiesto allo stesso Tribunale la
dichiarazione di ammissibilità ai sensi dell’art. 274 c.c., dell’azione da
promuovere nel suo interesse, e che l’istanza era stata accolta con
provvedimento depositato il 12 marzo 1983; che successivamente, con atto del 5
aprile 1983, (…) aveva citato in giudizio il (…) per l’accertamento della
sua paternità naturale e la vicenda si era conclusa con una sentenza di
incompetenza – concluse che, essendo divenuto maggiorenne, era suo interesse
ottenere il relativo accertamento e la condanna del genitore al versamento di un
contributo per il suo mantenimento.

A sostegno della domanda espose
che la madre, coniugata con (…) aveva avuto un’intensa e assidua relazione con
il (…) (a sua volta coniugato con figli), dal (…) al (…) compiendo con lei
numerosi viaggi in località specificatamente indicate, e di essere nato il
(…) da questa relazione, divenuta notoria. Aggiunse che il nome gli era stato
imposto congiuntamente dal padre e dalla madre in onore del genitore naturale;
che il (…) aveva proposto due giudizi, rispettivamente, di separazione
giudiziale con addebito alla moglie e di disconoscimento di paternità,
conclusesi con l’accoglimento delle domande; che il (…) aveva anche preso in
locazione una villetta sul (…) dove la (…) aveva vissuto con lui e con i
figli (…) e (…) nati dal matrimonio col (…) che in detto luogo il (…) si
recava quotidianamente, e versava somme, spesso anche tramite parenti ed amici,
per il mantenimento del figlio naturale. Espose, quindi, che tra il (…) e il
(…) il padre aveva addirittura stipulato con il costruttore (…) un
preliminare per l’acquisto di un appartamento in favore della (…) e aveva
versato un anticipo di lire 3 milioni; somma di cui, non essendo stato concluso
il contratto definitivo, aveva poi disposto la consegna alla (…) per il
mantenimento del figlio;

che erano continuati con
frequenza i viaggi e i soggiorni della madre con il (…) e, dopo l’interruzione
della relazione con la madre, il padre naturale aveva per un certo periodo di
tempo continuato a coltivare il rapporto con lui, anche senza la presenza della
(…) Riferi’, ancora, che egli, ancora bambino, incontrava il padre di ritorno
dai suoi viaggi all’aeroporto, ove veniva accompagnato su disposizione dello
stesso padre; che questi, successivamente, aveva cominciato a disinteressarsi di
lui, tanto che la madre, bisognosa di aiuto e priva di sussidi si era dovuta
trasferire in (…) infine, che, essendo stato colpito da una grave malattia, la
madre si era rivolta di nuovo al (…) che aveva contribuito alle spese mediche,
ma aveva anche affermato che quello sarebbe stato il suo ultimo impegno per il
figlio naturale, non volendo compromettere la ricostruita unità della famiglia
legittima.

Costituitosi, il (…)
contesto’ l’ammissibilità e la fondatezza della domanda ex art. 274 c.c..

Nel corso dell’istruttoria
furono esaminati testi; fu disposta una consulenza di ufficio ematologica, non
espletata per l’indisponibilità del convenuto; e fu ammesso interrogatorio
formale, anche questo non assunto per mancata comparizione del (…) Con
sentenza del 24 aprile-17 giugno 1998 l’adito Tribunale, dichiarata l’ammissibilità
ai sensi dell’art. 269, primo comma, c.c. dell’azione proposta, stabili che il
Tribunale di Napoli con provvedimento del 12 marzo 1983 aveva compiuto con esito
favorevole il giudizio di delibazione preliminare di cui all’art. 274 c.c..

Rilevo’, poi, l’infondatezza
dell’eccezione di prescrizione con riferimento all’azione di cui al suddetto
art. 274 c.c., essendo il procedimento preliminare meramente strumentale a
quello di cognizione. Nel merito ritenne fondata la domanda principale proposta
e dichiaro’, conseguentemente, che l’attore (…) era figlio naturale di (…)
Rigetto’, invece, la domanda accessoria di mantenimento proposta dall'(…) Con
sentenza 12 luglio 2001 la Corte territoriale, adita da (…) confermo’ la
decisione di primo grado cosi’ argomentando:

– posto che il decreto
ammissivo dell’azione di dichiarazione giudiziale di paternità non conferisce
il potere di agire per la tutela del diritto soggettivo, ma si limita a
rimuovere un ostacolo frapposto dalla legge all’esercizio giudiziario del
diritto, rimosso l’ostacolo, il potere del figlio di agire resta
imprescrittibile, cosi’ come imprescrittibile e il diritto di cui l’azione è
espressione;

– (…) non poteva essere
considerata incapace di testimoniare, mancando un suo interesse attuale e
concreto a partecipare al processo de quo, nessun valore avendo le pregresse
azioni da lei intraprese nell’interesse del figlio nella preliminare domanda di
ammissibilità, introduttiva di un procedimento autonomo rispetto al processo di
merito; ed essendo l’altro genitore soltanto astrattamente legittimato ad
intervenire nel processo relativo alla dichiarazione giudiziale per essere
sollevato dalla quota parte dell’obbligo di mantenimento gravante sull’altro
genitore;

– l’affermazione
dell’inesistenza della incapacità a testimoniare non escludeva i limiti di
valutazione della prova dipendenti dal possibile interesse di fatto del teste,
limiti dettati nella specie dalla stessa legge (art. 269, terzo comma c.p.c.), a
dimostrazione che, possa o non possa la madre essere chiamata a testimoniare
nello specifico processo, la sua dichiarazione puo’ essere comunque assunta e
valutata come elemento di prova;

– neppure era condivisibile
l’affermazione sulla non significativita delle restanti risultanze istruttorie,
queste essendo, al contrario, sufficienti a far concludere per l’accoglimento
della domanda anche prescindendo dalla deposizione testimoniale di (…) – in
definitiva, tale deposizione costituiva prova aggiuntiva di altra prova di
paternità, già sufficiente, perchè solidamente fondata sull’esame congiunto
di altre deposizioni testimoniali, alla luce degli elementi documentali, della
mancata e ingiustificata risposta del (…) all’interrogatorio formale su
specifiche circostanze, e del rifiuto ingiustificato dell’appellante di
sottoporsi al prelievo ematico per la prova del DNA. Avverso questa sentenza il
sig. (…) ha proposto ricorso per Cassazione con tre motivi. La parte intimata,
costituitasi, ha limitato la propria attività difensiva alla discussione orale.

 


Motivi della decisione

 

1. Col primo motivo del ricorso
si denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2946, in relazione
all’art. 274 c.c.. Il ricorrente – premesso che nel (…) (…) (…) aveva
proposto, nell’interesse del figlio minore, ricorso per ottenere la
dichiarazione di ammissibilità della domanda di accertamento giudiziale di
paternità naturale, accolto con decreto del marzo 1983, e che soltanto con atto
di citazione notificato nel luglio del 1995 (…) aveva proposto l’azione de qua
– censura l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui, essendo l’azione di
cui all’art. 269 c.c. imprescrittibile, l’azione di merito, una volta ottenuto
il decreto di ammissibilità, puo’ essere proposta senza alcun termine e,
quindi, anche dopo il decorso, rispetto a tale decreto, del termine di
prescrizione decennale. E deduce che anche il provvedimento di ammissione, una
volta divenuto definitivo, sarebbe soggetto a prescrizione secondo la regola
generale.

La censura è infondata.

Il ricorrente muove, infatti,
da una premessa – la generale applicabilità del termine di prescrizione
derivante dall’actio iudicati – insostenibile sul piano diritto positivo, posto
che l’art. 2953 c.c. regola gli effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi,
quando sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, con
riferimento cioè ai provvedimenti giudiziari decisori e definitivi, stabilendo
che soggetta al termine di prescrizione decennale e l’azione diretta ad ottenere
l’esecuzione di una pronuncia giudiziale che, dopo avere accertato l’esistenza
di un diritto, ne abbia ordinato la realizzazione. Ma, laddove non si verifichi
l’ipotesi normativamente prevista, trova applicazione il regime prescrizionale
proprio della situazione oggetto del giudicato; con la conseguenza che se la
situazione stessa non è soggetta a prescrizione perchè essa (come nel caso del
decreto che conclude definitivamente la fase preliminare, ex art. 274 c.c.) si
esaurisce nell’attribuzione alla parte istante di un potere di natura
processuale ovvero involge diritti indisponibili (quali quelli relativi allo
status di figlio), neanche è configurabile una prescrizione per l’azione
derivante dal relativo giudicato.

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