Il soggetto passivo dell’ICI è il possessore dell’immobile. CASSAZIONE CIVILE, Sezione V, Sentenza n..18294 del 10/09/2004
Il
possesso di un immobile per civile abitazione, su un suolo comunale sul quale è
concesso il diritto di superficie a favore di una cooperativa, comporta, per il
futuro proprietario dell’immobile ancora in costruzione, il pagamento dell’ICI,
indipendentemente dalla stipula del rogito notarile; trova applicazione
infattil’art 1 del d.lgs 504/1992, che stabilisce “Presupposto dell’imposta è
il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel
territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati ivi compresi quelli
strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività
dell’impresa”.
CASSAZIONE CIVILE, Sezione
V, Sentenza n..18294 del 10/09/2004
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno –
Presidente
Dott. PAPA Enrico – Consigliere
Dott. MERONE Antonio – rel.
Consigliere
Dott. CULTRERA Maria Rosaria –
Consigliere
Dott. DEL CORE Sergio –
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI
PESA, in persona del Sindaco pro-tempore, sig. Fusi Stefano domiciliato in ROMA
presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall’avvocato ANDREA PETTINI, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
MARTINO MARIA, domiciliata
presso lo studio del suo procuratore Dott. Mario Besi in via G del Pian dei
Carpini n 96 Firenze;
– intimato –
avverso la sentenza n. 33/02
sezione 26 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il
23/04/02;(RG 905/01);
udita la relazione della causa
svolta nella Pubblica udienza del 13/05/04 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo
1.1. Il Comune di Tavernelle
Val di Pesa ricorre contro la sig.ra Martino Maria per la cassazione la sentenza
specificata in epigrafe.
La parte intimata non ha svolto
alcuna attività difensiva.
1.2. In fatto, la Martino
ricorreva contro gli avvisi di accertamento ICI per agli anni 1994, 1995, 1996 e
1997, emessi dal Comune di Tavernella Val di Pesa, per il possesso di un
immobile per civile abitazione, realizzato su un suolo comunale sul quale era
stato concesso il diritto di superficie, a favore di una cooperativa. La Martino
sosteneva che fino a quando la costruzione non era stata ultimata il soggetto
passivo dell’imposta restava l’ente proprietario del suolo. Il Comune resisteva
eccependo che l’obbligo del pagamento del tributo nasceva con l’assegnazione,
anche provvisoria, delle unità immobiliari e comunque dal momento della loro
utilizzazione.
La Commissione Tributaria
Provinciale adita ha accolto il ricorso e la Commissione Regionale ha confermato
tale decisione, sul rilievo che l’obbligo del pagamento del tributo nasce
soltanto con la stipula del rogito notarile e che non rileva la precedente
utilizzazione dell’alloggio.
1.3. A sostegno dell’odierno
ricorso, il Comune eccepisce a) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1
del d.lgs. 504/1992, che indica come presupposto dell’ICI il possesso degli
immobili;
b) la violazione del divieto di
ultrapetizione (art. 112 c.p.c.), in quanto erroneamente il giudice "a quo"
invece di limitarsi a verificare se la Martino aveva il possesso dell’immobile,
cosi’ come richiesto dalla parte appellante, ha rigettato l’appello sul
presupposto della insussistenza del diritto di proprietà;
c) omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione delle prove acquisite,
erroneamente ritenute insufficienti a dimostrare la sussistenza del presupposto
impositivo.
Motivi della decisione
2.1. Il ricorso appare fondato.
I tre motivi addotti a sostegno del ricorso affrontano sotto diverse angolazioni
il medesimo problema (sussistenza del presupposto d’imposta) e possono essere
esaminati congiuntamente.
2.2. Come è noto, l’art. 1 del
d.lgs. 504/1992, stabilisce che "Presupposto dell’imposta è il possesso di
fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio
dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla
cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa." = Quindi, appare
errata in diritto l’affermazione del giudice "a quo" che fa coincidere la
nascita dell’obbligo di pagare l’imposta con la stipula del rogito notarile di
trasferimento della proprietà.
In punto di fatto, poi, il
giudice del merito ha raggiunto la prova che la Martino aveva il possesso
dell’immobile cui si riferisce l’obbligazione tributaria. Infatti, è pacifico
che "l’atto di compravendita sia stato preceduto dalla promessa di vendita e che
nel frattempo il costruttore abbia consentito al futuro acquirente di utilizzare
l’alloggio" (p. 4 della sentenza impugnata). Pertanto, appare errata, in fatto
ed in diritto, la conclusione della Commissione Tributaria Regionale, che ha
escluso che la Martino fosse tenuta al pagamento dell’ICI. 2.3.
Conseguentemente, il ricorso del Comune deve essere accolto. Non occorrono
ulteriori accertamenti di fatto per decidere il merito della causa, ex art. 384
c.p.c., e, quindi, il ricorso introduttivo del giudizio proposto dalla Martino
deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per
compensare le spese dell’intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso
introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Cosi’ deciso in Roma, il 13
maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 10
settembre 2004



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