Minori: non basta omettere il nome per tutelare i bambini, devono essere vietate le informazioni che possono far identificare le vittime
Il Garante della
Privacy ribadisce che il minorenne coinvolto in un fatto di cronaca ha diritto a
una tutela rafforzata, soprattutto in caso di violenze o molestie sessuali.
Il Garante precisa inoltre che non basta celare il nome del minore ma è vietato
diffondere anche informazioni che possano identificare indirettamente la
vittima.
L’Autorità è intervenuta a tutela di una donna e della sua bambina vittima di
molestie sessuali vietando a un settimanale locale l’ulteriore diffusione di
informazioni “idonee a identificare anche indirettamente†la piccola.
La mamma della bambina si era rivolta al Garante perchè in un articolo del
giornale che ripercorreva la vicenda, pur non venendo citati i nomi delle parti,
venivano specificate l’età della minore e dei soggetti coinvolti, le iniziali
del nome e del cognome e l’attività lavorativa prestata dall’imputato, la
posizione familiare della minore e l’esatta indicazione del paese di residenza.
Questi elementi secondo il settimanale rispettavano il principio
dell’“essenzialità†delle notizie. Secondo il Garante non è sufficiente celare
il nome della vittima per evitarne il riconoscimento. “Esistono informazioni
collaterali che, se riferite, possono causare un’equivalente identificazione. In
particolare, l’indicazione del comune di residenza delle due ha causato la loro
individuazione all’interno della cerchia di conoscenti e amici, ledendo il loro
diritto a non rivivere in pubblico i traumi subitiâ€.
L’Autorità ha poi ribadito che il minore ha diritto ad una tutela rafforzata.
Prima di tutto quando una notizia permette il riconoscimento del minore deve
prevalere il diritto alla riservatezza, come stabilito dall’articolo 7 del
codice di deontologia sul trattamento dei dati personali nell’esercizio
dell’attività giornalistica.
In particolar modo questo principio deve essere ricordato quando ci si trova di
fronte a casi di minori vittime di molestie e violenze di natura sessuale.
L’Autorità ha, percio’, vietato all’editore l’ulteriore diffusione di
informazioni idonee a identificare, anche indirettamente, la bambina e ha posto
a carico di quest’ultimo l’ammontare delle spese e dei diritti del procedimento.



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