«Modificazione di articoli della parte II della Costituzione» Ddl 4862/C ed altri Con le modifiche in neretto approvate dall’Aula il 13 ottobre 2004
Camera dei
Deputati
«Modificazione di articoli della parte II della Costituzione»
Ddl 4862/C ed
altri
Con le modifiche in
neretto approvate dall’Aula il 13 ottobre 2004
[Omissis]
Articolo 9
(Ineleggibilità ed
incompatibilità)
1.
All’articolo 65 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
« La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, determina i casi
di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore ».
Articolo 13
(Formazione delle leggi)
1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le
materie di cui all’articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal
terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera, a
tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni,
puo’ proporre modifiche, sulle quali la Camera dei deputati decide in via
definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di
conversione dei decreti-legge.
Il Senato Federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la
determinazione dei princi’pi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117,
terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
Dopo l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei
deputati, entro trenta giorni, puo’ proporre modifiche, sulle quali il Senato
decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di
legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due
Camere per l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119,
l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120, secondo comma, il sistema di
elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica,
nonchè nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello
Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e
nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e
133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel
medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d’intesa tra di
loro, una Commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo
il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere,
incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due
Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l’elaborazione
del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge,
sottoposto all’esame del Senato ai sensi del secondo comma, siano essenziali per
l’attuazione del suo programma approvato dalla Camera ovvero per la tutela delle
fina1ità di cui all’articolo 120, secondo comma, il Presidente della
Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, puo’ autorizzare il Primo
ministro ad esporne le motivazioni al Senato federale, che decide entro trenta
giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è
trasmesso alla Camera dei deputati che decide in via definitiva a maggioranza
assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati,
d’intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due
Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine
all’esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la
decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro
senatori, designati dai rispettivi Presidenti (…). La decisione dei
Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti
delle Camere, d’intesa tra di loro, su proposta del Comitato, stabiliscono sulla
base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i
quali un disegno di legge non puo’ contenere disposizioni relative a materie per
cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi».
Articolo 14
(Iniziativa
legislativa)
1.
All’articolo 71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
« L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere
nell’ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia
conferita da legge costituzionale ».
Articolo 15
(Procedure
legislative ed organizzazione per commissioni)
1.
L’articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
« Articolo 72. – Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai
sensi dell’articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una
commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con
votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei
quali è dichiarata l’urgenza.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei
quali è dichiarata l’urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere
avviato l’esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.
Puo’ altresi’ stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei
disegni di legge, di cui all’articolo 70, terzo comma, sono deferiti a
commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua
approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il
Governo o un decimo dei componenti dell’Assemblea o un quinto della
commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che
sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
Su richiesta del Governo sono iscritti all’ordine del giorno delle Camere e
votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni
di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo puo’ inoltre
chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per
articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo.
I regolamenti parlamentari stabiliscono altresi’ le modalità di iscrizione
all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla
Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è
sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e
per quelli di delegazione legislativa.
Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento,
è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio
regolamento, ai fini dell’adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio
regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi
dell’articolo 126, primo comma.
Le proposte di legge di iniziativa regionale sono poste all’ordine del giorno
della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con
priorità per quelle adottate da più Regioni in coordinamento tra di loro».
Articolo 42
(Referendum sulle leggi costituzionali)
1. All’articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è
abrogato.



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