Assicurazioni e convinzioni religiose. Provvedimento ad hoc per trattare i dati dei soci di una società cooperativa

Con un
provvedimento ad hoc il Garante ha autorizzato una società cooperativa di
assicurazioni, che ne aveva fatto richiesta, a trattare i dati relativi alla
convinzione religiosa dei propri soci. Potrà farlo limitatamente ai dati e alle
operazioni  strettamente indispensabili per l’applicazione di una specifica
norma del proprio statuto e alle stesse condizioni previste dall’autorizzazione
generale n. 5/2004 rilasciata dall’Autorità nel giugno 2004. Autorizzazione che
la società deve già rispettare per il trattamento degli altri dati personali
dei propri assicurati.

La società
cooperativa di assicurazioni si trova,  secondo quanto stabilito dallo statuto, 
nella condizione di raccogliere e conservare anche dati “religiosi” dei soci che
dichiarano di professare la religione cattolica e manifestano sentimenti di
adesione alle opere cattoliche. A differenza degli altri clienti, tali soci
possono essere assicurati a particolari condizioni di favore.

Sono da sempre
rari i casi di autorizzazioni ad hoc dopo che la  disciplina sulla privacy ha
previsto il rilascio annuale da parte del Garante di autorizzazioni generali
rivolte a diverse categorie professionali (datori di lavoro, medici, avvocati)
che possono cosi’ usare dati sensibili (salute, origine etnica, convinzioni
religiose, appartenenze politiche e sindacali, vita sessuale) e giudiziari
(casellario giudiziale, sanzioni amministrative, qualità di imputato o
indagato) senza dover richiedere di volta in volta il permesso.

La normativa
sulla privacy continua a riservare, comunque, al Garante la valutazione di
rilasciare singole autorizzazioni il cui accoglimento sia giustificato da
circostanze particolari o da situazioni eccezionali. 

Nel caso in
esame, l’intervento specifico a tutela del dato “religioso” dei soci si è reso
necessario non essendo prevista nelle autorizzazioni generali una disposizione
che regolamenti espressamente il trattamento di questo tipo di informazioni da
parte delle società di assicurazioni.

Nell’accogliere
la richiesta dell’assicurazione il Garante ha tenuto conto anche dello scopo
mutualistico della società che offre ai propri soci contratti di assicurazione
a condizioni economiche particolari.


 

 

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