IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione [1];
Visti la legge 14 febbraio 2003, n. 30,
ed in particolarel’articolo
7 [2], ai sensi del quale entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe di cui
alla legge stessa, il Governo puo’ adottare eventuali disposizioni
modificative e correttive con le medesime modalità e con il rispetto dei
medesimi criteri e principi direttivi;
Visto il
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 [3];
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004;
Sentite le associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza
unificata, di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 [4], espresso nella
seduta del 1° luglio 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari opportunità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per gli affari
regionali, dell’economia e delle finanze e della giustizia;
E m
a n a
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All’articolo
5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
[5], di seguito denominato: "decreto legislativo", dopo le parole:
"fideiussione bancaria o assicurativa" sono inserite le seguenti: "o
rilasciata da intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a cio’ autorizzati
dal Ministero dell’economia e delle finanze,".
2. All’articolo 5, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo, dopo le parole: "fideiussione bancaria o assicurativa"
sono inserite le seguenti: "o rilasciata da intermediari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo l°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività
di rilascio di garanzie, a cio’ autorizzati dal Ministero dell’economia e
delle finanze,".
Art. 2.
1. All’articolo
6 del decreto legislativo [6], il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Sono altresi’ autorizzati allo
svolgimento della attività di intermediazione, secondo le procedure di cui
al comma 6, i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni
e delle comunità montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola
secondaria di secondo grado, statali e paritari a condizione che svolgano la
predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i
requisiti di cui alle lettere c), f) e g), del comma 1, dell’articolo 5,
nonchè l’invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato
del lavoro ai sensi di quanto disposto dall’articolo 17.".
2. All’articolo 6 del decreto legislativo,
il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Le procedure di autorizzazione di
cui ai commi 6 e 7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in
materia dal presente decreto. In attesa delle normative regionali, i
soggetti autorizzati ai sensi della disciplina previgente allo svolgimento
della attività di intermediazione, nonchè i soggetti di cui al comma 3,
che non intendono richiedere l’autorizzazione a livello nazionale possono
continuare a svolgere, in via provvisoria e previa comunicazione al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’ambito regionale, le
attività oggetto di autorizzazione con esclusivo riferimento ad una singola
regione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla
iscrizione dei predetti soggetti, in via provvisoria e previa verifica che
l’attività si sia svolta nel rispetto della normativa all’epoca vigente,
nella sezione regionale dell’albo di cui all’articolo 4, comma 1.".
3. All’articolo 6 del decreto legislativo,
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. I soggetti autorizzati ai sensi del
presente articolo non possono in ogni caso svolgere l’attività di
intermediazione nella forma del consorzio. I soggetti autorizzati da un
singola regione, ai sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore
di imprese con sede legale in altre regioni.".
Art. 3.
1. All’articolo
12 del decreto legislativo [7], il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
24 giugno 1997, n. 196.".
Art. 4.
1. La rubrica dell’articolo 18 del decreto
legislativo è sostituita dalla seguente: "Sanzioni".
2. All’articolo
18 del decreto legislativo [8], l comma1 è sostituito dal seguente:
"1. L’esercizio non autorizzato delle
attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è punito con la
pena dell’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di lavoro. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è
dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo.
L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera c), è punito con la pena dell’arresto fino a sei mesi e
dell’ammenda da euro 1500 a euro 7500. Se non vi è scopo di lucro, la pena
è dell’ammenda da euro 500 a euro 2500. Se vi è sfruttamento dei minori,
la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino
al sestuplo. L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo
4, comma 1, lettere d) ed e), è punito con l’ammenda da euro 750 ad euro
3750. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’ammenda da euro 250 a
euro 1250. Nel caso di condanna, è disposta, in ogni caso, la confisca del
mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l’esercizio delle attività
di cui al presente comma.".
3. All’articolo 18 del decreto legislativo,
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nei confronti dell’utilizzatore che
ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti
diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da
parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena
dell’ammenda di euro 50 p
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