I ritocchi alla legge Biagi. Nuove regole per formazione lavoro, apprendistato e inserimento, aziende edili


A poco più di un anno dall’entrata in vigore
della cosi’ detto "pacchetto Biagi" sulla riforma del mercato del lavoro
(legge 30 e decreto legislativo 276/2003) il Governo apporta i primi
ritocchi, emanando il Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n.215, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.239 dell’11 ottobre 2004. Il restyling
dell’epocale riforma riguarda soprattutto l’introduzione di un nuovo
articolo (il 59 bis), che disciplina in modo transitorio i contratti di
formazione e lavoro. Il decreto apporta pero’ anche altri ritocchi
sull’appalto e il distacco, sul contratto a chiamata, l’apprendistato e
l’inserimento, il lavoro intermittente e contiene anche un giro di vite
sulle aziende edili: all’impresa non in regola con i contributi viene
sospeso il titolo per l’esecuzione dei lavori.


Nello specifico il nuovo
art. 59 bis stabilisce che la legge Biagi sia ancora valida per tutti quei
contratti di formazione e di lavoro, stipulati dal 24 ottobre 2003 e fino al
31 ottobre 2004 (in base pero’ a progetti autorizzati entro il 23 ottobre
2003), benchè il presente decreto legislativo entri in vigore il 26 ottobre
2004. Tutti i datori di lavoro che volessero usufruire dei benefici
economici, accordati dalla disciplina vigente (prima della data del 24
ottobre 2003) per questo tipo di rapporti contrattuali, dovranno presentare
domanda all’INPS contenente l’indicazione del numero dei contratti stipulati
e copia delle rispettive autorizzazioni, entro e non oltre trenta giorni
dalla loro firma. Questa deroga varrà fino al 30 novembre 2004 e comunque
nel limite massimo complessivo di 16.000 lavoratori. Per stabilire il
criterio di priorità l’INPS terrà conto della data della stipula
contrattuale e del fatto che i contratti appartengano alla categoria di
quelli detti "d’area" od ai patti territoriali. Per tutti gli altri
contratti già stipulati il termine di presentazione delle domande di cui
sopra decorrerà dal 26 ottobre 2004. Cambiano anche le regole per il lavoro
accessorio (art.72), che resta disciplinato come nella Biagi secondo
principio della "condivisione" (con utilizzo di carnet di buoni prepagati,
acquistabili presso gli uffici postali o le rivendite di tabacchi), ma il
cui prezzo (prima corrispondente a 7,5 Euro per ciascuna ora di lavoro)
sarà fissato tramite un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente
aggiornato. Per fissare il valore di ogni buono (con cui pagare chi svolge
in modo occasionale piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare ad
anziani ed a persone disabili, baby sitter, piccoli lavori di giardinaggio e
di manutenzione o pulizia di edifici e monumenti, ecc). si terrà conto di
due valori: la media delle retribuzioni relative a prestazioni simili a
quelle svolte e del costo della gestione del servizio. Il decreto stabilisce
che la riscossione del buono (previa sua restituzione) debba essere
effettuata presso il concessionario autorizzato (che registrerà i dati
anagrafici ed il codice fiscale dell’interessato) e sia assolutamente sente
da tasse. Tra l’altro questi guadagni non verranno in alcun modo ad
intaccare lo stato di disoccupazione o di inoccupazione di coloro che li
percepiranno. Per quanto concerne i contributi previdenziali, sarà cura del
concessionario effettuare il versamento spettante pari al 13% del valore del
buono all’INPS di competenza (alla gestione separata), oltre al 7%
all’INAIL, per assicurare il lavoratore contro gli infortuni. Non essendo
ancora attiva questa procedura, servirà un ulteriore decreto (come qui
specificato) del Ministro del Welfare che indichi le aree metropolitane di
sperimentazione ed i concessionari autorizzati, nochè le regole e le
modalità per il versamento dei contributi.

 

 



DECRETO
LEGISLATIVO 6 ottobre 2004, n.251. Disposizioni correttive del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato
del lavoro.

 

IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli

articoli 76 e 87 della Costituzione [1]
;

Visti la legge 14 febbraio 2003, n. 30,
ed in particolarel’articolo
7 [2]
, ai sensi del quale entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe di cui
alla legge stessa, il Governo puo’ adottare eventuali disposizioni
modificative e correttive con le medesime modalità e con il rispetto dei
medesimi criteri e principi direttivi;

Visto il

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 [3]
;

Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004;

Sentite le associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro;

Acquisito il parere della Conferenza
unificata, di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 [4]
, espresso nella
seduta del 1° luglio 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sentito il Ministro per le pari opportunità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per gli affari
regionali, dell’economia e delle finanze e della giustizia;

E m
a n a

il
seguente decreto legislativo:


Art. 1.

1. All’articolo
5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
[5]
, di seguito denominato: "decreto legislativo", dopo le parole:
"fideiussione bancaria o assicurativa" sono inserite le seguenti: "o
rilasciata da intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a cio’ autorizzati
dal Ministero dell’economia e delle finanze,".

2. All’articolo 5, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo, dopo le parole: "fideiussione bancaria o assicurativa"
sono inserite le seguenti: "o rilasciata da intermediari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo l°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività
di rilascio di garanzie, a cio’ autorizzati dal Ministero dell’economia e
delle finanze,".


Art. 2.

1. All’articolo
6 del decreto legislativo [6]
, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Sono altresi’ autorizzati allo
svolgimento della attività di intermediazione, secondo le procedure di cui
al comma 6, i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni
e delle comunità montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola
secondaria di secondo grado, statali e paritari a condizione che svolgano la
predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i
requisiti di cui alle lettere c), f) e g), del comma 1, dell’articolo 5,
nonchè l’invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato
del lavoro ai sensi di quanto disposto dall’articolo 17.".

2. All’articolo 6 del decreto legislativo,
il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Le procedure di autorizzazione di
cui ai commi 6 e 7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in
materia dal presente decreto. In attesa delle normative regionali, i
soggetti autorizzati ai sensi della disciplina previgente allo svolgimento
della attività di intermediazione, nonchè i soggetti di cui al comma 3,
che non intendono richiedere l’autorizzazione a livello nazionale possono
continuare a svolgere, in via provvisoria e previa comunicazione al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’ambito regionale, le
attività oggetto di autorizzazione con esclusivo riferimento ad una singola
regione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla
iscrizione dei predetti soggetti, in via provvisoria e previa verifica che
l’attività si sia svolta nel rispetto della normativa all’epoca vigente,
nella sezione regionale dell’albo di cui all’articolo 4, comma 1.".

3. All’articolo 6 del decreto legislativo,
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I soggetti autorizzati ai sensi del
presente articolo non possono in ogni caso svolgere l’attività di
intermediazione nella forma del consorzio. I soggetti autorizzati da un
singola regione, ai sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore
di imprese con sede legale in altre regioni.".


Art. 3.

1. All’articolo
12 del decreto legislativo [7]
, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
24 giugno 1997, n. 196.".


Art. 4.

1. La rubrica dell’articolo 18 del decreto
legislativo è sostituita dalla seguente: "Sanzioni".

2. All’articolo
18 del decreto legislativo [8]
, l comma1 è sostituito dal seguente:

"1. L’esercizio non autorizzato delle
attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è punito con la
pena dell’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di lavoro. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è
dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo.
L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera c), è punito con la pena dell’arresto fino a sei mesi e
dell’ammenda da euro 1500 a euro 7500. Se non vi è scopo di lucro, la pena
è dell’ammenda da euro 500 a euro 2500. Se vi è sfruttamento dei minori,
la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino
al sestuplo. L’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo
4, comma 1, lettere d) ed e), è punito con l’ammenda da euro 750 ad euro
3750. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’ammenda da euro 250 a
euro 1250. Nel caso di condanna, è disposta, in ogni caso, la confisca del
mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l’esercizio delle attività
di cui al presente comma.".

3. All’articolo 18 del decreto legislativo,
il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei confronti dell’utilizzatore che
ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti
diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da
parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena
dell’ammenda di euro 50 p

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