Diritto di soggiorno “automatico” per il minore (cittadino Ue) che non grava sul welfare – Corte di Giustizia europea, Sentenza 19 ottobre 2004)


Lo affermano i giudici europei annotando che anche
il genitore (o la persona) che ne ha la custodia ha titolo per soggiornare:
negarglielo, infatti, equivarrebbe a privare di effetti utili il diritto del
minore

Il diritto di soggiorno di un bambino (nato in uno Stato membro dell’Unione ma
residente in un altro) puo’ estendersi al genitore, anche nel caso in cui quest’ultimo
sia cittadino extracomunitario. L’unica condizione è che il minore, per questa
"scelta" di soggiorno, non incida sull’assistenza sociale del Paese ospitante,
ovvero che sia economicamente autosufficiente e goda di un’assicurazione contro
le malattie. Lo ha statuito ieri (con la sentenza qui leggibile come documento
correlato) la Corte di Giustizia europea in seduta plenaria, pronunciandosi
sulla questione pregiudiziale posta dall’Immigration appellate authority del
Regno Unito e confermando le conclusioni rese nel maggio scorso dall’Avvocato
generale Antonio Tizzano.
La questione, apparentemente complessa, è di certo riproponibile in vari Paesi
Ue (e data l’importanza del principio in discussione è stata affrontata dalla
Corte nella massima composizione) e di particolare interesse per i riflessi che
potrebbe avere su situazioni connesse all’immigrazione.
La signora Chen (cittadina cinese e già madre di un bambino con la stessa
nazionalità) si era recata a Belfast, nell’Irlanda del Nord (Regno Unito) per
dare alla luce la secondogenita. A quest’ultima la normativa vigente consentiva
di diritto, per il fatto di esservi nata, la cittadinanza irlandese. La piccola,
tuttavia, non aveva titolo per ottenere nè quella britannica nè quella cinese.
La signora Chen (trasferitasi a Cardiff nel Regno Unito) era pero’ in grado di
garantire alla figlia servizi medici privati e servizi di puericultura a
pagamento. Nè la signora, nè la bambina dipendono in alcun modo da fondi
pubblici ed entrambe godono di un’assicurazione privata contro le malattie.
Essendo stato loro rifiutato un permesso di soggiorno di lunga durata, la
signora Chen e la figlia hanno proposto ricorso giurisdizionale. L’Autorità
britannica competente ha interpellato la Corte di Giustizia per sapere se il
diritto comunitario conferisca alla piccola ed a sua madre un diritto di
soggiorno nel Regno Unito.
I giudici di Lussemburgo hanno risposto affermativamente. Il diritto di
soggiorno di un cittadino di uno Stato membro in un altro Stato membro è
infatti riconosciuto nel rispetto di alcune condizioni e limiti previsti dal
Trattato. Gli Stati, infatti, possono richiedere che i singoli dispongano di
un’assicurazione malattie e siano autosufficienti economicamente in modo da non
richiedere l’intervento oneroso dell’assistenza sociale interna. Il fatto che la
bambina non sia "autosufficiente" da sola (dal punto di vista economico) è
irrilevante. La Corte, inoltre, afferma che il Regno Unito non puo’ respingere
la domanda di soggiorno della bambina adducendo come motivazione il fatto che
l’acquisita cittadinanza irlandese fosse stata "voluta" per procurare un diritto
di soggiorno ad uno Stato terzo. Le condizioni di acquisizione e perdita della
cittadinanza – ricordano i giudici europei – riemtrano nella competenza di
ciascuno Stato e nessun altro Paese membro puo’ limitare gli effetti di tali
attribuzioni. Quanto infine alla madre della bambina, la Corte rileva che
negarle la possibilità di soggiornare con sua figlia priverebbe di qualsiasi
effetto utile il diritto di soggiorno della bambina. E quest’ultima, per poter
godere del suo legittimo diritto, ha un altro diritto evidente: quello di essere
accompagnata da chi la custodisce, in questo caso sua madre.

 


(m.c.,
www.dirittoegiustizia.it
)

 

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