SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Il Tribunale di Roma con
decreto 29/3/1999 accolse in parte il ricorso di V. D. F. ex
art. 710 c.p.c.,
diretto alla revisione delle condizioni della separazione personale
dalla moglie A. M. V., mercè esonero del suo obbligo di corrisponderle
l’assegno di mantenimento di L. 1.500.000 mensili, concordato all’atto
della separazione consensuale omologata il 13/3/1998, e cio’ in quanto
la stesa era stata assunta come cassiera alle dipendenze di una azienda,
con lo stipendio netto mensile di L. 1.800.000, mentre egli doveva
provvedere al mantenimento della figlia naturale nata dopo la
separazione, disponendo, nel 1999, di un reddito di L. 4.000.000.
Stabili’ il Tribunale che l’assegno fosse
ridotto a L. 800.000 e quel provvedimento è stato confermato dalla Corte
di Appello di Roma che, con decreto 7/3/2002, ha respinto sia il reclamo
del V. che quello incidentale della A.
Proponeva ricorso V. D. con un motivo,
illustrato da memoria; non ha svolto difese la intimata.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Denuncia il ricorrente la violazione e la
falsa applicazione degli artt. 710 c.p.p. e 2697 c.c.; la omessa ed
incongrua motivazione e l’omesso esame di punti decisivi.
Assume che contrariamente a quanto ritenuto
dal decreto impugnato, dalla documentazione prodotta era risultato che
l’A. nel 1998 aveva percepito un reddito netto di oltre L. 25 milioni e
nel 1999 quello di oltre 33 milioni; redditi da lavoro stabile che le
consentivano un tenore di vita superiore a quello di cui aveva goduto
durante la convivenza coniugale; mentre egli aveva ritratto dalla sua
attività lavorativa nel 1998 un reddito mensile di circa 4.600.000 e
nel 1999 quello di L. 3.600.000, l’uno e l’altro inferiori a quanto
affermato dal giudice del merito, che ulteriormente comprovava il
miglioramento delle condizioni economiche della moglie dopo la
separazione, considerato che prima il reddito del marito era servito ad
entrambi i coniugi, non avendo essa svolto attività lavorativa.
Addebita inoltre il ricorrente al tribunale
di aver accolto la tesi dell’A. di no aver nel 2001 lavorato, sulla base
della sola sua affermazione, e cio’ in quanto gli non aveva fornito
elementi idonei a smentirla, sebbene invece avesse con dati
significativi dimostrato il contrario di quanto sostenuto; e censura
infine la decisione impugnata laddove, pur riconoscendo che la moglie
fosse in condizioni di trovare facilmente lavoro, ha
contraddittoriamente ritenuto il suo stato di disoccupazione.
Il ricorso non puo’ essere accolto.
Quanto alla denunzia di violazione di
legge, la doglianza è per un verso gratuita, nessun elemento avendo il
ricorrente fornito alla dedotta inosservanza della norma processuale
dell’art. 710, per altro verso infondata, per cio’ che attiene al
principio dell’onere della prova, giacchè l’assunto che fosse carico
della intimata la prova del suo stato di disoccupazione non ha alcun
pregio, a fronte della circostanza che a chiedere la revisione delle
clausole di separazione è stato il V., cui dunque incombeva l’onere di
dimostrare il mutamento della situazione di fatto esistente alla data
della separazione.
Vero è che la prova della variazione è
stata offerta dal ricorrente, tant’è che i giudici di merito hanno
positivamente apprezzato sia la circostanza della nascita della figlia
naturale avvenuta dopo la separazione, sia quella che l’A. aveva svolto
nel 1998 e nel 1999 attività lavorativa; ma tali elementi hanno
giudicato congrui all’abbattimento del 50% circa dell’assegno di
mantenimento e non anche alla liberazione assoluta del relativo obbligo.
Meno ancora merita di essere accolta la
denunzia del vizio di motivazione, prospettata in termini di omissione o
di incongruità e giustificata dal fatto che la corte territoriale ha
valutato il reddito dei percipienti in misura diversa da quanto le
risultanze processuali avevano indicato, minore essendo stato il suo e
maggiore quello della moglie; e dal fatto che aveva accreditato la tesi
di controparte, di essere rimasta disoccupata dopo il 1999, avendo
inutilmente tentato un’esperienza lavorativa in Germania ed essendo
ancora nel 2001 senza lavoro.
Quanto al primo profilo della censura,
l’assunto che diverse siano le indicazioni emerse dagli elementi di
prova è inammissibile in questa sede, implicando accertamenti e
valutazioni di fatto inibiti nel giudizio di legittimità.
Quanto alla negata circostanza che la
intimata sia rimasta nel tempo disoccupata, la deduzione appare invece
inconferente, dal momento che il provvedimento impugnato, pur prendendo
atto della dichiarazione della interessata di non lavorare e del fatto
che il V. non aveva fornito elementi idonei a smentirla, ha considerato
le di lei potenzialità di operare per la conoscenza corretta di molte
lingue, nel settore turistico, in cui le opportunità sono elevate per
chi vive a Roma; tant’è che ha confermato la riduzione dell’assegno
decisa in primo grado e avversata dall’A., sebbene abbia ritenuto di non
andare oltre quella misura, con una valutazione di merito, compiuta
comparando le esigenze delle parti e la loro capacità economica, che
sfugge al sindacato di legittimità, fondata come è la considerazione
dell’A. in concreto attualmente risulta essere il coniuge economicamente
più debole, a causa della precarietà di quelle occupazioni.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Roma, 7/7/2004.
Depositata in Cancelleria l’8 ottobre 2004.
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