LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
– Valerio ONIDA Presidente
– Carlo MEZZANOTTE Giudice
– Fernanda CONTRI "
– Guido NEPPI MODONA "
– Piero Alberto CAPOTOSTI "
– Annibale MARINI "
– Franco BILE "
– Giovanni Maria FLICK "
– Francesco AMIRANTE "
– Ugo DE SIERVO "
– Romano VACCARELLA "
– Paolo MADDALENA "
– Alfonso QUARANTA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’art. 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ” legge
finanziaria 2003), e dell’art. 4, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato ” legge finanziaria 2004), promossi con ricorsi
della Regione Emilia-Romagna, notificati il 1° marzo 2003 e il 24 febbraio
2004, depositati in cancelleria il 7 marzo 2003 e il 4 marzo 2004 ed
iscritti al n. 25 del registro ricorsi 2003 ed al n. 33 del registro ricorsi
2004.
Visti
gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell’udienza pubblica del 6 luglio 2004 il Giudice relatore Annibale Marini;
uditi
l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e l’avvocato
dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.” La Regione Emilia-Romagna, con
ricorso, ritualmente notificato e depositato, volto ad impugnare numerose
disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ” legge
finanziaria 2003), ha censurato, fra l’altro, l’art. 27 della citata legge
n. 289 del 2002, rubricato "Progetto "PC ai giovani"", deducendone il
contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione nonchè con il
principio di leale collaborazione.
1.1.” La disposizione impugnata istituisce un
fondo speciale, denominato "PC ai giovani", destinato a finanziare un
progetto promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della
Presidenza del Consiglio dei ministri per incentivare l’acquisizione e
l’utilizzo degli strumenti informatici fra i giovani che compiano sedici
anni nel 2003; essa prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze
emani, di concerto con quello per l’innovazione e le tecnologie, un decreto
ministeriale, espressamente definito "di natura non regolamentare" con il
quale siano stabilite le modalità di presentazione delle istanze nonchè
quelle di erogazione degli incentivi, essendo anche prevista la possibilità
di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica
amministrazione.
Ad avviso della ricorrente la descritta
disciplina non rientrerebbe in alcuna delle materie di cui all’art. 117,
commi secondo e terzo, della Costituzione, ricadendo, pertanto, nella
competenza residuale delle Regioni e sarebbe percio’ lesiva della loro
potestà legislativa ed amministrativa, in quanto, in contrasto con i commi
quarto e sesto dell’art. 117 della Costituzione, conferirebbe al Ministro
dell’economia e delle finanze poteri sostanzialmente normativi ed al
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie poteri amministrativi in
materia di competenza regionale. Nè potrebbe, in senso contrario, addursi
la circostanza che i decreti ministeriali in parola siano definiti "di
natura non regolamentare", dovendo farsi riferimento, ai fine della
qualificazione di tali atti, più che alla loro "etichetta", al loro oggetto
sostanziale; sicchè, contenendo precetti generali ed astratti, innovativi
dell’ordinamento, i medesimi avrebbero carattere normativo.
Ne discenderebbe poi, sotto altro aspetto, la
lesione della autonomia finanziaria di essa ricorrente, spettando alle
Regioni la autonoma gestione delle risorse nelle materie di loro competenza
L’illegittimità della disposizione, peraltro,
non sarebbe esclusa neppure nel caso in cui essa fosse riconducibile ad una
materia oggetto di potestà normativa concorrente.
In definitiva, la norma impugnata sarebbe
illegittima nella parte in cui, non limitandosi a prevedere la mera
ripartizione fra le Regioni delle somme costituenti il fondo, attribuisce al
Ministro dell’economia e delle finanze ed al Dipartimento per l’innovazione
e le tecnologie poteri normativi ed amministrativi relativi alla sua
gestione.
In subordine la ricorrente lamenta che
l’esercizio dei poteri statali non sia preceduto dalla intesa "con la
Conferenza Stato-Regioni", in violazione del principio di leale
collaborazione che impone forme di coordinamento fra i soggetti interessati.
2.” Si è costituito nel giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, non
essendo configurabile alcuna lesione delle competenze riservate alle
Regioni, nè sotto il profilo della loro autonomia finanziaria nè sotto
quello della loro organizzazione.
3.” Con altro ricorso, ritualmente notificato e
depositato, la medesima Regione Emilia-Romagna, nell’impugnare numerose
disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ” legge
finanziaria 2004), ha censurato, fra l’altro, l’art. 4, commi 9 e 10, della
citata legge n. 350 del 2003, deducendone il contrasto con gli artt. 117,
118 e 119 della Costituzione, nonchè con il principio di leale
collaborazione.
3.1.” Il comma 9 della disposizione censurata
stabilisce che il fondo di cui all’art. 27, comma 1, della legge n. 289 del
2002 sia destinato a finanziare un progetto, promosso dal Dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie, volto a favorire l’acquisizione e l’utilizzo
degli strumenti informatici da parte dei giovani che compiano sedici anni
nel corso del 2004, nonchè la loro formazione.
Le modalità di attuazione del progetto e di
erogazione dei benefici saranno disciplinate con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con quello per l’innovazione e le
tecnologie.
Il successivo comma 10 prevede che, entro il
limite di 30 milioni di euro, le risorse del fondo di cui sopra saranno
adibite all’istituzione di un ulteriore fondo, denominato "PC alle
famiglie", destinato, nell’ambito di un progetto promosso dal Dipartimento
per l’innovazione e le tecnologie, a finanziare la concessione di un
contributo in favore di quanti, avendo conseguito nell’anno 2002 un reddito
non superiore a 15.000 euro, acquistino nell’anno 2004 un personal
computer idoneo al collegamento ad "internet".
Le modalità di attuazione di tale progetto
saranno stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, che potrà anche prevedere la possibilità di
avvalersi, al fine di cui sopra, della collaborazione di organismi esterni
alla pubblica amministrazione.
3.2.” Anche in questo caso, ad avviso della
ricorrente, la norma impugnata, non rientrando in alcuna delle materie di
cui ai commi secondo e terzo dell’art. 117 della Costituzione, violerebbe la
autonomia finanziaria della Regione, stante la gestione ministeriale di
fondi settoriali in materie di competenza regionale.
Essa, peraltro, violerebbe anche le competenze
normative ed amministrative regionali, in quanto, oltre a regolare
dettagliatamente una materia rientrante nella competenza della ricorrente,
attribuirebbe, nella medesima materia, al Ministro ed al Dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie poteri, rispettivamente, sostanzialmente
normativi ed amministrativi, a nulla valendo la asserita "natura non
regolamentare" dei decreti di attuazione della norma medesima; la
astrattezza e generalità dei precetti che essi possono contenere e la loro
idoneità ad innovare l’ordinamento ne dimostrerebbe la natura di atto
normativo.
Conclusivamente, la Regione ricorrente osserva
che anche laddove si ritenesse che la norma impugnata sia giustificata
dall’esistenza di "eccezionali esigenze unitarie", essa sarebbe comunque
illegittima in quanto non prevede che i poteri statali siano esercitati, nel
rispetto del canone della leale collaborazione, previa intesa con la
"Conferenza Stato-Regioni".
4.” Si è costituito nel giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale
dello Stato, concludendo per la inammissibilità o l’infondatezza della
questio
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