Promosse dalla Corte dei diritti dell’Uomo le norme sul gratuito patrocinio

Il Testo unico sulle spese di
giustizia supera l’esame della Corte europea dei diritti dell’uomo e l’Italia
incassa una vittoria in materia di gratuito patrocinio.
Nella sentenza del 21 settembre 2004 (ricorso n. 61945/00, Santambrogio contro
Italia) la Corte di Strasburgo, chiamata ad occuparsi del rapporto tra articolo
6 della Convenzione per i diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e
disposizioni del Dpr 115 del 30 maggio 2002, ha sancito la compatibilità del
sistema italiano in materia di gratuito patrocinio per le cause civili con le
norme della Convenzione. La pronuncia della Corte ha preso il via a seguito di
un ricorso presentato da un cittadino italiano che aveva richiesto, in una
procedura di divorzio, la nomina di un avvocato a spese dello Stato. Accertata
l’assenza di uno stato di povertà, condizione per beneficiare dell’assistenza
gratuita, verificata la nomina di un avvocato di fiducia durante la procedura di
separazione, la Commissione per il gratuito patrocinio aveva respinto le sue
richieste.
Per la Corte europea il sistema italiano, che dispone l’attribuzione di un
avvocato a spese dello Stato solo qualora il reddito percepito sia inferiore a
una certa soglia (articolo 76), è in linea con i principi di Strasburgo.
L’articolo 6, 1 comma della Convenzione, infatti, non obbliga gli Stati «ad
accordare l’assistenza giudiziaria in ogni ricorso in materia di diritto
civile», situazione che sarebbe incompatibile con le risorse economiche degli
Stati. Se uno Stato non ponesse dei limiti e non selezionasse i casi ammessi al
gratuito patrocinio le spese della giustizia diverrebbero insostenibili
paralizzando il sistema. La Corte, che per la prima volta si è pronunciata sul
Testo unico, ha dato così il via libera al sistema italiano che condiziona
l’accesso al beneficio del gratuito patrocinio al reddito, calcolato non solo
tenendo conto delle entrate derivanti dall’attività lavorativa, ma anche delle
proprietà dell’istante, incluso il valore della casa familiare, attribuita
però, nel caso in esame, in via esclusiva alla moglie. Il sistema previsto nel
Testo unico, basato sui redditi percepiti e su parametri oggettivi, non è
arbitrario perché è la stessa legge che stabilisce il reddito da considerare ai
fini della nomina di un avvocato. Inoltre, la composizione della commissione per
il gratuito patrocinio, che decide nel merito, nella quale sono presenti
giudici, rappresentati della Procura e del Consiglio dell’Ordine degli avvocati,
garantisce sull’assenza di arbitrarietà nella selezione dei casi ammissibili al
beneficio. Un’ulteriore garanzia è poi fornita dalla possibilità di ricorrere
in appello e in cassazione.
La Corte non sembra invece condividere la giustificazione fornita dal Governo
che, per sostenere l’assenza di una violazione, ha sottolineato che in alcune
fasi del procedimento di divorzio non era obbligatoria la presenza di un
avvocato. Per i giudici di Strasburgo, infatti, queste questioni «possono
sollevare questioni di fatto e di diritto complesse, soprattutto per quanto
riguarda i rapporti patrimoniali tra coniugi».

 


M.Castellaneta,
Il Sole 24 Ore

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