Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 7680/99, proposto da:
X , rappresentato e difeso dall’avv. Francesco
Guardavaccaro, con domicilio presso la segreteria di questa sezione, in
Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;
contro
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PISA, in persona
del provveditore in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
e nei confronti di
UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 5 DI PISA, in
persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo
regionale della Toscana, sezione prima, 22 giugno 1999, n. 508;
visto il ricorso in appello, con i relativi
allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del
Provveditorato agli studi di Pisa;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza pubblica del 18 giugno
2004 il consigliere Carmine Volpe, e udita altresi’ l’avv. dello Stato G.
Mangia per il Provveditorato agli studi di Pisa;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Il signor X. era stato assunto dal
Provveditorato agli studi di Pisa, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato stipulato in data 26 settembre 1992, come collaboratore
tecnico delle scuole secondarie statali della provincia di Pisa, in
applicazione della riserva di cui beneficiava
ai sensi della l. 2 aprile 1968, n. 482
quale invalido civile. Il provveditore aveva attinto dalla graduatoria
provinciale permanente ad esaurimento degli incarichi e supplenze del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
Il provveditore agli studi di Pisa, con decreto
10 giugno 1997, n. 522, risolveva unilateralmente il contratto di lavoro, a
causa della mancanza del requisito relativo al grado di invalidità.
Infatti, con verbale di visita medica collegiale 13 novembre 1996, non
veniva confermato, alla data della nomina del ricorrente, lo stato
invalidante che gli aveva permesso di essere assunto in applicazione della
riserva.
Al signor X, in data 7 giugno 1989, era stata
riconosciuta, ad opera dell’Unità sanitaria locale (U.S.L.) n. 5 di Pisa,
un’invalidità civile del 47%; percentuale con la quale era stato inserito
nelle liste. Lo stesso veniva poi sottoposto alla prescritta visita di
controllo che avveniva il 13 novembre 1996, laddove, con espresso
riferimento allo stato invalidante esistente alla data dell’assunzione
(situazione accertata nella precedente visita del 1989), il collegio medico
legale gli riconosceva una riduzione della capacità lavorativa in misura
comunque non superiore al 30%. Le conclusioni di cui alla visita del 13
novembre 1996, comunicate con nota della detta U.S.L. 14 marzo 1997, n. 228,
venivano confermate anche dai periti che avevano effettuato una consulenza
tecnica d’ufficio, su incarico della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Pisa e nell’ambito di un procedimento penale pendente a carico
del signor X.
Questi, con ricorso proposto al Tribunale
amministrativo regionale della Toscana, impugnava il detto decreto e ogni
atto presupposto, conseguente o connesso, compresi la nota dell’U.S.L. n. 5
di Pisa 14 marzo 1997, n. 228 e il verbale di visita medica collegiale del
13 novembre 1996.
La sezione prima del detto Tribunale
amministrativo regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto
il ricorso.
2. La sentenza viene appellata dal signor X,
che la contesta, riproponendo i motivi dedotti in primo grado.
Il Provveditorato agli studi di Pisa si è
costituito in giudizio, resistendo al ricorso in appello.
3. Il ricorso in appello è infondato.
Con il primo motivo di gravame si argomenta in
tema di risolvibilità del contratto di lavoro a tempo indeterminato e si
sostiene che non sussisterebbero i casi per risolverlo, cosi’ come previsti
dagli artt. 1453-1469 del c.c. e dal contratto collettivo nazionale di lavoro
vigente.
La sezione, al riguardo, rileva che il decreto
impugnato costituisce un atto dovuto, essendo venuto meno un requisito
essenziale per l’assunzione in servizio; ossia la sussistenza dello stato di
invalidità nella misura minima richiesta dalla legge per l’applicazione
della riserva. Con la conseguente legittimità della risoluzione del
rapporto, fondata sulle risultanze della visita di controllo da cui era
emerso che il soggetto non aveva i requisiti per l’assunzione privilegiata
(questa sezione 4 marzo 1998, n. 234).
Con il secondo motivo di appello si denuncia la
violazione dell’art. 9 del d.l. 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre
1983, n. 638, in quanto non si sarebbe potuto effettuare un
accertamento medico ex post ora per allora, dato anche il lungo tempo
trascorso dall’assunzione.
La sezione rileva che la commissione medica ha
legittimamente effettuato una diversa valutazione della patologia, compiendo
un accertamento "ora per allora". La diversa valutazione, infatti, è stata
imperniata su elementi di giudizio sussistenti all’epoca di riferimento
della valutazione stessa (in tal senso, questa sezione 26 aprile 2002, n.
2248).
Deve essere, inoltre, affermato che, a
prescindere dalla perentorietà del termine stabilito per la verifica
iniziale della ricorrenza dei presupposti della valida instaurazione del
rapporto di lavoro nel caso di assunzioni obbligatorie, non è dubitabile
che l’amministrazione possa, in qualunque momento, verificare la permanenza
della condizione necessaria del grado di invalidità del dipendente.
Posto, invero, che la situazione di invalido
civile del dipendente condiziona non solo la regolarità dell’assunzione ma
anche la permanenza dell’efficacia del rapporto, che si fonda, invero, sul
regime speciale riconosciuto ai dipendenti oggettivamente svantaggiati e che
esige, quindi, la persistenza della condizione che autorizza l’applicazione
della disciplina di favore, anche a tutela di soggetti effettivamente
invalidi e non avviati al lavoro, risulta evidente che l’amministrazione non
solo non perde il potere, in seguito all’instaurazione del rapporto con
l’invalido, di verificare la permanenza dei requisiti soggettivi che ne
hanno imposto l’assunzione obbligatoria, ma è anzi titolare del dovere di
verificare la legittimità della prosecuzione del vincolo, in tutte le
ipotesi in cui sospetti la mancanza (anche sopravvenuta) delle condizioni di
applicabilità della disciplina in questione (in tal senso, Cons. Stato,
sez. V, 18 settembre 2003, n. 5297).
Con il terzo motivo di gravame si deduce la
contraddittorietà con precedenti atti della stessa amministrazione, e in
particolare tra le visite mediche effettuate dall’U.S.L. il 13 novembre 1996
e il 7 giugno 1989. Si denuncia poi che il secondo giudizio non avrebbe
potuto correggere il primo e che il primo giudice sarebbe entrato nel merito
della valutazione medica svolta nel 1996.
La sezione condivide l’analisi del primo
giudice, secondo cui, senza alcuna valutazione dei contenuti tecnici del
giudizio e in base agli accertamenti medici compiuti dall’U.S.L. nel 1996,
era emerso che il collegio medico del 1989 aveva attribuito alla patologia
accusata dall’appellante una misura di invalidità superiore, propria invece
di una patologia più grave.
Con il quarto e ultimo motivo di appello si
denuncia l’eccesso di potere, a causa della mancanza delle condizioni che
consentirebbero, da parte dell’amministrazione, l’autoannullamento dell’atto
di assunzione del dipendente.
La sezione ritiene l’inconfigurabilità di un
vizio siffatto, il quale presuppone il carattere discrezionale del decreto
controverso; viceversa da escludere in ragione della già rilevata natura
doverosa dello scioglimento del rapporto, in esito alla riscontrata carenza
del requisito soggettivo dell’invalidità civile (in tal senso, anche, Cons.
Stato, sez. V, 18 settembre 2003, n. 5297). 4. Il ricorso in appello,
pertanto, deve essere respinto. Le spese e gli onorari del presente grado di
giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensati. Nulla per le
spese nei confronti dell’U.S.L. n. 5 di Pisa che non si è costituita in
giudizio.
Per questi motivi
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
sezione sesta, respinge il ricorso in appello.
Compensa tr
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