CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA
Svolgimento del
processo
1. Con ricorso notificato nel mese di aprile
1992, diretto al presidente del tribunale di Roma, il signor (…) chiese la
separazione giudiziale dalla moglie, signora (…), adducendo la
sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
In esito all’udienza di comparizione dei
coniugi, durante la quale la (…) aveva dichiarato la propria personale
contrarietà alla separazione, il presidente, autorizzati i coniugi a vivere
separati, dispose, a carico del (…), il pagamento dell’assegno mensile di
Lire 1.000.000, quale contributo per il mantenimento del figlio, e nomino’
il giudice istruttore davanti al quale le parti, all’udienza fissata
(17/6/1992), chiesero congiuntamente di addivenire alla separazione
consensuale, poi omologata dal tribunale con decreto in data 2/7/1992, alle
stesse condizioni stabilite in sede di udienza presidenziale.
2. In data 12/5/1994, la signora (…) chiese
al tribunale la modifica delle condizioni di detta separazione consensuale
omologata, mediante attribuzione dell’onere per il mantenimento del figlio
ormai maggiorenne a carico esclusivo del padre.
3. Con citazione notificata il
21/2/1997, la medesima (…) convenne in giudizio davanti al tribunale di
Roma il marito (…) per l’annullamento, previa dichiarazione d’invalidità
ed inefficacia, ai sensi degli
articoli 1427 e ss., C.C,
della separazione consensuale omologata, assumendo che il suo consenso
all’accordo era viziato, essendo stato determinato da dolo e violenza morale
posti in essere dal coniuge.
Il convenuto, costituendosi in giudizio,
eccepi’ preliminarmente l’inammissibilità della domanda:
– per inapplicabilità della normativa
concernente i vizi del consenso e l’annullabilità dei contratti alla
fattispecie complessa della separazione consensuale omologata;
– per carenza d’interesse dell’attrice, con
particolare riferimento al fatto che l’eventuale annullamento della
separazione consensuale omologata, stante la mai contestata intollerabilità
della convivenza, avrebbe potuto produrre solo il mutamento, peraltro non
richiesto, del titolo della separazione.
Chiese, comunque, il rigetto della domanda, per
insussistenza, in punto di fatto, dei pretesi vizi del consenso e, in ogni
caso, per intervenuta convalida del negozio pretesamente annullabile, a
seguito di comportamento concludente della (…), consistente nell’avere
esperito azione di modifica delle condizioni della separazione consensuale.
4. Con sentenza pubblicata il 28/1/2000, il
tribunale di Roma rigetto’ la domanda, avendo giudicato che (…), nel
chiedere la modifica delle condizioni della separazione consensuale, aveva
convalidato tale negozio, teoricamente annullabile per vizi del consenso.
5. La corte d’appello di Roma, con sentenza
depositata il 13/7/2001, rigetto’ poi l’appello proposto da (…) avverso la
suddetta pronunzia, condannandola altresi’ al pagamento delle spese del
grado, avendo pero’ ritenuto – d’accordo col (…), appellante incidentale,
e in difformità dall’opinione del tribunale – non soggetta ad annullamento
per vizi del consenso la separazione consensuale omologata, fattispecie
complessa in cui l’accordo fra i coniugi, di natura privatistica, acquista
efficacia grazie al provvedimento giudiziale di omologa, conseguente ad un
procedimento caratterizzato dall’attiva partecipazione del presidente del
tribunale al perfezionamento dell’atto, nei confronti del quale, percio’,
non sarebbe proponibile l’azione di annullamento per pretesi vizi che
affettino la volontà delle parti.
6. Per la cassazione di tale sentenza (…)
propone ricorso, notificato il 7/11 e depositato il 20/11/2001, affidato a
tre motivi, illustrati anche con memoria.
(…) resiste mediante controricorso,
notificato il 17/12/2001, depositato il 5/1/2002 e pure illustrato con
memoria.
Motivi della
decisione
7. Con tre mezzi (…) censura la sentenza
impugnata, ai sensi dell’articolo 360; 1° co., nn. 3 e 5, C.P.C.,
rispettivamente per:
7.1. violazione e falsa applicazione degli
articoli 158, 1425 e ss., C.C.; 711, 737 e ss., C.P.C., illogicità ed
intrinseca contraddittorietà della motivazione che sorregge la conclusione,
cui è pervenuta la corte d’appello, secondo la quale "la disciplina,
dettata dagli artt. 1425 e ss., 1441 e ss. cod. civ… (è), in subiecta
materia, inapplicabile" (ricorso, punto (bc), pag. 11);
7.2. violazione e falsa applicazione degli
articoli 1425 e SS., C.C., ed omessa trattazione di un punto decisivo della
controversia, per non avere tenuto in considerazione due circostanze esposte
nell’atto introduttivo del giudizio, e cioè che essa (…) era ancora
irretita dai raggiri e soggetta a costrizione psicologica da parte del
marito, allorchè comparve davanti al giudice della separazione consensuale;
e che questi si limito’ ad esperire un sommario tentativo di conciliazione,
senza trattare alcuna questione utile a rivelare un eventuale vizio della
volontà; sicchè, anche alla luce di tali argomenti di fatto, la
conclusione del giudice a quo – essere la persistenza, sia pure inavvertita,
di vizi della volontà incompatibile con l’intervento del giudice, munito di
poteri d’indagine – risulterebbe illegittima, ed inidonea ad escludere l’annullabilità
della separazione consensuale per tali vizi;
7.3. violazione e falsa applicazione degli
articoli 115, 116, 228 e ss., 244 e ss., C.P.C., per mancata ammissione,
senza motivazione, dei capitoli di prova per interrogatorio formale del
convenuto e prove testimoniali, tendenti a dimostrare la sussistenza del
dolo e della violenza psicologica nel comportamento tenuto dal marito nei
confronti di essa ricorrente, dopo la notifica del ricorso per separazione
giudiziale.
7.4. In sintesi, la ricorrente lamenta, coi
primi due motivi di ricorso (da esaminare congiuntamente per la loro stretta
connessione), l’illegittimità – per asserita inapplicabilità della
disciplina contrattualistica sui vizi del consenso – e l’intrinseca
contraddizione logica della decisione che, pur ammettendo in linea teorica
la possibilità di un vizio della volontà inficiante la formazione
dell’accordo, perviene ad escluderne l’annullabilità grazie al solo
intervento formale dell’organo giudiziario.
7.4.1. Corollario, ulteriormente
contraddittorio ed illogico di questa impostazione, sarebbe il fatto che il
diniego dell’omologa, dovuto alla riscontrata presenza di vizi del consenso,
sarebbe impugnabile mediante l’apposito rito camerale (articoli 737 e ss.,
C.P.C.); laddove l’omologa concessa nonostante la sussistenza, in ipotesi,
degli stessi vizi – esclusa l’esperibilità dell’azione ordinaria di
annullamento disciplinata dagli articoli 1441 e ss., C.C. – risulterebbe
inattaccabile, malgrado l’indubbia rilevanza di essi sul piano sostanziale.
La libera manifestazione di volontà negoziale, pur garantita sul piano
sostanziale, resterebbe priva, in tal caso, di tutela processuale, sicchè
il provvedimento di omologa, pur mancante di carattere decisorio ed
insuscettibile di giudicato, coprirebbe tuttavia i difetti del consenso.
8. La corte territoriale, andando in contrario
avviso rispetto alla pronunzia del tribunale, pone a fondamento
dell’impugnata decisione i seguenti principi, ritenuti conformi
all’orientamento dominante, "pur nel contrasto dottrinale e
giurisprudenziale sulla natura giuridica della separazione consensuale":
8.1. il procedimento per la separazione
consensuale omologata (s.c.o.), "nel quale concorrono elementi di diritto
privato e pubblico", costituisce una fattispecie complessa, per cui il
regolamento basato sull’accordo (di natura privatistica) tra i coniugi
acquista efficacia giuridica solo attraverso il provvedimento di
omologazione (di natura pubblicistica);
8.2. tale provvedimento attesta l’avvenuto
svolgimento di "una funzione essenziale di controllo, che non è limitata
solo al merito dell’accordo, nei limiti del secondo comma dell’art. 158 C.C.,
ma (SI ESTENDE) anche alla legittimità, in essa dovendosi includere non
solo la verifica della ritualità del procedimento e del rispetto delle
norme dell’ordinamento, ma anche l’accertamento della libertà e regolarità
del consenso"; infatti, la funzione assegnata al presidente del tribunale
nella procedura di s.c.o. non è di natura meramente notarile, ma si
concreta in una partecipazione attiva al perfezionamento dell’atto, svolta
mediante l’indagine diretta sull’effettiva volontà delle parti di porre
termine alla convivenza coniugale, sulle ragioni di tale decisione,
sull’eventuale possibilità di riconciliarsi e, infine, mediante
verbalizzazione degli elementi essenziali in cui si traduce il consenso dei
coniugi;
8.3. la natura ed il contenuto di tale funzione
porta ad escludere "la possibilità che… possa sfuggire il vizio nella
formazione della volontà atto a giustificare una pronuncia di
annullamento", sicchè risulta inesperibile la relativa azione. La ritenuta
inammissibilità dell’azione di annullamento della s.c.o. per vizi della
volontà dipenderebbe dunque in buona sostanza, secondo la corte di merito,
dal carattere e dall’incisività dell’intervento del presidente del
tribunale, esercente una funzione non meramente notarile.
9. Tale conclusione non puo’ essere condivisa,
per le ragioni che saranno di seguito esposte; in virtù delle quali sono da
accogliere, per quanto di ragione, i primi due motivi di
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