Cooperative: il socio escluso non può più compensare il credito della quota – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentnenza n. 20196 del 12/10/2004
La Suprema corte cambia idea: non si possono “bilanciare” i debiti verso la società con le somme che devono essere restituite. Manca il requisito della certezza. L’ex cooperatore è titolare solo di un’aspettativa
Se il socio di una cooperativa viene escluso dalla stessa a causa del suo fallimento in altra società, non sarà possibile procedere alla compensazione del suo credito relativo alla liquidazione della quota con i contrapposti crediti che la società cooperativa vanta nei suoi confronti. Il motivo è da ritrovare nella mancanza di quella “certezza” dei crediti sociali, requisito indispensabile per effettuare la compensazione.
A tale conclusione è giunta la I sezione civile della Cassazione nella 20169/04, depositata lo scorso 12 ottobre e qui leggibile integralmente tra i documenti allegati. In particolare, i Supremi giudici nell’accogliere, con il verdetto in esame, il ricorso di una curatela fallimentare hanno cambiato il proprio orientamento in tema di compensazione dei crediti in sede fallimentare. Piazza Cavour ha, infatti, ritenuto che il credito per la liquidazione della quota non ha, sin da epoca anteriore al verificarsi del fallimento del socio di società cooperativa, quel requisito di “certezza” che è necessario perchè si possa effettuare la compensazione con i contrapposti debiti del socio fallito. Con il contratto di società – si legge nella sentenza – non nasce in capo al socio un diritto di credito avente ad oggetto la restituzione del conferimento o la percezione dell’equivalente in denaro di una quota proporzionale del patrimonio sociale. Questo perchè, fin quando dura la società il socio non ha diritto “nè a una quota di liquidazione del patrimonio sociale”, in quanto un tale diritto presupporrebbe il verificarsi di una causa di scioglimento da cui derivi la liquidazione della società nel suo complesso; nè alla liquidazione della sua quota. In altre parole, prima del verificarsi di questi eventi il socio è titolare solo di una mera aspettativa verso la società.



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