Reati associativi: la competenza territoriale è legata alla nascita del clan – CASSAZIONE PENALE, Sezione Feriale, Sentenza 36224 del 13/09/2004


La Suprema corte cambia idea: non si possono
"bilanciare" i debiti verso la società con le somme che devono essere
restituite. Manca il requisito della certezza. L’ex cooperatore è titolare solo
di un’aspettativa

Se il socio di una cooperativa viene escluso dalla stessa a causa del suo
fallimento in altra società, non sarà possibile procedere alla compensazione
del suo credito relativo alla liquidazione della quota con i contrapposti
crediti che la società cooperativa vanta nei suoi confronti. Il motivo è da
ritrovare nella mancanza di quella "certezza" dei crediti sociali, requisito
indispensabile per effettuare la compensazione.
A tale conclusione è giunta la I sezione civile della Cassazione nella
20169/04, depositata lo scorso 12 ottobre e qui leggibile integralmente tra i
documenti allegati. In particolare, i Supremi giudici nell’accogliere, con il
verdetto in esame, il ricorso di una curatela fallimentare hanno cambiato il
proprio orientamento in tema di compensazione dei crediti in sede fallimentare.
Piazza Cavour ha, infatti, ritenuto che il credito per la liquidazione della
quota non ha, sin da epoca anteriore al verificarsi del fallimento del socio di
società cooperativa, quel requisito di "certezza" che è necessario perchè si
possa effettuare la compensazione con i contrapposti debiti del socio fallito.
Con il contratto di società – si legge nella sentenza – non nasce in capo al
socio un diritto di credito avente ad oggetto la restituzione del conferimento o
la percezione dell’equivalente in denaro di una quota proporzionale del
patrimonio sociale. Questo perchè, fin quando dura la società il socio non ha
diritto "nè a una quota di liquidazione del patrimonio sociale", in quanto un
tale diritto presupporrebbe il verificarsi di una causa di scioglimento da cui
derivi la liquidazione della società nel suo complesso; nè alla liquidazione
della sua quota. In altre parole, prima del verificarsi di questi eventi il
socio è titolare solo di una mera aspettativa verso la società.

 

Fonte:
www.dirittoegiustizia.it

 

https://www.litis.it

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