Riforma Biagi, il nuovo contratto di apprendistato. (Circolare Lavoro 40/2004 Gu 22.10.2004)


Chiarimenti e ulteriori definizioni dei
contenuti del nuovo contratto di apprendistato, previsto dal decreto
legislativo n. 276 del 2003, sono stati emessi dal Ministero del Lavoro con
la circolare del 14.10.2004 – pubblicata sulla GU del 22 ottobre 2004, n.249
– che stabilisce che il nuovo contratto di apprendistato dà luogo a una
tipica ipotesi di lavoro caratterizzato per il contenuto formativo della
obbligazione negoziale. Questa, infatti, si estrinseca nell’obbligo del
datore di lavoro di corrispondere all’apprendista non solo una
controprestazione retributiva ma anche gli insegnamenti necessari per il
conseguimento di una qualifica professionale o di una qualificazione
tecnico-professionale. Sebbene non pienamente operativo, in quanto
l’apprendistato professionalizzante necessita ancora di una disciplina
regionale dei profili formativi, da definirsi d’intesa con le parti sociali,
l’apprendistato diventa l’unico contratto di lavoro a contenuto formativo
presente nel nostro ordinamento, fatto salvo l’utilizzo del contratto di
formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Il nuovo apprendistato,
cosi’ come configurato nel decreto legislativo di riforma del mercato del
lavoro, vuole essere uno strumento idoneo a costruire un reale percorso di
alternanza tra formazione e lavoro, quale primo tassello di una strategia di
formazione e apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita. Per tale
scopo sono state disciplinate tre diverse ipotesi di apprendistato:
l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione; l’apprendistato professionalizzante e l’apprendistato per la
acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Per quanto
riguarda l’aspetto formale, il contratto di apprendistato deve avere forma
scritta e indicare la prestazione alla quale è adibito l’apprendista, il
suo piano formativo e la qualifica che conseguirà al termine del rapporto
di lavoro. Il piano formativo individuale, documento distinto dal contratto
di lavoro, dovrà essere allegato al contratto a pena di nullità dello
stesso. Infine, a tutela del rispetto dell’obbligo formativo, nei confronti
del datore di lavoro è prevista una rigida disciplina sanzionatoria in
virtù della quale, in caso di inadempimento imputabile esclusivamente al
datore di lavoro e tale da impedire il raggiungimento della qualifica da
parte dell’apprendista, il datore è tenuto a versare all’I.N.P.S. a titolo
di sanzione la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con
riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe
stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato,
maggiorata del 100 per cento.


 


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CIRCOLARE 14 ottobre 2004, n.40
Nuovo contratto di apprendistato.


 


Oggetto: il nuovo contratto di apprendistato


1. Premessa.


Il nuovo contratto di apprendistato,
disciplinato agli articoli 47 e ss. del decreto legislativo
n. 276 del 2003 [1],
dà luogo a una tipica ipotesi di lavoro caratterizzato per il contenuto
formativo della obbligazione negoziale. A fronte della prestazione
lavorativa, il datore di lavoro si obbliga infatti a corrispondere
all’apprendista non solo una controprestazione retributiva ma anche,
direttamente o a mezzo di soggetti in possesso delle idonee conoscenze ed
all’uopo individuati, gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una
qualifica professionale, di una qualificazione tecnico-professionale di
titoli di studio di livello secondario, universitari, o specializzazioni
dell’alta formazione (tra cui la specializzazione tecnica superiore di cui
all’art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144), attraverso percorsi di
formazione interna o esterna alla azienda.


Va peraltro subito precisato che con il decreto
legislativo n. 276 del 2003 l’apprendistato diventa l’unico contratto di
lavoro a contenuto formativo presente nel nostro ordinamento, fatto salvo
l’utilizzo del contratto di formazione e lavoro nelle pubbliche
amministrazioni. Nel settore privato, per contro, il contratto di formazione
e lavoro continuerà infatti a trovare applicazione in via transitoria e
meramente residuale nei limiti di cui al decreto legislativo 6 ottobre 2004,
n. 251, recante "Disposizioni correttive del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro".


Diversa è invece la funzione del nuovo
contratto di inserimento disciplinato agli articoli 54 e ss. del decreto
legislativo n. 276 del 2003, in cui la formazione del lavoratore è solo
eventuale e non integra un elemento caratterizzante del relativo tipo
contrattuale.


Il nuovo apprendistato, cosi’ come configurato
nel decreto legislativo di riforma del mercato del lavoro, vuole essere uno
strumento idoneo a costruire un reale percorso di alternanza tra formazione
e lavoro, quale primo tassello di una strategia di formazione e
apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita. A tal fine sono state
disciplinate tre diverse ipotesi di apprendistato:


1) l’apprendistato per l’espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione;


2) l’apprendistato professionalizzante;


3) l’apprendistato per la acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione.


Il raggiungimento effettivo delle finalità
sottese alla nuova disciplina dell’apprendistato presuppone il raccordo tra
i sistemi della istruzione e quelli della formazione professionale. Tale
raccordo è particolarmente evidente con riferimento all’apprendistato per
espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, che infatti
presuppone per la sua piena operatività la definitiva implementazione delle
deleghe di cui alla legge n. 53 del 2003.


Anche l’apprendistato professionalizzante non
è oggi pienamente operativo, in quanto presuppone una disciplina regionale
dei profili formativi, da definirsi d’intesa con le parti sociali, a cui è
subordinata l’applicabilità dei profili normativi definiti a livello
nazionale, come legislazione di cornice, nell’ambito del decreto legislativo
n. 276 del 2003. Pienamente operativa è pertanto da considerarsi unicamente
la disciplina dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione, rispetto al quale è possibile avviare le prime
sperimentazioni nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 50 del decreto
legislativo


n. 276 del 2003. Le Regioni, nell’ambito delle
competenze a loro attribuite, potranno peraltro rendere agevolmente
operativo anche l’apprendistato professionalizzante dando luogo a quelle
regolamentazioni, non necessariamente nella forma della legge regionale, che
consentono di definire i profili formativi dell’istituto.


2. Limiti quantitativi alle assunzioni di
apprendisti.


In conformità alla disciplina previgente, e in
coerenza con le finalità dell’istituto, è stabilito un limite quantitativo
alle assunzioni di apprendisti. Non è infatti possibile assumere con
contratto di apprendistato un numero di apprendisti che sia superiore al 100
per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso
uno stesso datore di lavoro. Tuttavia, il datore di lavoro che non abbia
alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che
comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo’ assumere apprendisti fino
ad un numero massimo di tre.


Tale limite quantitativo non si applica alle
imprese artigiane, per le quali resta applicabile la disciplina di cui
all’art. 4 della legge n. 443 del 1985.


In caso di assunzione con contratto di
apprendistato è da ritenersi immediatamente abrogato l’obbligo di richiesta
di autorizzazione alla direzione provinciale del lavoro ai sensi dell’art.
85, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003. E’ fatto salvo
tuttavia il diritto della normativa regionale di reintrodurre, in attuazione
dell’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 30 del 2003, una diversa
procedura autorizzativa, anche attraverso il rimando agli enti bilaterali.
In mancanza di una disciplina regionale che regoli tale procedura non
potranno essere considerate legittime le previsioni di contratti collettivi
che subordinino la stipula del contratto alla autorizzazione dell’ente
bilaterale. Non potranno altresi’ essere considerate legittime, neppure ai
sensi dell’art. 10 della legge n. 30 del 2003, le norme dei contratti
collettivi che subordinino la stipula del contratto di apprendistato alla
iscrizione all’ente bilaterale o ad altre condizioni non espressamente
previste dal legislatore.


3. Apprendistato per l’espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione.


3.1 Le finalità.


L’apprendistato per l’espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione è finalizzato al conseguimento di
una qualifica di istruzione e formazione professionale ai sensi della legge
n. 53 del 2003, ossia alla acquisizione, attraverso il rapporto di lavoro,
di un titolo di studio, consentendo l’assolvimento dell’obbligo formativo
attraverso lo strumento dell’alternanza scuola – lavoro. L’apprendistato per
l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è infatti
previsto quale percorso alternativo alla formazione scolastica ma cio’
nondimeno integrativo dell’obbligo formativo che si traduce oggi nel
"diritto dovere" di istruzione per almeno 12 anni e comunque fino ai 18 anni
d’età. Sussiste pertanto un diretto collegamento tra l’obbligo formativo
del minore a 18 anni d’età e l’attività lavorativa oggetto del contratto.


Con il contratto di apprendistato per
l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione si vuole dunque
garantire ai giovani, che acquisiscono la capacità lavorativa a 15 anni,
secondo l’art. 2 del codice civile, di poter terminare il corso di studi
obbligatorio anche attraverso l’alternanza scuola-lavoro. L’apprendistato
per il diritto-dovere di formazione si configura pertanto come l’unico
contratto di lavoro stipulabile a tempo pieno da chi abbia meno di 18 anni e
non sia in possesso di qualifica professionale conseguite ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53.


3.2 L’ambito di applicazione soggettivo.


Il contratto di apprendistato per
l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione puo’ essere
stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori lavorativi, ivi
comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali,
e con soggetti tra i quindici e i diciotto anni non compiuti, che non
abbiano ancora completato il percorso formativo. Il contratto di
apprendistato di primo tipo, essendo finalizzato al conseguimento di una
qualifica ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, o un titolo di studio.


3.3 La disciplina del rapporto e dei profili
formativi.


La disciplina del rapporto di apprendistato per
l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione stabilita dal
decreto legislativo n. 276 del 2003 è strettamente connessa alla riforma
del sistema di istruzione prevista dalla legge n. 53 del 2003. Si rinvia
pertanto alla implementazione della delega di cui alla legge n. 53 del 2003
per formulare gli opportuni chiarimenti rispetto a

https://www.litis.it

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