La privacy secondo il Consiglio d’Europa . Integrazione tra norme e codici deontologici, informative più chiare, maggiori risorse per le autorità di controllo: le strade da percorrere
Il Consiglio
d’Europa ha fatto il punto sui diritti e i doveri dei cittadini rispetto alla
protezione dei dati personali, in una conferenza tenutasi il 14 e 15 ottobre
scorsi a Praga, affrontando quattro aree tematiche: come sensibilizzare gli
interessati rispetto a diritti e doveri in un’ottica di crescente
globalizzazione ed informatizzazione; come fornire informazioni adeguate; come
garantire l’effettività del consenso prestato dall’interessato; come far valere
i diritti che spettano a ciascun cittadino in rapporto al trattamento dei propri
dati personali (http://www.coe.int/…).
La
Conferenza ha visto la partecipazione di molti esperti e studiosi europei, oltre
che di rappresentanti delle autorità di protezione dati dei Paesi membri del
Consiglio d’Europa.
Su ciascuno
dei quattro temi all’ordine del giorno è stata tenuta una lezione, cui hanno
fatto seguito una tavola rotonda ed altri interventi su materie connesse. Il
punto di partenza è stata la Convenzione 108 del Consiglio d’Europa sulla
protezione dei dati personali, approvata nel 1981.
Ne è emerso
un bilancio che presenta, come è logico attendersi, luci ed ombre. Tutti gli
intervenuti si sono detti comunque sostanzialmente ottimisti sulle prospettive
di un’effettiva tutela dei diritti degli interessati, attraverso l’uso
intelligente delle tecnologie dell’informazione ed una maggiore
sensibilizzazione di tutte le parti in causa. Sono state indicate anche alcune
linee-guida per realizzare tali obiettivi.
E’ necessario, innanzitutto, ricercare sinergie fra soluzioni normative e
soluzioni autoregolamentative. Nessuna delle due strade sembra condurre a
risultati soddisfacenti se imboccata da sola; pertanto, è preferibile un
approccio di co-regolamentazione in cui i contributi degli operatori
(associazioni di categoria, ISP) siano recepiti dal legislatore attraverso
idonei strumenti (codici di condotta, potenziamento della diffusione di Privacy
Enhancing Technologies – Tecnologie di potenziamento della privacy).
Contemporaneamente si deve puntare sulla sensibilizzazione di tutti gli utenti e
consumatori per realizzare l’obiettivo (spesso solo teorico) del cosiddetto
"user empowerment"; qui è fondamentale il ruolo del settore pubblico e degli
Stati in particolare.
L’informativa è uno dei cardini del trattamento di dati personali: è
necessario perseguire l’obiettivo di un’informativa quanto più possibile
standardizzata (vi sono varie esperienze in corso, a livello nazionale e
regionale – vedi l’attività del Gruppo di lavoro dei garanti europei), chiara,
ed anche accattivante per l’utente, soprattutto in rapporto alla raccolta di
dati personali su Internet. Per contro, i titolari di trattamento devono poter
contare su indicazioni chiare da parte del legislatore e delle autorità di
controllo; tuttavia, la tutela della privacy non puo’ diventare un alibi per
ostacolare l’accesso ai documenti pubblici.
Si deve
garantire, poi, l’effettività del consenso, puntando ad un consenso specifico
ed informato. Qualsiasi limitazione o deroga rispetto alla necessità di
ottenere il consenso dell’interessato deve essere controbilanciata da requisiti
più severi concernenti, ad esempio, l’informativa ovvero la trasparenza delle
operazioni di trattamento dei dati. Cio’ vale in modo particolare nel contesto
dei rapporti di lavoro.
Infine, gli
interessati devono avere l’opportunità di scegliere fra strumenti di diritto
civile, amministrativo e penale per far valere i propri diritti, secondo le
specifiche circostanze. La protezione dei dati investe trasversalmente tutti i
settori tradizionali del diritto, pertanto deve essere possibile utilizzare sia
strumenti tradizionali (azioni in giudizio, risarcimento per danni morali,
sanzioni penali in caso di trattamenti illeciti di dati personali) sia strumenti
non tradizionali quali i poteri delle autorità di controllo indipendenti
(certificazione di buone prassi e/o prodotti, controlli preliminari, sanzioni
nei confronti di contravventori, sensibilizzazione dell’opinione pubblica).



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