IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione del testo
del Codice civile;
VISTO il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per
l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie;
VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, e successive
modificazioni, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia;
VISTA la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per la
riforma del diritto societario e, in particolare, l’articolo 1, commi 2 e 5;
VISTO il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante definizione dei
procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione
finanziaria, nonchè in materia bancaria e creditizia, in attuazione
dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
VISTO il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica
delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge
3 ottobre 2001, n. 366;
VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, recante modifiche ed
integrazioni ai citati decreti numeri 5 e 6 del 2003 nonchè ai decreti
legislativi numero 385 del 1993 e numero 58 del 1998;
RITENUTO di dover procedere ad apportare alcune integrazioni e correzioni ai
citati decreti;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del XXXXXX;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, a norma dell’articolo 1, comma 4, della citata
legge n. 366 del 2001;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del
SULLA proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive;
EMANA
il seguente decreto
legislativo:
CAPO I
MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI
AL DECRETO
LEGISLATIVO N. 5 DEL 2003
Articolo 1
(Modifiche
all’articolo 5 del decreto n. 5 del 2003)
All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo numero 5 del 2003, dopo
la parola: "ovvero" sono inserite le parole: "dalla scadenza".
Articolo 2
(Modifiche
all’articolo 7 del decreto n. 5 del 2003)
All’articolo 7 del decreto legislativo numero 5 del 2003 sono apportate le
seguenti modificazioni:
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ove necessario
ai fini dell’attuazione del contraddittorio, il giudice relatore assegna
un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per
repliche.";
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
4. "Se nel processo sono costituite più di due parti, il termine assegnato
per le ulteriori repliche non puo’ essere inferiore a venti nè superiore a
quaranta giorni; ove siano indicati termini diversi, vale il maggiore fra
quelli assegnati. Tale termine decorre dall’ultima delle notificazioni
effettuate.".
Articolo 3
(Modifiche
all’articolo 8 del decreto n. 5 del 2003)
All’articolo 8 del decreto legislativo numero 5 del 2003 sono apportate le
seguenti modificazioni:
al comma 1, lettera b), le parole: "da parte del convenuto" sono
soppresse;
al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "ovvero dalla scadenza del relativo termine";
al comma 2, lettera b), le parole: " se ha chiamato" sono
sostituite con le parole: "se sono stati chiamati";
al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "ovvero dalla scadenza del relativo termine";
al comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "ovvero dalla scadenza del relativo termine";
dopo il comma 5, è inserito il seguente:
6. "Se nel processo sono costituite più di due parti, l’istanza di
fissazione dell’udienza notificata da una di esse perde efficacia qualora,
nel termine assegnato, un’altra parte notifichi una memoria o uno scritto
difensivo.".
Articolo 4
(Modifiche
all’articolo 10 del decreto n. 5 del 2003)
All’articolo 10 del decreto legislativo numero 5 del 2003, dopo il comma
2, è aggiunto il seguente:
3. "La notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza rende pacifici
i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente
contestati.".
Articolo 5
(Modifiche
all’articolo 17 del decreto n. 5 del 2003)
All’articolo 17 del decreto legislativo numero 5 del 2003, dopo il comma
2, è aggiunto il seguente:
3. "Nel processo con pluralità di parti, le comparse e le memorie devono
essere notificate a tutte le parti costituite e l’atto notificato deve
essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dall’ultima
notificazione.".
Articolo 6
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