L’ulteriore riforma del diritto societario (Schema dlgs Cdm 28.10.2004)


Altre correzioni al diritto
societario a quasi un anno dalla riforma. Il Consiglio dei Ministri del 28
ottobre 2004 ha approvato un decreto legislativo che apporta ulteriori
correttivi ed integrazioni ai decreti legislativi 5 e 6 del 2003.
Sono modificazioni in parte meramente formali ed in parte di carattere
integrativo, che pongono rimedio a scoordinamenti dell’impianto legislativo
non risolvibili in via interpretativa. Viene coordinata anche la riforma con
la disciplina speciale delle banche di credito cooperativo e delle banche
popolari.
Riguardo ai principali correttivi al decreto legislativo 5 del 2003, sui
procedimenti in materia di diritto societario e intermediazione finanziaria,
viene corretta una possibile evenienza connessa all’esistenza del termine
massimo di ottanta giorni per lo scambio delle memorie tra le parti: in
pratica qualora una di esse, beneficiando del gioco dei termini, introduce
una fatto o una contestazione a ridosso della scadenza del citato termine
massimo, precludendo cosi’ alle altre parti di controbattere sul punto,
viene riconosciuto al giudice il potere di concedere un ulteriore termine
per le repliche.
Viene inoltre estesa la regola della presunzione legale di utilizzabilità
dei fatti non contestati a tutte le ipotesi in cui la notificazione
dell’istanza di fissazione dell’udienza interrompe lo scambio di memorie tra
le parti.
Riguardo ai correttivi al decreto legislativo 6 del 2003, sulla nuova
disciplina sostanziale del diritto delle società, viene precisato che il
termine di due giorni per il deposito dei titoli di legittimazione alla
partecipazione all’assemblea nelle società quotate in mercati regolamentati
è di due giorni lavorativi. Viene inoltre colmato una lacuna nella
previsione della disciplina del conflitto di interesse, connessa alla
mancata regolamentazione dell’ipotesi in cui la società è gestita da un
amministratore unico: in questo caso viene stabilito che l’amministratore
comunichi la situazione di incompatibilità alla prima assemblea utile, per
garantirne la conoscenza ai soci. Viene anche specificato che il consiglio
di sorveglianza è chiamato a deliberare in ordine non solo alle materie
inserite nei piani strategici elaborati dal consiglio di gestione, ma anche
tutte quelle operazioni che risultano di rilevante interesse per la società.
Vengono apportate correttivi nelle ipotesi di insolvenza del patrimonio
separato, nella disciplina dell’avanzo da fusione, dell’incarico di
controllo contabile di cui all’art. 2409-bis del codice civile e di bilancio
straordinario.
Il provvedimento deve ora ricevere il parere delle Commissioni parlamentari.
 


 


“DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE DEI
DECRETI LEGISLATIVI NUMERI 5 E 6 DEL 2003 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,
RECANTI LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO, NONCHE’ DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 37 DEL 2004 RECANTE MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA
BANCARIA E CREDITIZIA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1° SETTEMBRE
1993 E AL TESTO UNICO DELL’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA DI CUI AL DECRETO
LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998.”


 

IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA


VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;


VISTO il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione del testo
del Codice civile;


VISTO il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per
l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie;


VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, e successive
modificazioni, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia;


VISTA la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per la
riforma del diritto societario e, in particolare, l’articolo 1, commi 2 e 5;


VISTO il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante definizione dei
procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione
finanziaria, nonchè in materia bancaria e creditizia, in attuazione
dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366;


VISTO il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica
delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge
3 ottobre 2001, n. 366;


VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, recante modifiche ed
integrazioni ai citati decreti numeri 5 e 6 del 2003 nonchè ai decreti
legislativi numero 385 del 1993 e numero 58 del 1998;


RITENUTO di dover procedere ad apportare alcune integrazioni e correzioni ai
citati decreti;


VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del XXXXXX;


ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, a norma dell’articolo 1, comma 4, della citata
legge n. 366 del 2001;


VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del


SULLA proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive;

EMANA

il seguente decreto
legislativo:

CAPO I

MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI

AL DECRETO
LEGISLATIVO N. 5 DEL 2003

Articolo 1


(Modifiche
all’articolo 5 del decreto n. 5 del 2003)


  1. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo numero 5 del 2003, dopo
    la parola: "ovvero" sono inserite le parole: "dalla scadenza".

Articolo 2


(Modifiche
all’articolo 7 del decreto n. 5 del 2003)


  1. All’articolo 7 del decreto legislativo numero 5 del 2003 sono apportate le
    seguenti modificazioni:

    1. al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ove necessario
      ai fini dell’attuazione del contraddittorio, il giudice relatore assegna
      un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per
      repliche.";

    2. dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:


4. "Se nel processo sono costituite più di due parti, il termine assegnato
per le ulteriori repliche non puo’ essere inferiore a venti nè superiore a
quaranta giorni; ove siano indicati termini diversi, vale il maggiore fra
quelli assegnati. Tale termine decorre dall’ultima delle notificazioni
effettuate.".

Articolo 3


(Modifiche
all’articolo 8 del decreto n. 5 del 2003)


  1. All’articolo 8 del decreto legislativo numero 5 del 2003 sono apportate le
    seguenti modificazioni:


    1. al comma 1, lettera b), le parole: "da parte del convenuto" sono
      soppresse;

    2. al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti
      parole: "ovvero dalla scadenza del relativo termine";

    3. al comma 2, lettera b), le parole: " se ha chiamato" sono
      sostituite con le parole: "se sono stati chiamati";

    4. al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti
      parole: "ovvero dalla scadenza del relativo termine";

    5. al comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti
      parole: "ovvero dalla scadenza del relativo termine";

    6. dopo il comma 5, è inserito il seguente:


6. "Se nel processo sono costituite più di due parti, l’istanza di
fissazione dell’udienza notificata da una di esse perde efficacia qualora,
nel termine assegnato, un’altra parte notifichi una memoria o uno scritto
difensivo.".

Articolo 4


(Modifiche
all’articolo 10 del decreto n. 5 del 2003)


  1. All’articolo 10 del decreto legislativo numero 5 del 2003, dopo il comma
    2, è aggiunto il seguente:


3. "La notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza rende pacifici
i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente
contestati.".

Articolo 5


(Modifiche
all’articolo 17 del decreto n. 5 del 2003)


  1. All’articolo 17 del decreto legislativo numero 5 del 2003, dopo il comma
    2, è aggiunto il seguente:


3. "Nel processo con pluralità di parti, le comparse e le memorie devono
essere notificate a tutte le parti costituite e l’atto notificato deve
essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dall’ultima
notificazione.".

Articolo 6


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