L’extracomunitario espulso e rientrato non può scontare pene precedenti – CASSAZIONE PENALE, Sezione I, Sentenza n. 38653 del 30/09/2004
La detenzione,
anche se in esecuzione di una pregressa sentenza diventata definitiva, è
possibile solo revocando prima l’espulsione
Bisogna prima revocare l’espulsione se si vuole mandare in carcere
l’extracomunitario rientrato in Italia, al quale era stata sostituita
l’originaria pena detentiva con l’allontanamento dal territorio italiano.
Lo ha affermato la I sezione penale della Cassazione nella sentenza 38653/04,
depositata il 30 settembre scorso.
Il fatto. Un marocchino era stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione.
La pena era stata sostituita, ai sensi dell’articolo 16 comma 1 del decreto
legislativo 286/98 (Testo unico dell’immigrazione) con l’espulsione, eseguita
con l’imbarco per il Marocco. Pochi mesi dopo, la stessa persona veniva fermata
di nuovo in Italia e denunciata. Il pubblico ministero poneva cosi’ in
esecuzione l’originaria pena detentiva.
Il ricorso. L’extracomunitario si è rivolto in Cassazione sostenendo che
l’ordine di carcerazione nei suoi confronti era illegittimo perchè, prima della
sua emissione, il Pm non aveva chiesto al giudice competente la revoca della
sanzione sostitutiva – ai sensi dell’articolo 16 comma 4 del D.Lgs 286/98 e il
giudice dell’esecuzione non poteva provvedere, come invece aveva fatto nel caso
in esame, autonomamente.
La sentenza 38653/04. Con il verdetto in esame Piazza Cavour ha chiarito che il
Pm non puo’ porre in esecuzione una pena sospesa, in mancanza di un espresso
provvedimento del giudice che la disponga, neppure quando sussistono tutti i
presupposti per la revoca obbligatoria della sospensione. Il provvedimento di
revoca, osserva dunque la Corte, anche "quando abbia carattere meramente
dichiarativo, rientra nella competenza esclusiva del giudice dell’esecuzione e
deve essere adottato in contraddittorio con il condannato". Nella fattispecie,
quindi, la pubblica accusa non poteva emettere l’ordine di carcerazione senza
prima chiedere e ottenere la revoca della sanzione sostitutiva dell’esplusione.
Ne deriva, nel caso in esame, la nullità assoluta ex articolo 178 Cpp della
revoca adottata d’ufficio dal giudice dell’esecuzione.
Fonte:
www.dirittoegiustizia.it



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