Interessi trimestrali senza scampo. Al correntista non venivano lasciati margini di scelta – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentnenza n. 21095 del 04/11/2004


“Anche in
materia di usi normativi, cosi’ come con riguardo a norme di condotta poste da
fonti-atto di rango  primario, la funzione assolta dalla giurisprudenza, nel
contesto di sillogismi decisori, non puo’ essere altra che quella ricognitiva,
dell’esistenza e dell’effettiva portata, e non dunque anche una funzione
creativa, della regola stessa.


Discende come
logico e obbligato corollario da questa incontestabile premessa che, in presenza
di una ricognizione, pur reiterata nel tempo, che si dimostri poi pero’ erronea
nel presupporre l’esistenza di una regola in realtà insussistente, la
ricognizione correttiva debba avere una portata naturaliter retroattiva,
conseguendone  altrimenti la consolidazione medio tempore di una regola che
troverebbe la sua fonte esclusiva nella sentenza  che, erroneamente
presupponendola, l’avrebbero con cio’ stesso creata.”


Cassazione
penale/2

Nodi sempre più
al pettine per le banche, da quando ” e sono ormai cinque anni ” ci si è decisi
a rivisitare principi fino  allora consolidati in giurisprudenza in tema di
anatocismo: a riconsiderare cioè la portata di una norma che sembrava ormai

superata dalla
prassi recata dall’articolo 1283 del Codice civile secondo cui, in mancanza di
usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno
della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro
 scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. Fino
alla svolta, operata dalla Cassazione nel 1999, gli istituti bancari con una
prassi costante inserivano clausole d’uso per la previsione della
capitalizzazione trimestrale,  venendo cosi’ a disapplicare tale divieto di
legge sulla base, appunto, della premessa "in mancanza di usi contrari" recata
dalla suindicata norma, e cio’ con il conforto di una consolidata giurisprudenza
in tal senso. Ma poi la svolta: con una serie  di convergenti sentenze del 1999,
la Cassazione ha invertito la rotta, ritenendo che la clausola della
capitalizzazione trimestrale possa fondarsi soltanto su un "uso negoziale", ben
lungi dunque dall’uso normativo che solo potrebbe portare  alla deroga di una
disposizione imperativa, quale è appunto il divieto di anatocismo.

Indirizzo nuovo
poi costantemente tenuto in sede di legittimità, finchè ci si è decisi di
rimettere alla sede allargata, le  Sezioni Unite della Suprema Corte, la
questione in particolare dell’operatività della retromarcia del 1999, se cioè
le clausole di capitalizzazione trimestrali dovessero ritenersi tuttavia valide
fino a quella data. Contestualmente e, anzi, in via preliminare, a sentenza
delle Sezioni unite n. 21095, si pone il problema  se possa venir dichiarata la
nullità di una clausola anotocistica, benchè la relativa questione fosse stata
tardivamente sollevata dalle parti, giungendo alla risposta affermativa, su basi
di vari precedenti che affondano nella regola della rilevabilità anche
d’ufficio delle cause di nullità del contratto.

Superato cosi’ lo
scoglio di una presunta impercorribilità dell’azione di nullità, le Sezioni
unite hanno affrontato il problema di un’assunta communis opinio di
validità della clausola all’epoca per cui, a una consuetudine in tal senso
allora vigente, sarebbe subentrata soltanto dopo una desuetudine.

Ma gli argomenti
proposti a sostegno di tale tesi non hanno convinto i supremi giudici, i quali
osservano che proprio in  epoca di poco anteriore all’inversione di rotta c’era
stato un rimescolio anche legislativo (si pensi se non altro alla legge
antiusura), nel senso di accordar maggior tutela al consumatore dei servizi
bancari. Ma soprattutto sottolineano che nel periodo antecedente di fatto le
pattuizioni anatocistiche come le clausole non negoziate e non negoziabili
perchè già predisposte dalle banche in conformità a direttive delle
associazioni di categoria venivano sottoscritte dalla parte che aveva

necessità di
fruire del credito bancario e non aveva quindi altra alternativa per accedere a
un sistema bancario connotato dalla regola del "prendere o lasciare". Dal che la
riconducibilità ab initio della prassi d’inserimento dei contratti
bancari delle clausole in questione a un uso negoziale e non già normativo.

La funzione
assolta dalla giurisprudenza dell’epoca non fu nulla più che ricognitiva e mai
pero’ creativa della regola. Una ricognizione, pur reiterata, ma risultante poi
erronea nel presupporre l’esistenza di una regola, non puo’ infatti avere una
portata creativa, tanto più ” osserva la sentenza ” che si tratta di dieci
decisioni nell’arco di un ventennio. Ben lungi  dunque dal conferire
normatività a una prassi negoziale che si è dimostrata poi essere contra
legem
.


D’altronde”osserva la sentenza n. 21095 ” a tale conclusione si arriva sulla
base normativa (Dlgs 342/1999) essendo stata dichiarata incostituzionale la
salvaguardia delle clausole preesistenti recata dall’articolo 25: l’eliminazione
dell’eccezionale salvezza e conservazione delle clausole già stipulate lascia
quest’ultime, secondo i principi che reggono la successione delle leggi nel
tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle
quali esse non possono che essere  dichiarate nulle perchè stipulate
inviolazione dell’articolo 1283 del Codice civile.

 

EUGENIO SACCHETTINI, Il Sole 24 Ore

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