Lavoro con processo giusto. La sostituzione del giudice non comprime il diritto di difesa – CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 317 del 04/11/2004

Il processo
del lavoro passa l’esame della Corte costituzionale. Con l’ordinanza n. 317,
 depositata ieri e scritta da Francesco Amirante, sono state considerate esenti
da dubbi di legittimità costituzionale le norme del Codice di procedura civile
che, nell’ipotesi di cambiamento della persona fisica del giudice (rispetto a
quello originariamente designato), non prevedono la riassunzione delle

prove, l’emissione della
sentenza da parte dello stesso giudice che ha provveduto all’istruzione e la
sanzione della nullità per la sentenza pronunciata da un giudice diverso da
quest’ultimo.

Per la sezione Lavoro del
tribunale di Milano queste disposizioni comportano un’ingiustificata disparità
di trattamento rispetto a quanto previsto nel processo penale e sono inoltre
lesivi del principio del  giusto processo e del diritto di difesa. La Consulta
non è stata di questo avviso e ha messo in rilievo  come non rappresenta una
compressione del diritto di difesa la pronuncia di un giudice differente da
quello che ha e f f e t t u a t o l’istruttoria ma da quello davanti al quale si
è svolta la discussione della causa. Tanto più per la conoscenza che questi
potrà avere dagli atti già acquisiti al processo e per il  potere di disporre
comunque un’integrazione istruttoria.

In ogni caso,
a essere rispettate sono le esigenze di concentrazione e immediatezza e il
principio di  oralità, vista la coincidenza tra chi assiste alla discussione e
chi prende poi la decisione. Inoltre, mette in risalto l’ordinanza, non è
possibile un confronto immediato tra il modello del processo penale e  quello
del processo civile, visto che i principi del giusto processo possono essere
assicurati  iversamente nelle due realtà.

 

CORTE
COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 317 del 04/11/2004

Presidente                        
ONIDA           Relatore                         
AMIRANTE

Camera di
Consiglio del                     
07/07/2004
                      
  Decisione del  

28/10/2004


Deposito del                      04/11/2004
  Pubblicazione in G. U.
 


 

Ordinanze
di rimessione 

14/2004   16/2004   35/2004   49/2004  

 


 ORDINANZA N.317

 

 ANNO 2004

 


REPUBBLICA
ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

–     Valerio          
ONIDA       Presidente

 

–     Carlo            
MEZZANOTTE  Giudice

 

–     Fernanda         
CONTRI            "

 

–     Guido            
NEPPI MODONA      "

 

–     Piero Alberto    
CAPOTOSTI         "

 

–     Annibale         
MARINI            "

 

–     Franco           
BILE              "

 

–     Giovanni Maria   
FLICK             "

 

–     Francesco        
AMIRANTE          "

 

–     Ugo               DE
SIERVO         "

 

–     Romano           
VACCARELLA        "

 

–     Paolo            
MADDALENA         "

 

–     Alfonso          
QUARANTA          "


ha
pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di
legittimità costituzionale degli artt. 420, 161, secondo comma, e 429,
primo comma, del codice di procedura civile promossi dal Tribunale di Milano
con una ordinanza del 30 ottobre e tre del 29 ottobre 2003 rispettivamente
iscritte ai nn. 14, 16, 35 e 49 del registro ordinanze 2004 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 8 e 9, prima serie speciale,
dell’anno 2004.

 

    Visti gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

    udito nella camera
di consiglio del 7 luglio 2004 il Giudice relatore Francesco Amirante.

 

    Ritenuto che il
Tribunale di Milano, sezione lavoro, con quattro identiche ordinanze, emesse
tra il 29 e il 30 ottobre 2003, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma,
e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, degli artt. 420, 161,
secondo comma, e 429, primo comma, del codice di procedura civile nella
parte in cui, nell’ipotesi di mutamento della persona fisica del giudice
rispetto a quello originariamente designato, non prevedono, rispettivamente,
la rinnovazione dell’assunzione delle prove, l’emissione della sentenza da
parte dello stesso giudice che ha provveduto all’istruzione e la sanzione
della nullità per la sentenza pronunciata da un giudice diverso da quest’ultimo;

 

    che secondo il
giudice a quo ” designato dal Presidente della sezione quale titolare di
quattro procedimenti di lavoro, già istruiti e rinviati per la discussione,
in sostituzione di altro magistrato cessato dalle funzioni ” dette norme
determinerebbero una irragionevole disparità di disciplina rispetto al
processo penale, risultando altresi’ lesive dei principi del giusto processo
e del diritto di difesa;

 

    che, a parere del
Tribunale, nel rito del lavoro sarebbe essenziale l’identità tra il
giudice-persona fisica che presiede l’udienza di cui all’art. 420 del codice
di procedura civile (non a caso definita “udienza di discussione”) e che
assume le prove, e quello che decide la controversia, a

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