Per negare l’assegno di mantenimento il reddito in nero può anche essere ricavato per deduzione – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentnenza n. 21047 del 02/11/2004
Se l’ex moglie
è stata licenziata per aver avviato in proprio un’attività concorrente vuol dire
che non ha diritto all’assistenza
Il reddito da lavoro nero può negare l’assegno di mantenimento. In altre parole,
in sede di separazione il giudice, nel ricostruire le situazioni patrimoniali
dei rispettivi coniugi al fine di verificarne l’adeguatezza alla conservazione
del precedente tenore di vita, può tenere conto del reddito da attività
lavorativa non dichiarata. Anche se la conoscenza di tale elemento è avvenuta
attraverso lo strumento presuntivo.
è quanto accaduto ad una dirigente d’azienda salernitana che, dopo essersi
separata, si è vista negare l’assegno di mantenimento sia in primo che in
secondo grado perchè i magistrati erano venuti a conoscenza di una sentenza del
giudice del lavoro di Como che aveva ritenuto legittimo il licenziamento della
donna per attività concorrenziale. In sostanza, il tribunale e la Corte
d’appello avevano desunto dal fatto noto del licenziamento il fatto ignoto
dell’aver continuato a lavorare in nero, probabilmente con uno stipendio più
alto. Invano la donna si è rivolta in Cassazione. Con la sentenza 21047/04 –
depositata il 2 novembre – gli "ermellini", infatti, hanno confermato in pieno
il ragionamento deduttivo dei colleghi di merito, ritenendo sostanzialmente
equivalenti i redditi della ricorrente con quelli del suo ex. Secondo la
giurisprudenza consolidata di questa Suprema corte – si legge infatti nella
sentenza – in tema di presunzioni "è incensurabile in sede di legittimità
l’apprezzamento del giudice di merito circa l’opportunità di fondare la
decisione su tale mezzo di prova e circa la ricorrenza dei requisiti di
precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare gli
elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata
al riguardo sia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e
rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni". (b.m.)
Fonte:
www.dirittoegiustizia.it



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