ANATOCISMO: Vietata la capitalizzazione trimestrale degli interessi – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 21095 del 04/11/ 2004
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La Corte di Cassazione nella
seguente sentenza si pronuncia in tema di anatocismo affermando che la
nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi
(tardivamente dedotta dalle parti solo in comparsa conclusionale),
effettivamente è stata, infatti, rilevata “di ufficio” nella fase di gravame.
Nel testo si osserva che il potere che il citato articolo 1421 conferisce in
tal senso al giudice (in ragione della tutela di valori fondamentali
dell’ordinamento giuridico) va coordinato con il principio della domanda, di cui
agli articoli 99 e 112 Cpc, e che le esigenze a tali principi sottese –
rispettivamente di verifica delle condizioni di fondatezza della azione e di
immodificabilità della domanda ‑ possono trovarsi tra loro in contrasto ove, in
particolare, alla pretesa di una parte relativa ad un credito ex contractu
si contrapponga l’eccezione di nullità, dell’altra, che il giudice ritenga
(come nella specie) di integrare con il rilievo di aspetti della patologia del
negozio che la parte, interessata alla improduttività dei correlativi effetti,
non abbia colto (o non abbia tempestivamente comunque dedotto). Ma un tale
contrasto si risolve sulla base della considerazione che, se da un lato, il
potere-dovere decisionale del giudice, in relazione alla domanda proposta, si
estende agli aspetti della inesistenza o della nullità del contratto dedotto
dall’attore, la deduzione in tal senso del convenuto non puo’ costituire, od
essere considerata, domanda giudiziale, non ponendosi in rapporto genetico con
il potere-dovere decisionale del giudice sul punto, che già esiste. Sia
impostata quella deduzione come eccezione, come domanda riconvenzionale per la
declaratoria di nullità, o come motivo di gravame, si tratta pur sempre di mera
difesa, attenendo all’inesistenza, per mancato perfezionamento o per nullità,
del fatto giuridico, il contratto, dedotto dall’attore a fondamento della
domanda, che dunque non condiziona l’esercizio del potere officioso di rilievo
della nullità fondata su aspetti distinti di patologia negoziale (Cassazione
5341/84). Nella specie deve farsi riferimento alla domanda iniziale, proposta in
via monitoria dal Credito italiano la quale, se pur rivolta nei confronti dei
fideiussori, ha comunque ad oggetto il pagamento del saldo del contratto di
conto corrente, stipulato dal debitore principale. In relazione alla specifica
questione dell’anatocismo il parametro di riferimento è costituito
dall’articolo 1283 del Cc ed, in particolare, dall’inciso “salvo usi contrari”
che, in apertura della norma, circoscrive la portata della regola, di seguito in
essa enunciata, per cui “gli interessi scaduti possono produrre interessi [(a)]
solo dalla domanda giudiziale o [(b)] per effetto di convenzione posteriore alla
loro scadenza, e sempre, che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi”.
Come è noto, in sede di esegesi della predetta norma, le richiamate sentenze
(2374, 3096, 3845) della primavera del 1999, ponendosi in consapevole e motivato
contrasto con pronunzie del ventennio precedente (6631/81; 5409183; 4920/87;
3804/88; 2444/89; 7575/92; 9227/95; 3296/97; 12675/98), hanno enunciato il
principio ‑ reiteratamente, poi, confermato dalle successive sentenze 12507/99;
6263/01; 1281, 4490, 4498, 8442/02; 2593, 12222, 13739/03, ed al quale ha dato
comunque immediato riscontro anche il legislatore (che, con l’articolo 25 del
D.Lgs 342/99 ha, all’uopo, ridisciplinato le modalità di calcolo degli
interessi su base paritaria tra banca e cliente) ” (principio) per cui gli “usi
contrari”, idonei ex articolo 1283 Cc a derogare il precetto ivi
stabilito, sono solo gli usi “normativi” in senso tecnico; desumendone, per
conseguenza, la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, la cui
stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale ed incorre quindi nel
divieto di cui al citato articolo 1283. Al di là di varie ulteriori
argomentazioni, di carattere storico e sistematico, rinvenibili nelle pronunzie
del nuovo corso, destinate più che altro ad avvalorare il “revirement”
giurisprudenziale, emerge dalla motivazione delle pronunce stesse come, nel suo
nucleo logico‑giuridico essenziale l’enunciazione del principio di nullità
delle clausole bancarie anatocistiche si ponga come la conclusione obbligata di
un ragionamento di tipo sillogistico. La cui premessa maggiore è espressa,
appunto, dalla affermazione che gli “usi contrari”, suscettibili di derogare al
precetto dell’articolo 1283 Cc, sono non i meri usi negoziali di cui
all’articolo 1340 Cc ma esclusivamente i veri e propri “usi normativi”, di cui
agli articoli 1 e 8 disp. prel. Cc, consistenti nella ripetizione generale,
uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (usus),
accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da
un mero arbitro soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a
una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell’ordinamento
giuridico (opinio juris ac necessitatis). E la cui premessa minore è
rappresentata dalla constatazione che “dalla comune esperienza emerge che i
clienti si sono nel tempo adeguati all’inserimento della clausola anatocistica
non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o
che sarebbe auspicabile fossero esistenti nell’ordinamento, ma in quanto
comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le
direttive dell’associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione
individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto
indefettibile per accedere ai servizi bancari. E si auspica per cio’, dunque,
che la questione vada risolta nel senso di constatare che “la convinzione degli
utenti del servizio bancario della normatività dell’uso di capitalizzazione
trimestrale degli interessi, originariamente sussistente, è venuta meno dopo
lungo tempo” [id est: la consuetudine si è estinta per desuetudine in
relazione al venire meno della opinio iuris del comportamento
sottostante] “proprio a seguito di quello stesso processo di mutamento di
prospettiva che ha indotto la Cassazione medesima a mutare il proprio precedente
orientamento”.
CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 21095
del 04/11/ 2004
(Presidente Carbone ” Relatore Morelli
Pm Palmieri ” parzialmente conforme ” ricorrente Credito Italiano Spa ”
controricorrente Carlino ed altri)
Svolgimento del processo
Il Credito Italiano Spa ha
impugnato per cassazione la sentenza in data 15 gennaio 2001, con la quale la
Corte di appello di Cagliari, in riforma della pronunzia di primo grado, ha
accolto la opposizione proposta da Franco e Carlino Stefana avverso il decreto
ingiuntivo su sua istanza. emesso nei confronti dei due predetti intimati, quali
fideiussori della Fas Spa, per l’importo complessivo di lire 1.097.415.300 (ed
accessori), corrispondente al saldo passivo finale del conto corrente sul quale
sarebbero state effettuate plurime erogazioni di credito in favore della
società garantita.
Con le quattro complesse serie
di motivi, di cui si compone l’odierno ricorso ‑ la cui ammissibilità e
fondatezza è contestata dagli intimati con separati controricorsi ‑ il Credito
italiano critica in sostanza la Corte di merito per avere, a suo avviso, errato:
a) nel rilevare di ufficio
profili di nullità del contratto da cui trae origine il debito garantito dagli
attuali resistenti;
b) nell’escluderne, in
particolare, la validità in relazione alla clausola di capitalizzazione
trimestrale degli interessi, anche per il periodo anteriore alle note pronunzie
della primavera del 1999 (nn. 2374 del 16 marzo, n. 3096 del 30 marzo e
successive conformi che, in contrasto con la precedente giurisprudenza, hanno
escluso la rispondenza di clausole siffatte ad un “uso normativo” ai sensi
dell’articolo 1283 Cc;
c) nel ritenere, inoltre, non
operative le garanzie prestate dagli Stefana per il periodo successivo alla data
(9 luglio 1992) di entrata in vigore della legge 154/92, che ha prescritto la
fissazione di un tetto massimo per la validità delle fideiussioni omnibus;
d) nell’escludere, infine, la
debenza dell’intero credito, azionato con il decreto opposto, per ritenuta (a
torto) carenza di documentazione, imputabile all’istituto, che consentisse di
scorporare dall’importo preteso in via monitoria quello riferibile a periodo di
operatività della fideiussione e detrarre, dallo stesso, le voci relative alla
capitalizzazione periodica degli interessi.
Su istanza della parte
ricorrente, il primo Presidente ha assegnato la causa alle Su, ravvisando, in
quella sub b), questione di massima di particolare importanza.
Motivi
della decisione
1. La questione di massima, in
ragione della cui particolare importanza gli atti della presente causa sono
stati rimessi a queste Su, ai sensi dell’articolo 374, cpv, Cpc si risolve nello
stabilire se ‑ incontestata la non attualità di un uso normativo di
capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario ‑
sia o non esatto escludere anche che un siffatto uso preesistesse al nuovo
orientamento giurisprudenziale (Cassazione 2374/99 e successive conformi) che lo
ha negato, ponendosi in consapevole e motivato contrasto con la precedente
giurisprudenza.
2. E’, per altro, preliminare
all’esame della riferita questione, quello delle eccezioni pregiudiziali ‑
sollevate, rispettivamente, da Franco e dal Carlino Stefana ‑ di
inammissibilità del ricorso “per difetto di specialità della procura alle
liti” e “per intervenuto giudicato formale sulla sentenza parziale resa dalla
Corte di Cagliari” nel corso del giudizio a quo.
2.1. La prima eccezione ‑ con
cui il difetto di specialità, per “assenza di riferimento al giudizio per
cassazione e alla sentenza impugnanda”, è (impropriamente), in particolare,
riferito, non già alla procura rilasciata al difensore (che tali riferimenti
puntualmente, invece, contiene), ma all’atto fonte dei poteri del soggetto che
detta procura ha conferito ‑ è infondata. Si deduce, infatti, in sostanza, dal
resistente che la procura speciale non sia nella specie riferibile ‑ come ex
articolo 365 Cpc viceversa dovrebbe ‑ alla parte od a chi ha il potere di
rappresentarla, in quanto sottoscritta “da un dirigente e non dal legale
rappresentante del Credito Italiano ricorrente”. E tale rilievo non coglie nel
segno, dacchè il dirigente dell’ente – contrariamente all’avverso assunto ‑ ha
conferito il mandato alla odierna impugnazione nella veste appunto di “legale
rappresentante” del Credito italiano, cosi’ (correttamente) spesa sulla base
dello Statuto dell’ente che, all’articolo 29, testualmente prevede che “la
rappresentanza anche [e quindi: non solo] processuale della società spetta
disgiuntamente al Presidente, ai Vice Presidenti … nonchè ai dirigenti …
con facoltà di designare mandatari speciali per il compimento di determinate
operazioni e di nominare avvocati munendoli degli opportuni poteri”.
2.2. Del pari destituita di
fondamento è anche l’ulteriore eccezione di “giudicato formale interno”, che
tale vis preclusiva pretende, con evidente forzatura, di conferire all’ordinanza
(del 31 maggio 1999), con la quale la Corte di merito ‑ in via istruttoria e
strumentale alla decisione, non certo decisoria ‑ si è limitata invece a
nominare un Ctu per l’espletamento di una perizia contabile, volta ad accertare,
sulla base degli atti, le singole voci (tra cui quella relativa alla
capitalizzazione degli interessi) da cui risultava il complessivo importo per
cui la Banca aveva agito in via monitoria.
3. Precede ancora, a questo
punto, l’esame del primo motivo del ricorso, con il quale si denunzia la
violazione degli articoli 112, 101, 345 Cpc, in relazione all’articolo 1421 Cc,
in cui si assume essere incorsa la Corte di appello nel rilevare di ufficio la
nullità della clausola anatocistica. Atteso che, con tal mezzo, si introduce un
tema di indagine logicamente preliminare, e virtualmente assorbente, rispetto a
quello sostanziale sulla validità o meno della clausola stessa nel periodo che
qui viene in rilievo.
Il vizio in procedendo, cosi’
prospettato, ad avviso di questo Collegio, pero’, non sussiste. La nullità
della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi (tardivamente
dedotta dalle parti solo in comparsa conclusionale), effettivamente è stata,
infatti, rilevata “di ufficio” nella fase di gravame. Ma cio’ la Corte di
Cagliari ha fatto in corretta applicazione del principio per cui la nullità, in
tutto o in parte, del contratto posto a base della domanda puo’ essere rilevata,
appunto, di ufficio,anche per la prima volta in appello (cfr. Cassazione
2772/98).
E’ pur vero, per altro, che il
potere che il citato articolo 1421 conferisce in tal senso al giudice (in
ragione della tutela di valori fondamentali dell’ordinamento giuridico) va
coordinato con il principio della domanda, di cui agli articoli 99 e 112 Cpc, e
che le esigenze a tali principi sottese – rispettivamente di verifica delle
condizioni di fondatezza della azione e di immodificabilità della domanda ‑
possono trovarsi tra loro in contrasto ove, in particolare, alla pretesa di una
parte relativa ad un credito ex contractu si contrapponga l’eccezione di
nullità, dell’altra, che il giudice ritenga (come nella specie) di integrare
con il rilievo di aspetti della patologia del negozio che la parte, interessata
alla improduttività dei correlativi effetti, non abbia colto (o non abbia
tempestivamente comunque dedotto).
Ma un tale contrasto si risolve
sulla base della considerazione che, se da un lato, il potere-dovere decisionale
del giudice, in relazione alla do



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