Diffamazione: il quadro è come la stampa – CASSAZIONE PENALE, Sezione V, Sentenza n. 42375 del 29/10/2004
Soprattutto
quando è accompagnato da un libretto che spiega le opere. Annullata con rinvio
la sentenza che ha condannato l’ex direttore dell’Accademia di Napoli: la corte
d’appello sbaglia a ritenere sussistente l’articolo 595 primo comma Cp
Il binomio "dipinto-libretto illustrativo" puo’ integrare il reato di
diffamazione a mezzo stampa. In altre parole, la reputazione di una persona puo’
essere offesa anche attraverso la tecnica pittorica, quando l’artista nello
strumentalizzare la propria creatività ha avuto proprio l’intenzione di
denigrare la reputazione altrui. Ma c’è dell’altro. La valenza diffamatoria da
semplice diventa aggravata – cioè fatta col mezzo della stampa – quando
l’espressione pittorica è accompagnata da un libretto illustrativo dal quale
emergono elementi che avvalorano ancor di più la portata offensiva del dipinto.
Cosi’ la pensa la quinta sezione penale della Cassazione nella sentenza
42375/04, depositata lo scorso 29 ottobre. Per i giudici del Palazzaccio,
infatti, l’ex direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli ha diffamato i
propri colleghi, ritraendoli nei suoi quadri in modo tale da evidenziarne
presunti vizi e vicende personali e fornendo – in un’intervista pubblica – sul
libretto illustrativo della mostra tutti gli elementi per riconoscerli e per
fornire una chiave di lettura di quello che egli voleva dire a loro riguardo (v.
il commento di Vincenzo Pezzella alla sentenza di secondo grado, pubblicato in
D&G n. 19/2003).
Con il verdetto in esame Piazza Cavour, quindi, ha confermato la sentenza di
condanna della Corte d’appello di Napoli, che riformava a sua volta la sentenza
di assoluzione del Tribunale partenopeo. Tuttavia, a differenza dei giudici di
secondo grado, la Suprema corte ha considerato l’ex direttore colpevole non del
reato di diffamazione semplice (articolo 595, primo comma, Cp) ma di quello a
mezzo stampa, disciplinato dal comma 3 dello stesso articolo. Ad aggravare la
valenza diffamatoria del dipinto è stata infatti, per i Supremi giudici, la
stretta correlazione dello stesso con il libro illustrativo della mostra. In
sostanza, il binomio "dipinto-libretto", unicum inscindibile, ha rappresentato
"lo strumento attraverso cui è stata diffamata la reputazione dei querelanti".
E in più, il libretto ha rivestito quella "natura oggettiva riconducibile al
mezzo della stampa", necessaria per la configurabilità dell’aggravante di cui
al comma 3 dell’articolo 595 Cp. (b.m.)
Fonte:
www.dirittoegiustizia.it



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