Lesioni da infortunio sportivo: braccio di ferro sì, ma… con il guanto di velluto – CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 20597 del 02/11/2004
Riconosciuta
la risarcibilità del danno se il "grado di violenza o irruenza è incompatibile
con lo sport praticato". Il comportamento è discriminato soltanto quando è
strettamente funzionale al gioco
Chi si rompe un braccio durante una gara amichevole al "braccio di ferro" non
puo’ appellarsi alle regole fissate dalla federazione italiana di questo sport
per ottenere il risarcimento dei danni. Potrà, invece, richiamare soltanto le
norme di comune prudenza che se non osservate faranno scattare l’indennizzo per
le lesioni riportare.
Lo ha chiarito la III sezione civile della Cassazione nella sentenza 20597/04,
depositata il 2 novembre. In particolare, i Supremi giudici hanno ricordato che
in una competizione amichevole al "braccio di ferro", quindi, in un contesto non
ufficiale, il parametro da utilizzare per valutare la responsabilità per
lesioni riportate da uno dei contendenti deve essere quello "delle regole di
comune prudenza".
Piazza Cavour ha inoltre sottolineato che, in materia di risarcimento del danno
conseguente ad un infortunio sportivo, poichè "la lesione dell’integrità
fisica del giocatore ad opera di altro partecipante costituisce un’eventualità
contemplata" e poichè il "gioco si caratterizza per le sue connotazioni
tipiche" va ritenuto che la "responsabilità va esclusa se, pur in presenza di
violazione della regola propria dell’attività sportiva specificamente svolta,
l’atto sia a questa funzionalmente connesso"; il nesso funzionale va, invece,
escluso – e si puo’ quindi configurare la responsabilità e il relativo
risarcimento – dall’impiego "di un grado di violenza o di irruenza incompatibile
con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel
quale l’attività si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi
partecipano". (b.m.)
Fomte:
www.dirittoegiustizia.it



Commento all'articolo