Articolo 1.
1. Alla legge 13 febbraio
2001, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 18, comma 1,
le parole: "da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da bandire entro quattro
anni dalla data di entrata in vigore delle presente legge";
b) all’articolo 22, dopo il
comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Nel caso di
applicazione del comma 3, tra i candidati esonerati dalla prova preliminare
di cui all’articolo 123-bis, comma5, dell’ordinamento giudiziario di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , sono, altresi’, inclusi:
a) coloro che hanno
conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l’abilitazione
all’esercizio della professione forense;
b) coloro che hanno
conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni e hanno svolto le funzioni di magistrato
onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati
revocati o disciplinarmente sanzionati;
c) coloro che hanno
conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di
ricerca in materie giuridiche;
c-bis) coloro che hanno
conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di
specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi
della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.".
2. Il presente decreto si
applica anche ai concorsi per uditore giudiziario già banditi alla data
della sua entrata in vigore.
2-bis. Con decreto del
Ministro della giustizia sono riaperti i termini di partecipazione ai
concorsi per uditore giudiziario banditi alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
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