Arrivano le proroghe per la privacy. Pubblicato in G.U. il decreto con i rinvii
Slitta al
30 giugno 2005 l’adozione delle misure minime di sicurezza e al 30 settembre
2005 il termine imposto a coloro che hanno elaboratori ´vecchi’. La proroga è
contenuta nel decreto legge n. 266 del 9 novembre 2004 pubblicato sulla G.U. n.
264 del 10 novembre 2004. Si tratta di un decreto che contiene una nutrita serie
di proroghe, fra cui spiccano anche quelle relative ai giudici onorari e in
materia di tutela dei non fumatori.
Proroga
privacy.
E’ terminato il giallo sulla proroga dei termini per gli adempimenti di
sicurezza di privacy. Seppur prevista nel testo provvisorio, entrato in
consiglio dei ministri il 28 ottobre scorso, il comunicato stampa del governo
sulla seduta non ne aveva fatto cenno, tanto da mettere in dubbio l’avvenuta
approvazione. Ora il testo del decreto legge n. 266 scioglie ogni dubbio.
Peraltro il testo provvisorio del decreto legge è stato ritoccato e integrato,
rimediando un’anomalia iniziale. Il testo definitivo contiene anche lo
slittamento dell’adempimento in scadenza al 31 marzo 2005 (adeguamento per i
´vecchi elaboratori’), non menzionato nel testo iniziale. Le nuove scadenze sono
dunque le seguenti. Innanzitutto slitta il termine per l’adozione delle misure
minime di sicurezza che non erano previste dal dpr n. 318/1999. Si tratta delle
misure minime ´nuovè introdotte dall’allegato B) al codice della privacy (dlgs
n. 196/2003). L’adempimento previsto dall’articolo 180, comma 1, del codice
della privacy passa dal 31 dicembre 2004 al 30 giugno 2005. Si tratta della
seconda proroga: il testo iniziale del codice prevedeva addirittura la data del
30 giugno 2004. Risulta prorogata dunque anche la stesura del Documento
programmatico sulla sicurezza, che lo stesso garante ha definito in un suo
parere quale misura nuova. Slitta inoltre il termine per l’adeguamento per il
titolare del trattamento che dispone di strumenti elettronici, che per obiettive
ragioni tecniche non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione
delle misure minime previste dall’allegato B). Per tali situazioni il termine
per l’adeguamento passa dal 31 marzo 2005 al 30 settembre 2005. Per questi casi
rimane sempre l’obbligo di compilare un atto avente data certa in cui si
descrivono le ragioni tecniche relative agli elaboratori, compilazione che, nel
silenzio del decreto legge, si ritiene debba avvenire al più tardi entro il 30
giugno 2005.
Altre
proroghe.
Altre scadenze differite dal decreto sono le seguenti. Passa al 31 dicembre 2005
il termine per gli adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture
ricettive. Passa al 10 gennaio 2005 il termine per l’entrata in vigore delle
disposizioni sulla tutela dei non fumatori (divieto di fumo e adeguamento degli
esercizi di ristorazione). Il decreto dispone infine la proroga dell’incarico di
giudici onorari (sia giudici onorari aggregati sia giudici onorari di tribunale
e viceprocuratori onorari) in scadenza, che possono proseguire nell’esercizio
delle funzioni fino al 31 dicembre 2005.
A.Ciccia
Per il testo del DL vedi:
DL n. 266 del 09/11/2004.
Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative



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