Nel lavoro giornalistico l’elemento della subordinazione risulta attenuato in considerazione dei connaturati aspetti di autonomia – TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Lavoro, Sentenza n. 14841 del 30.7.2004


La vicenda trae origine dal ricorso per
l’accertamento della natura subordinata ovvero dipendente del lavoro
giornalistico svolto in favore di una federazione sportiva quale
responsabile dell’ufficio stampa. La sentenza ribadisce che nel caso di
lavoro giornalistico l’elemento della subordinazione risulta attenuato in
considerazione dei connaturati aspetti di autonomia. In tale contesto, sono
giudicati elementi qualificanti la subordinazione: la continuità e la
responsabilità del servizio che si verificano quando il giornalista abbia
l’incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di
informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell’ambito
delle istruzioni ricevute. La decisione favorevole al ricorrente si è
basata sulla circostanza che nel corso del giudizio è stato provato che
questi si era occupato di comunicati stampa, di organizzare le conferenze
stampa in occasione di manifestazioni di rilievo, di curare le pubbliche
relazioni, di affiancare il Presidente nelle conferenze in cui venivano
illustrati i programmi distribuendo comunicati con le dichiarazioni di
questi; di realizzare il commento dei match per le emittenti locali, curando
sia il commento in diretta sia la scelta delle immagini e la stesura dei
contenuti per le sintesi; di gestire i rapporti con i giornalisti dell
settore; di organizzare eventi; di assicurare una presenza costante e
continuativa nei locali essendo dotato di una propria stanza attrezzata
degli strumenti necessari, con una linea telefonica diretta e con
assegnazione di una segretaria personale. Le emergenze processuali hanno,
inoltre, escluso la sussistenza in capo al ricorrente sia di una minima
organizzazione imprenditoriale che di un rischio economico dal momento che
nello svolgimento della propria attività si è avvalso degli strumenti e
dei mezzi di cui erano dotati gli uffici e che tutte le spese necessarie
all’espletamento dell’incarico sono state sostenute dalla convenuta. In
buona sostanza, il giornalista è stato pienamente e stabilmente inserito
nell’organizzazione, svolgendo con costanza e continuità attività legate
all’ufficio, mettendo le sue energie lavorative e la sua professionalità a
disposizione delle esigenze anche variabili della convenuta.


La sentenza che
segue è suscettibile di impugnazione in conformità ai principi del vigente
sistema processuale.

 



TRIBUNALE DI
ROMA, Sezione Lavoro, Sentenza n. 14841 del 30.7.2004

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente
notificato C.A. conveniva in giudizio la F. chiedendo al giudice di
accertare e dichiarare che a decorrere dall’1.2.1988 tra le parti era
intercorso un rapporto di lavoro giornalistico subordinato a tempo
indeterminato; di dichiarare nulle ed illegittime e pertanto annullare le
clausole di limitazione temporale apposte ai contratti sottoscritti; di
accertare e dichiarare che per le mansioni di fatto svolte aveva diritto
anche

ex art. 36 Cost. [1]
al trattamento economico e normativo previsto dal
CNLG per il capo servizio; di condannare pertanto la convenuta al pagamento
della somma di € 608.052,33, a titolo di stipendi, contingenza, indennità
redazionale, indennità aggiuntiva, 13ma, mancata fruizione della cd
settimana corta, lavoro straordinario, lavoro domenicale, lavoro festivo,
indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, oltre
accessori; di condannare la convenuta al risarcimento del danno da omissione
contributiva da quantificarsi in separata sede; di accertare e dichiarare
che a decorrere dal 13.12.2001 esso ricorrente era stato privato
illegittimamente dell’attività lavorativa e della realativa retribuzione
ovvero di annullare il licenziamento intimato con effetto dalla predetta
data; di condannare la F. alla reintegrazione e/o riammissione in servizio
ed al pagamento della retribuzione, anche a titolo risarcitorio, a decorrere
dal 13.12.2001, oltre accessori; in subordine di condannare la convenuta al
pagamento della somma di € 134.802,71 per spettanze di fine rapporto, oltre
accessori; in via subordinata e per l’ipotesi di ritenuta natura autonoma
del rapporto, di accertare e dichiarare che il compenso corrispostogli era
inadeguato alle mansioni svolte e conseguentemente di condannare la
convenuta a corrispondere a titolo di integrazione un importo da
determinarsi in via equitativa e comunque non inferiore ad € 608.052,33,
oltre accessori e vinte le spese. A sostegno della domanda in sintesi
esponeva: di essere giornalista professionista iscritto al relativo albo dal
1987; che a decorrere dall’1.2.1998 aveva svolto, su proposta del Presidente
della F., mansioni di responsabile ufficio stampa per come dettagliatamente
descritte, partecipando anche alle indicate manifestazioni sportive; che
aveva prestato la sua opera dal lunedi’ al sabato quantomeno dalle 9,30 alle
20,00, nonchè almeno una domenica al mese per 4 ore; che era stato nominato
su candidatura del Presidente membro della EABA; che per lo svolgimento
delle mansioni aveva utilizzato un ufficio al lui assegnato in via
esclusiva, dotato di scrivanie ed altre attrezzature; che aveva percepito
dal 1988 al 31.12.1996 i compensi indicati; che dall’1.12.1996 aveva
sottoscritto formali contratti di incarico professionale della durata
annuale; che tutte le spese necessarie allo svolgimento dell’attività erano
state sostenute dalla F.; che nel corso del rapporto non aveva mai fruito
della settimana corta nonchè dei permessi; che aveva fruito di un periodo
di 25 giorni di ferie concordato con il Presidente e regolarmente
retribuito; che aveva sempre lavorato nelle festività infrasettimanali; che
a decorrere dal marzo 2001 il nuovo Presidente della F. aveva disposto la
revoca dell’autorizzazione all’accesso nei locali di cui egli era stato
dotato, nonchè la revoca degli incarichi relativi al sito internet, alla
gestione ed organizzazione degli eventi, alla partecipazione a congressi e
meeting, assegnati al personale esterno; che aveva lamentato tale situazione
tramite l’Associazione Stampa Romana; che con telegramma del 27.9.2001, la
F. aveva comunicato la disdetta del contratto di collaborazione alla
scadenza del 31.12.2001, contestata con lettera del 31.12.2001. Fissata
l’udienza di discussione si costituiva la F. eccependo la carenza di
legittimazione passiva almeno sino al 1999, individuando quale legittimato
il Coni, il difetto di giurisdizione per il periodo ante 1998, la
prescrizione per il periodo anteriore al dicembre 1996 e nel merito
contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. Esperito con esito negativo
il tentativo di conciliazione, sentite le parti personalmente, istruita con
produzione documentale e con l’escussione dei testi indotti, autorizzato il
deposito di note e nuovi conteggi, la causa veniva discussa e decisa come da
separato dispositivo pubblicamente letto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente agisce in
giudizio per il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di
lavoro giornalistico intercorso con la convenuta a decorrere dall’1.2.1988 e
sino al 31.12.2001 per avere egli svolto l’attività di responsabile
dell’ufficio stampa della F. Preliminarmente, va dichiarato

ex art. 69/7° c. d.lvo n. 165/01 [2]
il difetto di giurisdizione del
g.o. per il periodo sino al 30.6.1998. Per ormai consolidata giurisprudenza
in materia di pubblico impiego, la giurisdizione si determina facendo
riferimento al dato storico costituito dall’avversarsi dei fatti materiali e
delle circostanze in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la
controversia; pertanto, nel caso, come quello in esame, in cui il lavoratore
” attore riferisca le proprie pretese per un periodo in parte antecedente e
in parte successivo al 30 giugno 1998, la competenza giurisdizionale deve
essere distribuita tra il giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice
ordinario in relazione ai due periodi, senza che rilevi l’avvenuto
superamento della data del 15 settembre 2000, indicata

dall’art. 45, comma diciassettesimo, dello stesso D.lgs. n. 80 del 1998
(oggi art. 69, comma settimo, del D.lgs. n.165 del 2001) [3]
, non quale
limite alla persistenza della giurisdizione suddetta, ma quale termine di
decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale. Nè puo’ dubitarsi
che nel caaso di specie debba trovare applicazione la citata disposizione
relativa al riparto di giurisdizione. Nel regime anteriore al D.lgs. 23
luglio 1999, n. 242, le federazioni sportive nazionali presentano un duplice
aspetto, l’uno di natura pubblicistica, riconducibile all’esercizio in senso
lato di funzioni pubbliche proprie del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), e l’altro di natura privatistica, riconnesso alle specifiche
attività delle federazioni medesime, attività che, in quanto autonome,
sono separate da quelle di natura pubblica e fanno capo soltanto alle dette
federazioni. Tra le attività di natura pubblica, nell’espletamento delle
quali la federazione agisce come organo del CONI, la giurisprudenza ha fatto
rientrare la pubblicazione di una rivista, relativa alla disciplina
agonistica ricadente nell’ambito della competenza della F., con la connessa
raccolta pubblicitaria, trattandosi di attività di promozione e diffusione
dello sport che non si esaurisce nella sfera interna della federazione
medesima, ma che si ancora alla funzione pubblica propria del Comitato
Olimpico, venendo a coincidere con uno dei compiti essenziali di questo
(Cass. n. 14530/2002) ed identiche considerazioni possono ben valere in
questa sede in cui l’attività dedotta dal ricorrente è quella di
responsabile dell’ufficio stampa della federazione, attività che presenta
identici connotati pubblicistici di quelli evidenziati dalla richiamata
giurisprudenza di legittimità. E’ altresi’ principio consolidato che il
rapporto di lavoro del dipendente che, ancorchè assunto direttamente da una
federazione sportiva con contratto di diritto privato, esibisca la congiunta
evenienza dello svolgimento di mansioni di carattere (non tecnico, ma)
amministrativo e del disimpegno delle stesse presso la struttura centrale
dell’organizzazione, ha natura pubblicistica, essendo i caratteri di detta
attività esattamente identici a quelli proprie dei lavoratori legati al
CONI da rapporto di pubblico impiego e comandati o distaccati presso le
federazioni sportive (che del CONI costituiscono organi) ai sensi

dell’art. 14, terzo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91 [4]
, non
assumendo rilievo la sopravvenuta abrogazione di detto art. 14, tanto più
che la nuova disciplina, recata dal D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, si pone,
sul punto, in continuità con la precedente (Cass. n. 9690/02). Cio’ che
rileva, dunque, ai fini della determinazione della natura (pubblica o
privata) del rapporto di lavoro del personale che abbia prestato la sua
opera per le federazioni sportive a prescindere da un atto formale di
assunzione, è che le prestazioni presentino o meno i menzionati tratti
caratteristici delineati dalla speciale norma di previsione come propri
dell’una o dell’altra specie e nel caso de quo, secondo la stessa
prospettazione attrice, l’attività espletata dal ricorrente difetta
certamente del connotato tecnico-agonistico che solo avrebbe consentito di
qualificare di natura privata il rapporto. Dichiarato il difetto di
giurisdizione per il periodo anteriore al 30.6.1998, per quanto attiene a
quello successivo va disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione
passiva sollevata dalla convenuta sulla considerazione che tale rapporto
dovrebbe fare capo al Coni, ma la prospettazione non puo’ essere condivisa.
Il Coni è soggetto rimasto del tutto estraneo al rapporto intercorso tra le
parti e nessun accertamento è stato chiesto nei suoi confronti. Nè vale ad
imputare al predetto la titolarità soggettiva del rapporto la circostanza
che il ricorrente è stato adibito a svolgere attività dal connotato
pubblicistico. La tesi difensiva finisce per confondere la natura con la
titolarità del rapporto che, invece, vanno nettamente distinte, non
potendosi chiamare a rispondere delle obbligazioni nascenti dal contratto un
terzo ad esso estraneo. Anche anteriormente al d.lvo n. 242/1999, che ha
comportato la trasformazione in soggetti di diritto privato, le federazioni
era riconosciuta un’autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la
vigilanza del CONI, ma a tale potere di vigilanza non puo’ ricollegarsi
l’assunzione di responsabilità o corresponsabilità nell’attività
giuridica svolta dal vigilato. Passando all’esame del merito, è pacifico in
causa che C.A. nel periodo agosto 1.7.1998-31.12.2001 ha prestato la propria
opera a favore della F. e che le parti hanno stipulato alcuni contratti di
collaborazione professionale quale giornalista professionista dell’Ufficio
stampa federale e per i rapporti con le emittenti radio-televisive,

http://www.aziendalex.kataweb.it/

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