Pensioni: legittimità artt. 39 e 56 del D.P.R. 915/1978 e art. 1 c. 5 del D.P.R. 834/81 -; CORTE DEI CONTI, Sez. Giurisdizionali Appello, Sentenza n. 352 del 15/10/2004
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Le questioni
sollevate dall’appellante in ordine alla concessione dei benefici di cui agli
artt. 39 (assegno di maggiorazione) e 56 (indennità speciale annua spettante
alle vedove agli orfani e categorie assimilate) del D.P.R. n. 915/1978,
riguardano la incostituzionalità delle norme stesse nella parte in cui
condizionano la concessione dei benefici ivi previsti a determinate condizioni
economiche della parte (art. 70 del D.P.R.) assumendosene il contrasto con gli
att. 3 e 38 della Costituzione. Le questioni sono manifestamente infondate.
Correttamente già il giudice di primo grado aveva evidenziato che
l’attribuzione dei predetti benefici subordinata a determinate condizioni
reddituali era “frutto di scelte sufficientemente razionali”, ma tale
motivazione, ritenuta incongrua da parte appellante, trova invece la sua ragion
d’essere proprio nelle valutazioni operate dalla Corte Costituzionale. Quest’ultima,
con sent. n. 405 del 12-11-1993, ha affermato che la diversità di natura della
pensione di guerra rispetto alla pensione ordinaria si riflette sulla funzione
del limite di reddito cui è subordinata nell’uno e nell’altro istituto la
riversibilità della pensione. La riversibilità della pensione di guerra, che
essenzialmente ha carattere risarcitorio, adempie solo indirettamente una
funzione assistenziale, senza percio’ essere strettamente subordinata alla
condizione di indigenza e il riferimento alle condizioni economiche del
richiedente nei casi di cui all’art. 70 del D.P.R. n. 915 del 1978 si fondano
piuttosto su una valutazione correlata alla politica di bilancio e ai criteri di
allocazione della spesa pubblica. Di conseguenza, poichè la determinazione del
limite di reddito per la riversibilità della pensione di guerra, in rapporto al
limite previsto per la riversibilità della pensione ordinaria, rientra nella
discrezionalità del legislatore, una disuguaglianza di disciplina al riguardo
non puo’ subire censure di irrazionalità fino a quando non assuma proporzioni
manifestamente eccessive
CORTE DEI CONTI, Sez.
Giurisdizionali Appello, Sentenza n. 352 del 15/10/2004
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE
CENTRALE D’APPELLO
composta dal Sigg.ri Magistrati
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dott.
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dott.
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dott. |
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico di
appello iscritto al n. 18901 del registro di Segreteria, proposto da Omissis,
rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Bonaiuti avverso la sentenza n.
2358 del 7.10.2002, resa dalla Sezione Giurisdizionale, per la Regione Emilia
Romagna;
Visti gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza
del 15 ottobre 2004, il relatore Consigliere dott.ssa Piera Maggi, parte
appellante a mezzo dell’ avvocato Domenico Bonaiuti e parte appellata a mezzo
della rappresentante del Ministero Omissis dott.ssa Anna Maria Alimandi.
FATTO:
Con la sentenza impugnata è
stata negata a parte appellante, titolare di pensione di guerra indiretta di cui
alla tabella G, la concessione dell’assegno di maggiorazione e dell’indennità
speciale annua di cui rispettivamente agli articoli 39 e 56 del D.P.R. n.
915/1978 nonchè dell’assegno personale previsto dall’art. 1 comma 5 del D.P.R.
834/1981.
I primi due articoli sopra
citati prevedono che la concessione dei benefici sia condizionata all’esistenza
delle condizioni economiche previste dall’art. 70 del medesimo d.P.P. n.
915/1978, che il giudice di primo grado ha riscontrato non esistenti, mentre
l’ultima norma citata, in materia di adeguamento automatico dei trattamenti
pensionistici di guerra, prevede che “gli importi percepiti alla data del 31
dicembre 1981, per indennità integrativa speciale, sono conservati dai
beneficiari a titolo di assegno personale non reversibile” e, pertanto, il
giudice di prime cure ha escluso la spettanza in quanto a tale data essa non era
in godimento dell’i.i.s. sulla pensione di guerra indiretta e, comunque, ai
sensi del successivo 6° comma della citata norma, “L’assegno di cui al comma
precedente non spetta a coloro che fruiscono o vengano a fruire di altra
pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni
dell’indice del costo della vita e con analoghi sistemi di adeguamento
automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni” e tanto si verifica per la
ricorrente.
La sentenza ha anche respinto
come manifestamente infondate le prospettate questioni di incostituzionalità
delle citate norme.
Parte appellante impugna la
sentenza riproponendo le argomentazioni già svolte in primo grado e sostenendo
l’incostituzionalità delle norme che condizionano alle condizioni economiche il
risarcimento di danno identico anche in relazione al fatto che l’art. 51 del
D.P.R. n. 915/1978, relativo al trattamento spettante alle vedove dei grandi
invalidi non condiziona il beneficio a condizioni di reddito.
In particolare la difesa
osserva che sussisterebbe violazione e/o falsa applicazione degli articoli 39 e
56 del D.P.R. n. 915/1978 sollevando in subordine eccezione di
incostituzionalità degli stessi, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1
comma 5 del D.P.R. n. 915/1978, sollevando in subordine eccezione di
illegittimità costituzionale dello stesso.
Quanto all’indennità speciale
annua sostiene parte appellante che non puo’ ritenersi conforme ai principi di
cui agli art. 3 e 38 della Costituzione ancorare la percezione di un
risarcimento alle condizioni economiche del beneficiario e che su questo punto
non sarebbe adeguatamente motivata la sentenza che ritiene la scelta del
legislatore “frutto di scelte sufficientemente razionali”
Relativamente all’assegno ad
personam la difesa osserva che la legge n. 585 del 28.07.1971, istitutiva
dell’i.i.s. sui trattamenti pensionistici di guerra, aveva previsto (c. 5
dell’articolo 1) la "non spettanza" di detta indennità nei confronti di coloro
che godevano di analogo beneficio su altra pensione o assegno o retribuzione di
qualsiasi genere ("non spettanza" poi estesa, per effetto dell’articolo 74 del
D.P.R. n. 915 del 23.12.1978, "a coloro che fruiscano di altra pensione, assegno
o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell’indice del costo della
vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico) e che il D.P.R. n. 834
del 30.12.1981, dopo aver soppresso gli articoli 74 e 75 del D.P.R. n. 915 del
1978, aveva previsto che "gli importi percepiti alla data del 31.12.1981 per
i.i.s. sono conservati dai beneficiari a titolo di assegno personale non
reversibile".
All’epoca, stante questo quadro
normativo, il "rigetto" della domanda di parte appellante sarebbe stato del
tutto legittimo, ma tale non sarebbe più in quanto, nella fattispecie, il
rigetto è avvenuto dopo che la Corte Costituzionale aveva ormai "demolito"
l’analogo assetto normativo disciplinante i casi di "non spettanza" dell’i.i.s.
sui trattamenti pensionistici "non di guerra".
Sostiene quindi il difensore
che erroneamente il primo Giudice abbia ritenuto manifestamente infondata la
relativa eccezione di incostituzionalità.
L’accoglimento della domanda
cui fa riferimento questo motivo di appello postulerebbe infatti che l’articolo
1, comma quinto, del D.P.R. n. 834 del 1981 venga inteso nel senso che l’assegno
ad personam deve (doveva) essere concesso anche ai pensionati che al
31.12.1981 non beneficiavano dell’i.i.s. solo perchè "momentaneamente sospesa"
(per mera concomitanza con altra pensione, assegno o retribuzione) ovvero che lo
stesso articolo venga riconosciuto costituzionalmente illegittimo per contrasto
con gli articoli 3 e 38 della Carta Costituzionale, contrasto evidente ove solo
si ponga mente alla disparità di trattamento che conseguirebbe al caso di due
soggetti, ambedue titolari di trattamento di guerra, che divengano anche
titolari di trattamento pensionistico ordinario uno con decorrenza 31.12.1981 e
l’altro con decorrenza 02.01.1982.
Il difensore ha concluso,
pertanto, chiedendo l’accoglimento del gravame ed in riforma dell’appellata
sentenza, il riconoscimento del diritto della parte appellante a percepire sul
proprio trattamento di guerra di cui alla tabella "G" tutti i benefici negati
dall’Amministrazione (assegno di maggiorazione, assegno personale, indennità
speciale annua) con il beneficio della rivalutazione monetaria e degli interessi
legali ai sensi della sentenza della SS.RR. n. 10/QM/2002 precisando che i ratei
non risultano prescritti essendo la domanda anteriore al compimento del
quinquennio dalla morte del dante causa.
Alla pubblica udienza parte
appellante ha ribadito le richieste di cui agli scritti mentre l’Amministrazione
ha chiesto il rigetto dell’appello.
DIRITTO:
Le questioni sollevate
dall’appellante in ordine alla concessione dei benefici di cui agli artt. 39
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