Camera dei deputati Parere sullo «Schema di decreto legislativo di ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni» – Atto n. 399 (Approvato dalla commissione giustizia il 10/11/2004)
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Camera dei deputati
Parere sullo «Schema di decreto legislativo di ricognizione dei principi
fondamentali in materia di professioni» – Atto n. 399
(Approvato dalla commissione giustizia il 10 novembre 2004)
Le
Commissioni Giustizia e Attività produttive, commercio e turismo,
esaminato lo schema di decreto legislativo di ricognizione dei principi
fondamentali in materia di professioni (Atto n. 399), adottato dal Governo ai
sensi dell’articolo 1, commi 4, 5 e 6 della legge n. 131 del 2003;
rilevato che i principi fondamentali individuati in materia di professioni sono
quelli della libertà professionale, della non discriminazione, della
concorrenza e del libero mercato, del rispetto di livelli standard di
preparazione professionale, del rispetto dei requisiti d’accesso alle
professioni fissati dalla legge dello Stato, della tutela della buona fede e
dell’affidamento del pubblico e della clientela nonchè dell’ampliamento e della
specializzazione dell’offerta professionale;
preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2004 che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 5 e 6 dell’articolo 1 della
legge n. 131 del 2003;
valutati i rilievi formulati dalla I Commissione Affari costituzionali sul
provvedimento in titolo;
deliberano di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) appare necessario espungere dallo schema di decreto legislativo in
esame, all’articolo 1 comma 1, il riferimento al comma 6 dell’articolo 1 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 – norma dichiarata costituzionalmente illegittima
dalla sentenza n. 280 del 2004 della Corte Costituzionale -, e conseguentemente
il riferimento ai criteri direttivi ivi previsti, anche in considerazione del
fatto che nessuna disposizione del provvedimento appare specificamente attuativa
dei principi e criteri direttivi indicati al richiamato comma 6;
b) appare altresi’ necessario espungere dallo schema di decreto
legislativo l’articolo 7 – che reca l’individuazione, con riguardo alla materia
«professioni», degli ambiti di disciplina che rientrano nella competenza
esclusiva dello Stato a norma dell’articolo 117, secondo comma – atteso che tale
disposizione è stata adottata in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, norma dichiarata costituzionalmente illegittima
dalla sentenza n. 280 del 2004 della Corte Costituzionale;
c) nel ridefinire l’ambito di applicazione del provvedimento, con
riferimento all’oggetto della materia «professioni» di cui all’articolo 117,
terzo comma, della Costituzione, il Governo tenga conto della citata sentenza n.
280 del 2004 della Corte costituzionale;
d) appare infine opportuno, ai fini della congruità giuridica e dell’uniformità
logica del testo:
con riferimento all’articolo 2, comma 2, valutare l’opportunità di prevedere
una formulazione che stabilisca il divieto di discriminazione in relazione
all’esercizio delle attività professionali, più che alle professioni in quanto
tali, come attualmente previsto;
valutare, all’articolo 4, l’opportunità di mantenere l’inciso «anche fuori dei
limiti territoriali regionali» – che non appare peraltro di agevole
interpretazione – anche alla luce della proposta di soppressione di tale
riferimento nel parere espresso sullo schema di decreto dalla Conferenza
unificata Stato-Regioni;
meglio chiarire il rapporto tra le disposizioni recate dagli articoli 4 e 5, che
appaiono entrambi vertere, almeno parzialmente, sui requisiti minimi richiesti
per lo svolgimento delle attività professionali; occorrerebbe inoltre
modificare la rubrica dell’articolo 4, non coerente rispetto ai contenuti
dell’articolo medesimo;
con riferimento all’articolo 6, meglio chiarire cosa debba intendersi per
principi di ampliamento e principi di specializzazione dell’offerta dei servizi,
che appaiono suscettibili di non univoca interpretazione.



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