Indennizzi a misura di Europa. La Corte dei diritti dell’uomo fissa i parametri per risarcire il danno da eccessiva durata

Individuati dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo i criteri guida per quantificare i danni non
patrimoniali dovuti in caso di violazione del diritto alla durata ragionevole
del processo.

I giudici europei
hanno condannato l’Italia in ben dieci casi il 10 novembre scorso e,
soprattutto, hanno individuato i  parametri specifici da applicare per la
valutazione del danno non patrimoniale, oltre a chiarire l’operatività della
regola del  previo esaurimento dei ricorsi interni in rapporto alla legge Pinto
del 24 marzo 2001 n. 89.

Prima delle
sentenze della Corte di cassazione del 26 gennaio 2004 (Sezioni unite, n. 1338,
1339 e 1340), infatti, la Corte europea aveva dichiarato ricevibili i ricorsi
per violazione del diritto alla durata ragionevole del processo anche in assenza
del ricorso in Cassazione, previsto nei confronti delle sentenze della Corte
d’appello secondo la legge Pinto. La Corte aveva evidenziato un’interpretazione
restrittiva nella quantificazione dell’indennizzo e aveva ammesso il ricorso
anche in assenza  dell’esperimento dei ricorsi interni, condizione di
ricevibilità dell’azione dinanzi ai giudici europei secondo l’articolo 35
 della Convenzione. Per la Corte europea, la legge Pinto, cosi’ come applicata
dai giudici interni non era un rimedio effettivo

per l’esiguità
delle somme corrisposte. Con le sentenze del 10 novembre, la Corte europea
cambia rotta, prendendo atto  dell’abbandono della precedente tendenza
restrittiva nella quantificazione dell’indennizzo espresso dalle sentenze della
 Corte di Cassazione la quale ha sancito che «i criteri di determinazione del
quantum della riparazione applicati dalla Corte  europea non possono essere
ignorati dal giudice nazionale, anche se questi puo’ discostarsi in misura
ragionevole dalle liquidazioni effettuate a Strasburgo in casi simili».

Questo
cambiamento ha spinto la Corte europea a ripristinare l’eccezione del previo
esaurimento dei ricorsi interni.

L’altro profilo
di novità emerso dalle sentenze della Corte europea è dato dall’individuazione
di parametri specifici per la

quantificazione
del danno non patrimoniale per violazione della durata ragionevole del processo.

Secondo i giudici
europei, per calcolare il danno morale in modo equo, bisogna fissare una base di
partenza, a prescindere

dal risultato del
processo, sulla quale calcolare poi il corrispettivo dovuto in relazione agli
specifici  casi. Per la Corte, il  periodo da prendere in considerazione copre
l’intero procedimento e non è quindi limitato, nella determinazione della
somma di partenza, agli anni che rientrano nel periodo
eccedente il termine ragionevole come invece previsto dalla legge Pinto e come
stabilito dalla Corte di cassazione nella sentenza del 13 ottobre 2004 (Sezioni
I civile, n. 20235).

Per ciascun anno del procedimento è attribuita una
somma compresa tra 1.000 e 1.500 euro. A questa cifra vanno aggiunti 2.000 euro
se il processo riguarda una questione di diritto del lavoro, lo stato e la
capacità delle persone, le pensioni, aspetti di particolare gravità
riguardanti la salute e la vita delle persone. E’ poi disposta una riduzione
dell’importo sulla base di alcuni elementi quali i gradi del giudizio, il
comportamento in sede processuale del ricorrente, la posta in gioco, il livello
di vita nel Paese, la limitata partecipazione al processo, l’attribuzione di un
indennizzo da parte dei tribunali interni.

 Nel caso Pizzati, ad esempio, la Corte ha disposto
una riparazione di 20.200 euro a fronte dei 5.000 euro corrisposti dalla Corte
d’appello di Ancona, partendo da un’attribuzione iniziale di 46.000 euro per i
ventisei anni e sei mesi di durata del processo civile. Poi i giudici hanno
ridotto, tenendo conto dell’allungamento dei tempi processuali dovuti al
ricorrente, a 36.000 la cifra dovuta, da cui hanno detratto il 30% per la
constatazione della violazione da parte dei tribunali interni e 5.000 euro già
accordati dalla Corte d’appello di Ancona.

Marina Castellaneta


 


Le linee guida

Gli indirizzi
dettati dalla Corte dei diritti dell’uomo


 
Il
prezzo base.

Ogni anno di durata (e non di ritardo) del procedimento vale da
1.000 a 1.500 euro. Questa è la base  dalla quale partire per valutare il danno
morale causato dall’eccessiva durata del processo, a prescindere dall’esito
 della causa davanti alla magistratura nazionale (indipendentemente dal fatto
che la parte abbia perso, vinto o concluso una conciliazione)


 
Il
super bonus.

L’importo complessivo dovrà essere aumentato di 2mila euro se la
lite è importante (in particolare per cause di lavoro, condizione e capacità
delle persone, pensioni, salute o vita)


 
Gli
sconti.

L’importo potrà essere ridotto in funzione dei gradi di processo
auditi, del comportamento della parte (in  particolare, del tempo perso per
condotte non giustificabili), della materia della lite (se poco importante), del
livello di  vita dei Paesi. L’importo potrà essere ridotto anche se la parte ha
già ottenuto, a livello nazionale, una constatazione  della violazione dei
suoi diritti e una riparazione nel quadro d’un ricorso interno

 

 

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