L’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 20 ottobre 2004
Viste:
la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante
"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
la deliberazione 11 dicembre 1996, n. 5/96 (di
seguito: deliberazione n. 05/96), recante "Regolamento per l’organizzazione
e il funzionamento";
la
deliberazione 20 febbraio 2001, n. 26/01 [1], (di seguito: deliberazione
n. 26/01), recante "Regolamento concernente l’organizzazione e il
funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas", di seguito
"Regolamento";
la
deliberazione 1 aprile 2004, n. 51/04 [2], (di seguito: deliberazione n.
51/04), recante "Modificazioni alla deliberazione dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n.26/01";
la deliberazione 8 giugno 2004, n. 82/04 (di
seguito deliberazione n. 82/04), recante "Affidamento alla società Ernst &
Young della procedura negoziata svolta con il sistema della trattativa
privata previo esperimento di un confronto concorrenziale fra più soggetti,
avente ad oggetto la predisposizione di un progetto di sviluppo
organizzativo per l’Autorità per l’energia elettrica e il gas";
la
deliberazione 2 settembre 2004, n. 149/04 [3] (di seguito deliberazione
n. 149/04), recante "Modifiche alla deliberazione 26/01 dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas in tema di organizzazione e funzionamento dell’Autorità
medesima".
Considerato che l’Autorità in rapporto
all’intervenuto consolidamento delle sue attribuzioni e del suo assetto
operativo determinato, da una parte, dalla quasi completata definizione del
quadro regolatorio di competenza e, dall’altra, dalle disposizioni generali
da ultime adottate nella
legge 239/04 [4] quanto a ampliamento dell’organo collegiale, nonchè a
competenze e dotazione di personale, ha effettuato un approfondimento in
ordine alla coerenza dell’assetto organizzativo in tale contesto, anche
attraverso l’apporto di una società di consulenza esterna.
Ritenuta l’opportunità di:
introdurre nel Regolamento le modifiche
necessarie ai fini dell’adeguamento dell’assetto organizzativo e funzionale
dell’Autorità conseguente agli esiti del progetto di sviluppo
organizzativo, attivato con deliberazione 82/04, a seguito dell’evoluzione
del contesto istituzionale ed operativo che ha interessato l’Autorità;
assicurare la distinzione tra le funzioni di
indirizzo e di controllo attribuite all’Autorità e le funzioni di gestione
attribuite al Direttore Generale attraverso il coordinamento operativo della
Struttura.
Sentite le Organizzazioni sindacali sul nuovo
assetto organizzativo
DELIBERA
di approvare il "Regolamento di organizzazione
e funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas" riportato
in allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
(Allegato A);
di abrogare le disposizioni di cui alla
deliberazione 26/01, recante il Regolamento e delle deliberazioni 51/04 e
149/04 recanti entrambe modifiche alla deliberazione 26/01;
di pubblicare il Regolamento sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e di prevederne la decorrenza il giorno
successivo alla pubblicazione.
Allegato A
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELL’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
(ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della
legge 14 novembre 1995 n. 481 recante norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilità)
Articolo 1
Definizioni
1. Nel presente Regolamento:
a. con il termine "legge n. 481/95" si fa
riferimento alla legge 14 novembre 1995, n. 481;
b. con il termine "Autorità" si fa riferimento
all’organo collegiale composto dal Presidente e dagli altri componenti dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas;
c. con il termine "Componente" si fa
riferimento al Presidente o agli altri membri dell’Autorità, effettivamente
immessi nell’esercizio delle funzioni, a seguito del perfezionamento del
procedimento di nomina, e per l’intera durata di effettiva preposizione
all’ufficio;
d. con il termine "Segretariato generale" si fa
riferimento al Segretario Generale, nonchè al personale e alle Unità che
allo stesso riportano direttamente;
e. con il termine "Direzione generale" si fa
riferimento al Direttore Generale e al personale e alle Unità che allo
stesso riportano direttamente;
f. con il termine "Struttura" sono intese tutte
le Direzioni e relative Unità, nonchè le Unità direttamente dipendenti
dal Direttore Generale.
Titolo I
L’AUTORITA’
Articolo 2
Assunzione delle funzioni, dimissioni e
sostituzione dei Componenti
1. Nella prima riunione alla quale partecipano
i Componenti dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di
non versare in alcuna delle situazioni d’incompatibilità, di cui all’articolo
2, comma 8, della legge n. 481/95 [5].
2. Ove risulti che un Componente versi in una
delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 2, comma 8, della
legge n. 481/95, l’Autorità, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito
l’interessato, stabilisce un termine non superiore a venti giorni entro il
quale egli puo’ esercitare l’opzione. Trascorso tale termine, ove non sia
cessata la causa d’incompatibilità ovvero l’interessato non abbia
presentato le proprie dimissioni, il Presidente, o chi ne fa le veci,
provvede a dare comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per i
provvedimenti di competenza.
3. Al di fuori dell’ipotesi prevista al comma
precedente, le dimissioni sono presentate all’Autorità, la quale, sentito
l’interessato, formula le proprie osservazioni. Il Presidente, o chi ne fa
le veci, informa il Presidente del Consiglio dei Ministri per i
provvedimenti di competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della
loro accettazione.
4. Alle deliberazioni di cui ai commi
precedenti non partecipa l’interessato.
5. In caso di cessazione di un Componente dalla
carica per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi del presente
articolo, il Presidente, o chi ne fa le veci, ne dà notizia al Presidente
del Consiglio dei Ministri ai fini della sostituzione.
Articolo 3
Il Presidente</sp
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