Meno formailità per il distacco e l’aggregazione di Provice- CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 334 del 10/11/2004
Chiamato a pronunciarsi
sulla richiesta di referendum proposta dal Comune di San Michele al
Tagliamento per il distacco dalla Regione Veneto e per la sua aggregazione alla
Regione Friuli-Venezia Giulia, l’Ufficio centrale per il referendum
presso la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352
(Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa
legislativa del popolo), nella parte in cui prescrive che le richieste di
referendum per il distacco da una Regione e l’aggregazione ad altra Regione
di una o più Province o di uno o più Comuni debbano essere corredate delle
deliberazioni, identiche nell’oggetto, di tanti consigli di Province o di Comuni
che rappresentino almeno un terzo delle restanti popolazioni delle Regioni
investite dall’avviato procedimento di distacco-aggregazione. Preso atto che la
portata della “riforma dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione
introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, è stata definita
“significativa” da questa Corte, l’Ufficio rimettente, ha ravvisato nella norma
impugnata una sopravvenuta incompatibilità con tale parametro, nella parte in
cui riserva un’indispensabile partecipazione alla promozione delle iniziative
referendarie anche ad enti diversi da quelli richiedenti il
distacco-aggregazione. La specificità dell’ipotesi di variazione territoriale
disciplinata dall’art. 132 Cost. non consente,di mutare l’accezione e
l’estensione del concetto di popolazioni interessate. L’espressione “popolazioni
interessate”, utilizzata da tale ultima norma costituzionale evoca un dato che
puo’ anche prescindere dal diretto coinvolgimento nella variazione territoriale;
ed è stata intesa come comprensiva sia dei gruppi direttamente coinvolti nella
variazione territoriale, sia di quelli interessati in via mediata e indiretta.
Invece l’espressione “popolazioni della Provincia o delle Province interessate e
del Comune o dei Comuni interessati”, utilizzata dal nuovo art. 132, secondo
comma, inequivocamente si riferisce soltanto ai cittadini degli enti locali
direttamente coinvolti nel distacco-aggregazione.
La norma impugnata
deve, pertanto, essere dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in
cui prescrive che la richiesta di referendum per il distacco di una
Provincia o di un Comune da una Regione e l’aggregazione ad altra Regione deve
essere corredata ” oltre che delle deliberazioni, identiche nell’oggetto,
rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle Province
e dei Comuni di cui si propone il distacco ” anche delle deliberazioni,
identiche nell’oggetto, “di tanti consigli provinciali o di tanti consigli
comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della
regione dalla quale è proposto il distacco delle province o dei comuni
predetti” e “di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione alla quale si
propone che le province o i comuni siano aggregati”
CORTE COSTITUZIONALE,
Sentenza n. 334 del 10/11/2004
Presidente
MEZZANOTTE Relatore
BILE
Camera di
Consiglio del 29/09/2004
Decisione del
28/10/2004
Deposito del 10/11/2004
Pubblicazione in G. U.
Ordinanze
di rimessione
234/2004
Massime:
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
– Carlo
– Fernanda
– Piero Alberto
– Annibale
– Franco
– Giovanni Maria
– Francesco
– Ugo
–
– Paolo
– Alfio
– Alfonso
– Franco |
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ha pronunciato la
S E N T E N Z A
nel giudizio di
A seguito della |

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