Meno formailità per il distacco e l’aggregazione di Provice- CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 334 del 10/11/2004

Chiamato a pronunciarsi
sulla richiesta di referendum proposta dal Comune di San Michele al
Tagliamento per il distacco dalla Regione Veneto e per la sua aggregazione alla
Regione Friuli-Venezia Giulia, l’Ufficio centrale per il referendum
presso la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352
(Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa
legislativa del popolo), nella parte in cui prescrive che le richieste di
referendum
per il distacco da una Regione e l’aggregazione ad altra Regione
di una o più Province o di uno o più Comuni debbano essere corredate delle
deliberazioni, identiche nell’oggetto, di tanti consigli di Province o di Comuni
che rappresentino almeno un terzo delle restanti popolazioni delle Regioni
investite dall’avviato procedimento di distacco-aggregazione. Preso atto che la
portata della “riforma dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione
introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, è stata definita
“significativa” da questa Corte, l’Ufficio rimettente, ha ravvisato nella norma
impugnata una sopravvenuta incompatibilità con tale parametro, nella parte in
cui riserva un’indispensabile partecipazione alla promozione delle iniziative
referendarie anche ad enti diversi da quelli richiedenti il
distacco-aggregazione. La specificità dell’ipotesi di variazione territoriale
disciplinata dall’art. 132 Cost. non consente,di mutare l’accezione e
l’estensione del concetto di popolazioni interessate. L’espressione “popolazioni
interessate”, utilizzata da tale ultima norma costituzionale evoca un dato che
puo’ anche prescindere dal diretto coinvolgimento nella variazione territoriale;
ed è stata intesa come comprensiva sia dei gruppi direttamente coinvolti nella
variazione territoriale, sia di quelli interessati in via mediata e indiretta.
Invece l’espressione “popolazioni della Provincia o delle Province interessate e
del Comune o dei Comuni interessati”, utilizzata dal nuovo art. 132, secondo
comma, inequivocamente si riferisce soltanto ai cittadini degli enti locali
direttamente coinvolti nel distacco-aggregazione.

     La norma impugnata
deve, pertanto, essere dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in
cui prescrive che la richiesta di referendum per il distacco di una
Provincia o di un Comune da una Regione e l’aggregazione ad altra Regione deve
essere corredata ” oltre che delle deliberazioni, identiche nell’oggetto,
rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle Province
e dei Comuni di cui si propone il distacco ” anche delle deliberazioni,
identiche nell’oggetto, “di tanti consigli provinciali o di tanti consigli
comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della
regione dalla quale è proposto il distacco delle province o dei comuni
predetti” e “di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione alla quale si
propone che le province o i comuni siano aggregati”

    

 


CORTE COSTITUZIONALE,
Sentenza n. 334 del 10/11/2004

 

 

Presidente                         
MEZZANOTTE     Relatore                          
BILE

Camera di
Consiglio del 29/09/2004        
  Decisione del                

28/10/2004


Deposito del                      10/11/2004        
  Pubblicazione in G. U.
  


 

Ordinanze
di rimessione

234/2004  

Massime:                           


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai Signori:

 

–     Carlo            
MEZZANOTTE  Presidente

 

–     Fernanda         
CONTRI      Giudice

 

–     Piero Alberto    
CAPOTOSTI   "

 

–     Annibale         
MARINI            "

 

–     Franco           
BILE        "

 

–     Giovanni Maria   
FLICK       "

 

–     Francesco        
AMIRANTE    "

 

–     Ugo              
DE SIERVO   "

 

–    
Romano                  VACCARELLA  "

 

–     Paolo            
MADDALENA   "

 

–     Alfio            
FINOCCHIARO "

 

–     Alfonso          
Quaranta    "

 

–     Franco           
GALLO       "

ha pronunciato la
seguente

 

S E N T E N Z A

 

nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 42, secondo comma, della legge 25
maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione
e sulla iniziativa legislativa del popolo), promosso con ordinanza del 23
gennaio 2004 dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte
di cassazione sulla richiesta di referendum presentata dal Comune di
San Michele al Tagliamento, iscritta al n. 234 del registro ordinanze 2004 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima
serie speciale, dell’anno 2004.

 


    Udito

nella camera di
consiglio del 29 settembre 2004 il Giudice relatore Franco Bile.

 


    Ritenuto in fatto

 

      A seguito della
presentazione da parte del Comune di San Michele al Tagliamento della
richiesta di referendum per il distacco del medesimo Comune dalla
Regione Veneto e per la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia,
l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
sollevato ” in riferimento all’art. 132, secondo comma, della Costituzione
(come modificato dall’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3) ” questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, secondo comma,
della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti
dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), nella parte
in cui prescrive che le richieste di referendum per il distacco da
una Regione e l’aggr

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