Minori vittime di maltrattamenti, non esclusa l’ammissibilità dell’incidente probatorio
L’Avvocato
generale chiarisce che in ogni caso i limiti sono da ricercare valutando il caso
concreto. Per la prima volta i giudici europei sono chiamati a interpretare la
decisione quadro sulla posizione della vittima nel procedimento penale
Non è esclusa dal diritto comunitario la possibilità di ascoltare minori
(testimoni e vittime di un abuso di mezzi di disciplina da parte di
un’insegnante) in qualità di testimoni nelle forme dell’incidente probatorio
nella fase preliminare al dibattimento. Spetta ai giudici nazionali rendere
l’interpretazione del diritto nazionale quanto più possibile conforme al
dettato e alle finalità della decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI
relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. In tale posizione
i bambini vittime di reati sono da considerare "particolarmente vulnerabili"; la
decisione quadro puo’ giustificare un obbligo dei giudici nazionali (in
considerazione di circostanze specifiche) di procedere nelle forme
dell’incidente probatorio disciplinato nell’interesse del minore, a condizione
che tale procedura sia compatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento
giuridico specificamente interessato, compresi i diritti fondamentali
dell’Unione. E’ questo il suggerimento che l’Avvocato generale Juliane Kokott
dà ai giudici di Lussemburgo nelle sua conclusioni presentate ieri (e qui
leggibili come documento correlato) nel procedimento pregiudiziale richiesto dal
tribunale di Firenze; le conclusioni non sono vincolanti per la Corte, che
tuttavia raramente se ne discosta nel verdetto finale.
I fatti – Il Tribunale di Firenze sta trattando il procedimento penale nei
confronti di una insegnante di scuola materna accusata di maltrattamenti nei
confronti di bambini che le erano stati affidati e di averne feriti alcuni. Il
pm ha chiesto che otto minori, testimoni e vittime dei fatti addebitati alla
insegnante, fossero ascoltati come testi, nelle forme dell’incidente probatorio
e con modalità protette, osservando che questa prova non sarebbe stata
rinviabile al dibattimento per ragioni temporali (ovvero per l’inevitabile
modificazione psicologica dei minori nella loro fase di crescita e anche tenendo
conto di un eventuale "processo di rimozione". Il giudice da un lato si è
dichiarato del parere che il diritto processuale italiano non consenta questa
forma di assunzione della prova; dall’altro ha ipotizzato che la limitazione
dell’incidente probatorio speciale costituisca una violazione della decisione
quadro.
Il quesito – Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza ai giudici della Corte
europea di chiarire se le disposizioni della decisione quadro fondino un obbligo
di ascoltare bambini in qualità di testimoni nelle forme dell’incidente
probatorio, secondo modalità rispettose della loro posizione di presunte
vittime di maltrattamenti fisici.
Le conclusioni – L’Avvocato generale Kokott, anche di fronte all’osservazione
(dei governi francese e italiano) circa l’ammissibilità dell’incidente
probatorio per testimonianze minorili limitatamente all’ipotesi di reati
sessuali, ha rilevato che "non si puo’ escludere che l’incidente probatorio
costituisca, anche in relazione ad altri delitti, il trattamento doveroso
rispetto alla situazione di una vittima particolarmente vulnerabile". I limiti
di applicabilità sono tuttavia da ricercare attraverso la valutazione del caso
concreto, tenendo conto dell’interesse dei testimoni, dei diritti della difea ed
eventualmente anche dell’interesse all’irrogazione della pena.
Ora toccherà alla Corte – la cui pronuncia è attesa nel giro di pochi mesi –
pronunciarsi sulla questione; si tratta della prima volta in cui i giudici
europei sono chiamati ad interpretare la decisione quadro, un tipo di
provvedimento vincolante per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere ma
che lascia alle autorità nazionali la competenza sulle forme e sui mezzi da
adottare. (m.c.)


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