Senato della Repubblica Commissione Giustizia Ddl 817/S «Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati»
Senato della Repubblica
Commissione Giustizia
Ddl
817/S
«Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni
svolte dai notai e dagli avvocati»
Con le modifiche in neretto approvate il 10 novembre 2004
Articolo 1
(Modifiche alla legge 16
febbraio 1913, n. 89)
1. L’articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è
sostituito dal seguente:
«Articolo 4. – 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun
distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi
i Consigli notarili e le Corti d’appello, tenendo conto della popolazione, della
quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di
comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano
una popolazione di
almeno 7000 abitanti
ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno
50.000 euro di onorari professionali.
2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà,
udite le Corti d’appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni cinque anni,
e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve,
quando ne sia dimostrata l’opportunità.
2bis.
E’ a carico della Cassa Nazionale del Notariato l’adozione delle misure che
assicurano l’equilibrio economico e finanziario della gestione, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica».
Articolo 2
(Modifiche al regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578)
[stralciato]
1. Nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, dopo
l’articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Articolo 4bis. – 1. Gli avvocati iscritti nell’albo professionale
possono levare il protesto di cambiali e assegni bancari, purchè siano iscritti
in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell’ordine.
2. Gli avvocati che aspirano all’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1
devono farne domanda al Consiglio dell’Ordine e dimostrare di avere esercitato
per cinque anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti d’appello
ed ai Tribunali.
3. Il Consiglio dell’ordine provvede annualmente alla revisione ed alla
pubblicazione dell’elenco speciale.
Articolo 4ter. – 1. Gli avvocati iscritti nell’albo professionale possono
procedere all’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto
l’alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli,
purchè siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell’ordine.
2. Gli avvocati che aspirano all’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1
devono farne domanda al Consiglio dell’Ordine e dimostrare di avere esercitato
per cinque anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti d’appello
ed ai Tribunali.
3. Il Consiglio dell’ordine provvede annualmente alla revisione e alla
pubblicazione dell’elenco speciale».
Articolo 3
(Modifiche agli articoli 68,
69, 71 e 73 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669)
[stralciato]
1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 68:
1) al primo comma, la parola «notaro» è sostituita dalle seguenti: «avvocato
abilitato alla levata del protesto ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578».
2) al secondo comma, la parola «notaro» è sostituita dalla seguente:
«avvocato»;
b) all’articolo 69, primo comma, secondo periodo, le parole: «dal notaro»
sono sostituite dalle seguenti: «dall’avvocato»;
c) all’articolo 71, primo comma, n. 5), e parole: «del notaro» sono
sostituite dalle seguenti: «dell’avvocato»;
d) all’articolo 73, primo comma, le parole: «I notari» sono sostituite
dalle seguenti: «Gli avvocati».
Articolo 4
(Modifiche agli articoli 60,
61, 63 e 65 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736)
[stralciato]
1. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 60:
1) al primo comma, le parole: «da un notaro» sono sostituite dalle seguenti: «da
un avvocato abilitato alla levata del protesto ai sensi del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n.1578»;
2) al secondo comma, la parola «notaro» è sostituita dalla seguente:
«avvocato»;
b) all’articolo 61, primo comma, secondo periodo, le parole: «dal notaro»
sono sostituite dalle seguenti: «dall’avvocato»;
c) all’articolo 63, primo comma, n. 5), le parole: «del notaro» sono
sostituite dalle seguenti: «dell’avvocato»;
d) all’articolo 65, primo comma, le parole: «I notari» sono sostituite
dalle seguenti: «Gli avvocati».
Articolo 5
(Modifiche agli articoli 1, 2,
3, 4, 6, 7, 10 e 13 della legge 12 giugno 1973, n. 349)
[stralciato]
1. Alla legge 12 giugno 1973, n. 349, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1, primo comma, nel primo periodo la parola: «notaio» è
sostituita dalle seguenti: «dall’avvocato abilitato alla levata del protesto ai
sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578»;
b) all’articolo 2:
1) al primo comma, le parole: «Il notaio» sono sostituite dalle seguenti:
«l’avvocato»;
2) al secondo comma, le parole: «del notaio» sono sostituite dalle seguenti:
«dell’avvocato»;
3) al quarto comma, le parole: «Il presentatore del notaio» sono sostituite
dalle seguenti: «il presentatore dell’avvocato»;
c) all’articolo 3:
1) al primo comma, alinea, le parole: «del notaio» sono sostituite dalle
seguenti: «dell’avvocato»;
2) al secondo comma, la parola: «notaio» è sostituita dalla seguente:
«avvocato»;
3) al quarto comma, le parole: «del notaio» sono sostituite dalle seguenti:
«dell’avvocato»;
d) all’articolo 4, primo comma, le parole: «del notaio» sono sostituite
dalle seguenti: «dell’avvocato»;
e) all’articolo 6, primo comma, le parole: «un notaio» sono sostituite
dalle seguenti: «un avvocato»;
f) all’articolo 7:
1) al primo comma, le parole: «Ai notai» sono sostituite dalle seguenti: «Agli
avvocati»;
2) al secondo comma, la parola: «notaio» è sostituita dalla seguente:
«avvocato»;
3) il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Per ciascun titolo protestato, l’avvocato è tenuto a versare alla Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati il contributo del venti
per cento sugli importi o del diritto percepito a norma del presente articolo»;
g) all’articolo 10, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
«In mancanza dell’accordo di cui al primo comma, il presidente della Corte
d’appello, o il presidente del tribunale competente da lui delegato, sentiti le
aziende di credito, i consigli degli ordini degli avvocati, i dirigenti degli
uffici unici nonchè i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli
aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute presenti
le situazioni locali ed ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei
titoli tra le categorie degli avvocati, degli ufficiali giudiziari e degli
aiutanti ufficiali giudiziari.
La ripartizione, nell’ambito della categoria degli avvocati, avviene previa
intesa fra le aziende di credito e i consigli degli ordini degli avvocati»;
h) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13. – (Annotazione dei protesti in repertorio speciale). – 1.
L’annotazione dei protesti cambiari sarà fatta dagli avvocati in un repertorio
speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente del
consiglio dell’ordine degli avvocati territorialmente competente o da un
consigliere da lui delegato.
2. Il repertorio di cui al comma sarà tenuto, e le relative annotazioni
saranno effettuate, secondo le modalità e forme previste con regolamento
emanato con decreto del Ministro della giustizia».
Articolo 6
(Competenza in materia di
autentica degli atti di trasferimento degli autoveicoli)
[Soppresso]*
* L’articolo 6 soppresso cosi’ recitava:
«1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni
aventi ad oggetto l’alienazione di autoveicoli o la costituzione di diritti di
garanzia sui medesimi è prevista la necessità dell’autentica, essa puo’ essere
effettuata da un avvocato abilitato ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578.
2. L’avvocato, nel compimento dell’atto di cui al comma 1, acquista a tutti gli
effetti la qualità di pubblico ufficiale.
3. L’avvocato che procede all’adempimento di cui al comma 1 deve annotare
l’avvenuta autenticazione in un repertorio speciale, debitamente numerato e
firmato in ciascun foglio dal presidente del consiglio dell’ordine degli
avvocati territorialmente competente o da un consigliere da lui delegato.
4. Il repertorio di cui al comma 3 sarà tenuto, e le relative annotazioni
saranno effettuate, secondo le modalità e forme previste con regolamento
emanato con decreto del Ministro della giustizia.
5. I criteri per la determinazione dei diritti e degli onorari dovuti per l’atto
di cui al comma 1 sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio
nazionale forense, approvata dal Ministro della giustizia».
Ordine del
giorno n. 0/817/2ª/1
presentato dal presidente
Antonino Caruso (An)
«Il Senato,
considerata l’esigenza di rivedere complessivamente l’assetto normativo vigente
in materia di trasferimento degli autoveicoli;
ritenuto imprescindibile che un’iniziativa in questo senso venga assunta
dall’esecutivo;
impegna il Governo:
ad assumere tutte le iniziative necessarie per elaborare una proposta organica
volta a razionalizzare il sistema della vendita degli autoveicoli e in
particolare a:
a) rivedere la disciplina in tema di trasferimento degli autoveicoli in
modo da assicurare la complessiva trasparenza della stessa e da garantire tutti
i soggetti nella medesima coinvolti, con riferimento in particolare agli
adempimenti connessi con l’iscrizione nel pubblico registro automobilistico e al
pagamento dei connessi oneri fiscali;
b)
riservare in principalità alla figura
del notaio le attribuzioni in tema di autentica, attribuendogli altresi’ compiti
di verifica e di controllo;
c) attribuire ai consulenti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 8
agosto 1991, n. 264, abilitati ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, funzioni ausiliarie della figura del
notaio, nonchè il compito di procedere alle iscrizioni e alle trascrizioni nel
pubblico registro automobilistico».
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