Il reato impossibile ex art. 49 comma 2 cp, è configurabile qualora l’inidoneità dell’azione sia assoluta. CASSAZIONE PENALE, Sezione V, sentenza n 26876 del 15/06/2004

Ai fini della
configurabilità del reato impossibile ex art. 49 comma 2cp, la inidoneità
dell’azione deve essere assoluta, nel senso che la condotta dell’agente, per
inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, ed indipendentemente
dalle cause estreme o intrinsiche, sia priva in modo assoluto di determinazione
causuale nella produzione dell’evento.Non puo’ quindi invocarsi la norma
indicata nei casi in cui la condotta abbia prodotto gli effetti previsti dalla
legge incriminatrice, anche se con un profitto alquanto limitato, e con un danno
per la parte offesa di lieve entità.

 

CASSAZIONE PENALE, Sezione
V, sentenza n 26876 del  15/06/2004

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:

Dott. MARRONE Franco –
Presidente

Dott. PROVIDENTI Francesco –
Consigliere

Dott. CICCHETTI Nunzio –
Consigliere

Dott. SICA Giuseppe –
Consigliere

Dott. BRUNO Paolo Antonio –
Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) MARCHESINI MORENO N. IL
17/01/1973;

avverso SENTENZA del 10/07/2003
TRIBUNALE di BOLOGNA;

visti gli atti, la sentenza ed
il procedimento;

udita in PUBBLICA UDIENZA la
relazione fatta dal Consigliere Dott. PROVIDENTI FRANCESCO;

Udito il Procuratore Generale
in persona del Dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per l’annullamento con
rinvio.

Il
Tribunale di Bologna in composizione monocratica con sentenza del 10-7-2003,
dichiarava Marchesini Moreno non punibile in relazione al reato ascrittogli di
furto di energia elettrica in danno di Rustichelli Nella, ai sensi dell’articolo
49 comma 2 c.p..

Ha
proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica di Bologna sostenendo
l’erronea applicazione dell’articolo 49 comma 2 c.p. dato che nel caso in esame
l’azione non è stata inoffensiva ma ha determinato un danno nella parte offesa
con profitto si pur limitato per il soggetto agente.

La
censura proposta dal Procuratore Generale è fondata.


Infatti, ai fini della configurabilità del reato impossibile ex art. 49 comma
secondo Cod. Pen., la inidoneità dell’azione deve essere assoluta, nel senso
che la condotta dell’agente, per inefficienza strutturale o strumentale del
mezzo usato, ed indipendentemente da cause estranee o estrinseche, sia priva in
modo assoluto di determinazione causale nella produzione dell’evento. Non puo’
quindi invocarsi la norma indicata nei casi in cui la condotta abbia prodotto
gli effetti previsti dalla legge incriminatrice, anche se con un profitto
alquanto limitato, e con un danno per la parte offesa di lieve entità.


Pertanto in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale, la
sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna per
nuovo esame.

 


P. Q. M.

 

La Corte Suprema di Cassazione,
Sezione Quinta Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte
d’Appello di Bologna per nuovo esame.

Cosi’ deciso in Roma, il 28
aprile 2004.

Depositato in Cancelleria il 15
giugno 2004

 

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